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Militari volontari: la riserva dei posti nelle assunzioni è un diritto

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(@valentina-azzini)
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Sono un vfp4 attualmente in servizio e recentemente ho partecipato ad un concorso pubblico: vorrei sapere se ho diritto alla riserva del 30% dei posti avendo completato in precedenza il periodo di ferma da vfp1.

La riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari è statuita dal Codice dell’Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678.

In particolare, detta norma afferma che: “A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonchè dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: 

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; 

c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente. 

4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perchè danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei

In altre parole, quando viene bandito un concorso per l’assunzione di personale non dirigente, deve essere prevista nel relativo bando una riserva del 30% dei posti disponibili in favore dei militari volontari in ferma prefissata, che abbiano concluso senza demerito la ferma prefissata, e dei volontari in servizio permanente.

Con specifico riferimento ai volontari in ferma prefissata, la norma si riferisce a quattro categorie ben distinte:

1) VFP1: volontari in ferma prefissata di 1 anno;

2) VFP4: volontari in ferma prefissata di 4 anni;

3) VFB: volontari in ferma breve triennale;

4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).

I volontari congedati hanno il beneficio di riserva dei posti perché il legislatore attribuisce al loro operato una importante utilità sociale: la riserva rappresenta dunque una sorta di “premio” in favore di coloro che offrono e hanno offerto il proprio servizio nell’ambito militare in favore dello Stato e della collettività.

Nel caso di specie, avendo Lei prestato servizio come volontario in ferma prefissata per un anno, rientra a pieno titolo nelle previsioni dell’art. 1014, D.Lgs. n. 66/2010 e pertanto ha diritto alla riserva dei posti del 30% nei concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione per l’assunzione di personale non dirigente.

In tema di riserva dei posti al personale militare volontario, vale la pena per completezza valutare se questa debba essere prevista solo in fase di assunzione iniziale, oppure anche nell’ambito di procedure selettive per progressioni interne di carriera.

L’art. 1014 sopra citato parrebbe disciplinare la riserva dei posti solo nell’ambito delle procedure selettive d’accesso alle “carriere iniziali” e per le assunzioni “ex novo” per qualifiche non dirigenziali: a supporto di ciò, il testo dell’art. 1014 parla sempre espressamente di “assunzioni”, non di progressioni interne di personale già assunto.

Se però, da un lato, il dato normativo lascia poco spazio ad altre interpretazioni, lo studio della disciplina generale in materia di reclutamento del personale della P.A., può portare a conclusioni diverse e a Lei più favorevoli per i pubblici dipendenti, per le ragioni che seguono.

Il passaggio di pubblici dipendenti ad una fascia funzionale superiore è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale [1], al pari delle assunzioni dall’esterno di nuovi dipendenti pubblici, soggetto all’obbligo costituzionale del concorso sancito dall’art. 97 Cost..

Tale consolidato indirizzo interpretativo della Corte Costituzionale viene confermato anche dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza 15.10.2003, n. 15403, la quale sancisce che le procedure disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio da un’area/categoria inferiore a quella superiore (c.d. progressioni verticali), sono procedure concorsuali per l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e dunque rientrano tra i “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro” previsti e disciplinati dalla legge in materia di accesso al pubblico impiego.

In altre parole, ogni procedura che consenta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro – dall’esterno ovvero dall’interno, a mezzo di selezione o procedura interna per il passaggio di area/categoria, corrispondente a funzioni più elevate – costituisce comunque un procedimento di selezione “per l’accesso al lavoro”, soggetto alla regola del pubblico concorso.

Sulla materia delle progressioni di carriera dei pubblici dipendenti sono inoltre intervenuti gli artt. 24 e 62 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, che hanno disposto che «le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall’1.1.2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno» (art. 24, comma 1) e che «Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso»: pertanto, a decorrere dall’1.1.2010, la progressione di carriera (cioè, la progressione di area/categoria) dei dipendenti pubblici può avvenire solo tramite concorsi pubblici, con esclusione di procedimenti interni (progressioni verticali o selezioni o concorsi interni), ferma restando, nella materia del reclutamento e progressione in carriera dei dipendenti pubblici, la riserva di legge e/o a fonti normative secondarie in tal senso autorizzate (si pensi ad esempio alle assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle c.d. “categorie protette”).

Da ultimo, in tema, si richiama anche la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, secondo la quale, in tema di concorsi interni, occorre far riferimento alle norme che prevedono che “a decorrere dal 1°.1.2010, le amministrazioni coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso “concorsi pubblici”. Tale norma, precludendo assunzioni a prescindere dal previo concorso pubblico, impedisce non solo di bandire nuovi concorsi interni, ma anche di utilizzare le graduatorie ancora in essere dei concorsi interni precedentemente espletati“.

Sulla base di quanto sopra considerato e del panorama normativo in materia di progressioni verticali, se è vero che la progressione di livello deve essere equiparata ad una nuova assunzione e che, per tale ragione, le relative assunzioni (salvo eccezioni) devono avvenire mediante pubblico concorso, il relativo bando dovrebbe prevedere la riserva dei posti dedicata agli ex volontari delle FF.AA. nella misura del 30%, anche per le progressioni interne.

Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Valentina Azzini

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Pubblicato : 25 Febbraio 2023 07:00