Matrimonio: quando sposarsi è reato?
Quali sono i requisiti che rendono valido un matrimonio? In quali ipotesi convolare a nozze fa scattare l’illecito penale? Cos’è il matrimonio forzato?
Il matrimonio è un vincolo giuridico che unisce due persone di sesso diverso. Si tratta di un rapporto talmente importante che la legge gli attribuisce effetti anche a seguito del suo scioglimento. Basti solamente pensare all’assegno mensile che un coniuge deve all’altro a seguito del divorzio. Con il presente articolo ci soffermeremo su una questione particolare: vedremo in quali casi sposarsi è reato.
Il tema non è affatto provocatorio, atteso che la legge ritiene che le nozze possano costituire un illecito penale al ricorrere di alcune precise circostanze. Ma procediamo con ordine.
Quali sono i requisiti per sposarsi?
Affinché un matrimonio possa ritenersi valido è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- la maggiore età. Il tribunale può però eccezionalmente autorizzare il matrimonio al compimento del 16° anno, se ricorrono gravi motivi;
- la sanità mentale. L’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio;
- la libertà di stato. Chi si sposa non deve aver contratto un matrimonio in precedenza, salvo che questo sia stato sciolto, annullato o dichiarato nullo.
Perché il matrimonio sia valido è necessaria, inoltre, l’assenza di alcune situazioni ostative, quali:
- l’esistenza di un vincolo di parentela, affinità o adozione tra gli sposi. Per alcuni vincoli è ammessa la dispensa da parte del tribunale. A tal proposito, si legga l’articolo dal titolo Il matrimonio tra cugini è vietato?;
- l’omicidio o il tentativo di omicidio del coniuge della persona che si vorrebbe sposare.
Se Carlo uccide Mario non può poi sposarne la moglie rimasta vedova.
Matrimonio: quando c’è reato?
La violazione delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio non costituisce reato, salvo nell’ipotesi di bigamia: chi si sposa pur essendo già legato da altro vincolo di coniugio commette infatti un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni [1].
Stessa pena si applica anche a colui che, pur essendo libero, contrae matrimonio con una persona già sposata.
Il reato di bigamia si integra anche nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all’estero con cittadino straniero, non rilevando la nazionalità del coniuge, né l’ignoranza della legge che regola la validità del matrimonio.
C’è bigamia anche nelle ipotesi di unione civile. Ciò significa che chi contrae due unioni civili commette reato, così come colui che è sposato e poi costituisce un’unione civile con persona dello stesso sesso.
Tanto specificato con riferimento alla bigamia, vediamo ora in quali altre ipotesi sposarsi è reato.
Matrimonio forzato: cos’è?
C’è matrimonio forzato quando una persona è costretta, con la violenza o con la minaccia, a sposarsi (o a contrarre un’unione civile). La sanzione è la reclusione da uno a cinque anni [2].
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
In buona sostanza, c’è reato non solo se il matrimonio è imposto con la forza o con la minaccia, ma anche quando la volontà della vittima è estorta in maniera più subdola, approfittando della posizione di debolezza in cui la stessa si trova. Ecco un esempio.
Commette reato il datore che, consapevole delle sue difficoltà economiche, costringe la dipendente a sposarlo dietro la velata minaccia di licenziamento.
La pena per il reato di matrimonio forzato è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minorenne.
Matrimonio con inganno: quando c’è reato?
Secondo la legge [3], commette reato chi nasconde all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento diverso da quello derivante da un precedente matrimonio.
Pur di sposarsi, Marco nasconde a Maria di essere interdetto falsificando i propri certificati medici.
L’induzione al matrimonio mediante l’inganno è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa da 206 a 1.032 euro, soltanto però se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento nascosto.
In buona sostanza, la punibilità del reato è subordinata alla scoperta dell’inganno e alla conseguente richiesta di annullamento dello stesso.
È bene precisare che l’impedimento al matrimonio deve essere diverso dalla bigamia la quale, come già ricordato, costituisce un reato a sé stante.
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