forum

Messa alla prova: u...
 
Notifiche
Cancella tutti

Messa alla prova: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
79 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

Sospensione del processo con messa alla prova; modifica del trattamento e consenso dell’imputato; fallimento della messa alla prova; competenza del giudice per le indagini preliminari.

Nell’ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna, il termine per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova decorre dal momento dell’introduzione della legge che ha previsto tale istituto.

Connessione per concorso formale o in continuazione: ammissibilità messa alla prova

È illegittimo l’art. 168-bis, comma 4, c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Corte Costituzionale, 12/07/2022, n.174

Seconda messa alla prova in caso di continuazione del reato

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 168 -bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. La preclusione si pone in contrasto con l’obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un’unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova.

Corte Costituzionale, 12/07/2022, n.174

Messa alla prova: percorso riparativo e risocializzativo

La messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati sono contestati in processi diversi, ma sono collegati dal vincolo della continuazione. Per la Consulta, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell’ambito di un unico procedimento, i relativi imputati avrebbero avuto la possibilità di chiedere e, sussistendone i presupposti, di ottenere, il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati, il cui esito positivo avrebbe determinato l’estinzione dei reati medesimi.

Risulta, allora, sottolinea la sentenza, irragionevole che quando, per scelta del Pm o per altre evenienze processuali, i reati interessati dalla continuazione sono invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere e ottenere la messa alla prova, se sono stati già ammessi al beneficio nel primo: «Ciò equivarrebbe a far dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore, possibilità che costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell’imputato di cui all’art. 24 Cost. (ex multis, sentenza n. 192/2020), dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l’imputato stesso non può in alcun modo influire».

La Consulta ha inoltre osservato che la preclusione risulta finanche in contrasto con l’obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, oppure commessi con un’unica azione od omissione, e di farlo anche tramite il percorso riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova.

Corte Costituzionale, 12/07/2022, n.174

Estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool

È incostituzionale l’art. 224, comma 3, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), stesso d.lg., per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

Corte Costituzionale, 30/06/2022, n.163

Effetti extrapenali della sentenza di estinzione del reato

E’ incostituzionale l’art. 224, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), nella parte in cui non prevede che il Prefetto riduca della metà la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., a seguito di esito positivo della messa alla prova.

Corte Costituzionale, 30/06/2022, n.163

Esimente della particolare tenuità del fatto

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 3, c.p. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (cassata, nella specie, la sentenza che aveva escluso l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in considerazione di una precedente condanna di guida in stato di ebbrezza, il cui reato era stato però dichiarato estinto per esito positivo dei lavori di pubblica utilità).

Cassazione penale sez. IV, 28/06/2022, n.32254

Sospensione del procedimento con messa alla prova: le persone giuridiche possono beneficiarne?

L’istituto della messa alla prova previsto dall’art. 168-bis c.p. trova applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, in quanto è compatibile con il sistema di responsabilità da reato di cui al d.lg. n. 231/2001, dovendo escludersi la violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, tenuto conto che il divieto di analogia opera soltanto quando genera effetti sfavorevoli per l’imputato, mentre l’ammissione dell’ente alla prova determina un ampliamento del ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale (nella specie, la società a responsabilità limitata è stata ammessa a svolgere lavori di pubblica utilità).

Tribunale Bari, 22/06/2022

Istituto della messa alla prova: può essere considerato un rito alternativo?

L’istituto della messa alla prova è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi; al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie, che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato.

Corte Costituzionale, 14/06/2022, n.146

Nuova contestazione di illeciti connessi

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., la facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. L’imputato deve essere sempre posto nelle condizioni di vagliare le conseguenze derivanti dalla scelta di definizione processuale del procedimento a proprio carico.

L’imputato deve essere rimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alle imputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto orientarsi sin dall’inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via contestatigli dal pubblico ministero. Una tale scelta dell’imputato non esclude d’altronde che l’istituto conservi la propria fisiologica funzione deflattiva anche in questa ipotesi, determinando comunque l’interruzione del processo e l’estinzione del reato nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Corte Costituzionale, 14/06/2022, n.146

Valutazione del comportamento abituale

Ai fini dell’accertamento dell’abitualità, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, il comma 3 dell’articolo 131-bis del Cp dà rilevanza alla commissione di “più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”, e, a tal fine, deve tenersi conto anche dei reati della medesima indole che siano stati dichiarati prescritti nell’ambito del medesimo procedimento penale, proprio perché, non incidendo la prescrizione sulle conseguenze penali della condanna (a differenza, invece, dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ovvero dichiarata ai sensi dell’articolo 460, comma 5, del Cpp), tali reati sono chiaramente indicativi di un “comportamento abituale”, a prescindere dalla loro concreta punibilità.

Cassazione penale sez. III, 12/07/2022, n.32857

Messa alla prova e sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: differenze

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del d.lg. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal d.lg. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e art. 187, comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Cassazione penale sez. IV, 04/05/2022, n.20041

Revoca della messa alla prova

Ai fini della valutazione della “grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte” atta a fondare la revoca della messa alla prova ex art. 168-quater, n. 1, c.p. il giudice non può prescindere da una valutazione in ordine alla volontarietà della stessa, concretandosi la sua mancanza in una violazione di legge che abilita l’interessato al ricorso per cassazione ex art. 464-octies, comma 3, c.p.p.

Cassazione penale sez. IV, 21/04/2022, n.18431

Impugnare l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova

Va rimessa alle sezioni Unite la questione se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-bis del Cpp e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 464-septies del Cpp decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, e, nel caso positivo, su quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza.

Cassazione penale sez. IV, 23/03/2022, n.15493

Alle Sezioni Unite spetta stabilire se il procurare generale può impugnare l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova

Occorre rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione del seguente quesito di diritto: “se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza”.

Cassazione penale sez. IV, 23/03/2022, n.15493

Carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova

In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

Cassazione penale sez. IV, 17/02/2022, n.8531

Richiesta di abbreviato: preclude l’ammissione alla messa alla prova?

In tema di riti speciali, la richiesta di giudizio abbreviato relativa a fattispecie non rientrante nei limiti di cui all’art. 168-bis c.p. non preclude l’ammissione alla messa alla prova ove l’imputato, in via principale, ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta in una fattispecie compatibile con l’ammissione al beneficio e il giudice l’abbia così riqualificata. (Fattispecie in tema di riciclaggio riqualificato in ricettazione).

Cassazione penale sez. II, 04/02/2022, n.5837

Carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di messa alla prova

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

Cassazione penale sez. V, 06/12/2021, n.4259

Particolare tenuità del fatto

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 3, c.p. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna.

Cassazione penale sez. II, 30/11/2021, n.46064

Guida in stato di ebrezza, messa alla prova e non luogo a procedere

Nei confronti del soggetto imputato per il reato di guida in stato di ebrezza, che sia stato ammesso alla messa alla prova ed abbia svolto lavori di pubblica utilità con esito positivo e partecipato attivamente ad un gruppo di sottoposti alla messa alla prova finalizzato al migliorare la consapevolezza e la responsabilizzazione dei comportamenti in contrasto con le normative, dovendosi ritenere proficuamente utilizzato il periodo di prova con esiti positivi sull’indole del soggetto, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere.

Tribunale Potenza, 15/11/2021, n.1004

Estinzione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza per esito positivo di messa alla prova

In tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all’avente diritto in favore dell’imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro.

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2021, n.33082

Sospensione del processo con messa alla prova

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464 -bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168 -bis del codice penale.

Corte Costituzionale, 29/05/2019, n.131

Pene detentive non carcerarie

Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15-bis  l. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia con l’ordinanza del 30 maggio 2017, sono inammissibili.

Corte Costituzionale, 24/04/2019, n.102

Sospensione del procedimento con messa alla prova: modifica del trattamento

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

Cassazione penale sez. III, 05/04/2019, n.17869

Fallimento della messa alla prova dell’imputato minorenne

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all’art. 31 Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell’imputato minorenne – non sia previsto alcun meccanismo di scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice.

Corte Costituzionale, 29/03/2019, n.68

Domanda di cancellazione di un titolo di condanna nel certificato penale

In tema di casellario giudiziale e di carichi pendenti, spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna nei certificato penale. (Nel caso di specie, si trattava  della cancellazione nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale delle iscrizioni relative all’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato e della relativa sentenza che dichiarava l’estinzione del reato).

Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 20/03/2019

L’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova

Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale.

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2019, n.10080

Opposizione a decreto penale di condanna

In tema di opposizione a decreto penale di condanna, la legge applicabile è quella in vigore al momento della notifica all’interessato; pertanto, il termine per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova decorre da quella data, non rilevando che il decreto, emesso prima della legge che ha introdotto tale istituto, non riportasse l’avviso della facoltà di ricorrervi.

Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.14727

Revoca della sospensione con messa alla prova

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato minorenne, è legittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte (nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio) in quanto l’espressione “ripetute e gravi trasgressioni” di cui all’art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere interpretata quale presupposto “sostanziale” del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del minore.

Cassazione penale sez. I, 18/01/2019, n.11909

Presentazione dell’istanza di sospensione

In tema di messa alla prova, il programma di trattamento assume un rilievo diverso al momento di presentazione dell’istanza di sospensione rispetto a quello della decisione del giudice. Quanto al primo, la previa elaborazione del programma ne costituisce un presupposto di ammissibilità (“all’istanza è allegato un programma di trattamento”: articolo 464 bis, comma 4, del codice di procedura penale); qualora, tuttavia, tale elaborazione non sia stata possibile (ciò che l’istante dovrà dedurre e adeguatamente documentare; ad esempio, producendo solleciti scritti a tal fine inviati all’Uepe), l’ammissibilità dell’istanza può comunque fondarsi sull’allegazione della sola richiesta di elaborazione del predetto programma, debitamente invita dall’interessato all’Uepe.

Con riguardo, invece, alla fase decisionale, l’articolo 464-quater del codice di procedura penale è nel senso che la stessa non può prescindere dall’esame del programma di trattamento e, pertanto, dalla sua precedente elaborazione; il comma 3 della norma afferma, infatti, che la sospensione del procedimento è disposta quando il giudice – in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale – reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Da ciò deriva che nessuna decisione è consentita in assenza del programma che – lungi dall’essere una meccanica recezione dell’istanza – deve essere elaborato d’intesa con l’Uepe sulla base dei plurimi parametri oggettivi e soggettivi indicati dall’articolo 464-bis del codice di procedura penale: ciò che del resto è confermato dal disposto del comma 4 dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, in forza del quale il giudice può finanche integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato, desumendosene che il programma deve essere necessariamente valutato dal giudice, che non può prescinderne (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva invece ritenuto di poter decidere – rigettandola – sull’istanza di sospensione, in assenza del programma di trattamento pur richiesto dall’interessato, la Cassazione ha comunque chiarito che, se il giudice deve rinviare l’adozione della decisione all’effettiva elaborazione del programma, l’impossibilità di redazione del programma di cui al comma 4 dell’articolo 464-bis del codice di procedura penale è da intendere limitata al momento della presentazione dell’istanza di sospensione, e non può essere considerata assoluta perché precluderebbe in toto la decisione del giudice).

Cassazione penale sez. III, 17/01/2019, n.12721

A chi spetta la competenza sulla richiesta di sospensione con messa alla prova?

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

Cassazione penale sez. I, 08/01/2019, n.6777

The post Messa alla prova: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 21 Novembre 2022 04:30