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Mediazione e arbitrato: differenze

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(@mariano-acquaviva)
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Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio: le caratteristiche fondamentali della mediazione civile e dell’arbitrato.

La giustizia italiana è notoriamente lenta. È per questa ragione che spesso le parti in lite decidono di rimettersi al giudizio di soggetti diversi dai magistrati. È ciò che accade con la mediazione e l’arbitrato. Quali sono le differenze? È ciò di cui parleremo.

Cos’è la mediazione?

La mediazione è una procedura di conciliazione che ha lo scopo di scongiurare il ricorso all’autorità giudiziaria.

Per incentivarne il ricorso la legge [1] ha stabilito alcuni casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Ciò significa che, senza prima aver tentato la mediazione, non è possibile adire il tribunale.

Ad esempio, la mediazione è obbligatoria per le controversie che riguardano il condominio, i contratti bancari e assicurativi, le successioni, la responsabilità medica, la locazione e il comodato.

Negli altri casi, la mediazione è solamente facoltativa, nel senso che le parti possono farvi ricorso senza che il tentativo costituisca condizione di procedibilità.

Come funziona la mediazione?

Alla procedura di mediazione si accede mediante istanza da depositare presso l’organismo che si trova nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Ricevuta l’istanza, il mediatore convoca la controparte, invitandola a un incontro in cui si valuterà la possibilità di risolvere bonariamente la controversia.

L’intera procedura non può durare oltre tre mesi, prorogabili se c’è accordo. All’esito, se la conciliazione è riuscita, tutte le parti (incluso il mediatore) sottoscrivono un verbale che costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo, esattamente come se fosse un provvedimento del giudice.

In caso contrario, il verbale si concluderà con un nulla di fatto.

Cos’è l’arbitrato?

L’arbitrato costituisce una modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, in cui uno o più soggetti neutrali (arbitro unico o collegio arbitrale) vengono incaricati della soluzione di una lite insorta tra le parti.

L’arbitrato è quindi una procedura diretta a porre fine ad una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L’arbitro non è un magistrato, ma le parti decidono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere.

Come diremo, all’arbitrato si ricorre solamente se le parti coinvolte nel contenzioso sono disponibili a risolvere la lite davanti a una persona diversa dal giudice.

Come funziona l’arbitrato?

L’arbitrato può essere di due tipi:

  • arbitrato rituale, disciplinato dalla legge, la cui decisione (lodo) assume l’efficacia propria di una sentenza dell’autorità giudiziaria, pertanto vincolante per le parti;
  • arbitrato irrituale, nel quale l’arbitro non ha l’obbligo di osservare regole procedurali e la cui decisione ha la natura e gli effetti di un “contratto”. Ciò significa che, se non viene adempiuto, potrà essere posto a base di una successiva azione giudiziaria.

In linea di massima, tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio, la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), i diritti indisponibili (i diritti familiari e quelli della personalità, ecc.) e taluni aspetti delle controversie di lavoro.

Mediazione e arbitrato: quali sono le differenze?

Le differenze tra mediazione e arbitrato sono notevoli. Innanzitutto, la mediazione serve a scongiurare un contenzioso, mentre l’arbitrato serve a risolverne uno in atto.

In altre parole, mentre chi si rivolge al meditatore spera di evitare una controversia, l’arbitrato presuppone che ce ne sia già una in corso, esattamente come avviene quando si ricorre alla giustizia ordinaria.

È per questa ragione che la mediazione è, talvolta, condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria: essa si pone all’inizio della lite, mentre l’arbitrato alla fine.

Quanto appena detta fa emergere un’altra importante differenza: mentre la mediazione può essere obbligatoria per legge, l’arbitrato non può essere imposto all’altra parte, a meno che non l’abbia accettato all’interno del contratto.

In altre parole, le parti devono decidere di risolvere una controversia senza ricorrere alla giustizia ordinaria, ma attraverso l’intervento di un arbitro. Questa scelta può essere fatta prima ancora che sorga una questione (per esempio nel momento della conclusione di un contratto) oppure quando si presenta una controversia. Sono sempre le parti che scelgono a chi rivolgersi. Starà poi all’arbitro o agli arbitri procedere verso la decisione.

 
Pubblicato : 15 Agosto 2023 11:15