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Mantenimento: conta la convivenza prematrimoniale?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Con una rivoluzionaria pronuncia in tema di assegno divorzile la Corte di Cassazione tiene conto di un consolidato cambiamento nei costumi.

Nell’epoca attuale le dinamiche coniugali e familiari sono sensibilmente cambiate. In particolare, la convivenza (che solo a volte sfocia nel matrimonio) fa ormai parte di un costume comunemente accettato. Stando così le cose, ci si potrà chiedere se, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio o di mantenimento, conta la convivenza prematrimoniale. Questo articolo fornisce una risposta a tale interrogativo, alla luce della normativa vigente, della giurisprudenza formatasi nel tempo e, soprattutto, di una recentissima e innovativa sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è una somma definita durante il processo di separazione, destinata a supportare il coniuge che si trova in una posizione economica meno favorevole e che non dispone di un reddito proprio. Spesso, tale assegno è destinato alla moglie se questa non lavora o se il suo reddito è notevolmente inferiore a quello del marito.

È necessario valutare l’adeguatezza del reddito del coniuge che richiede l’assegno. Questo giudizio implica un confronto tra le parti per determinare un dislivello patrimoniale. In questa valutazione, si devono prendere in considerazione fattori come la durata del matrimonio, le potenzialità di guadagno e l’età.

Un coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento se non dispone di redditi propri adeguati (art.156, primo comma, cod. civ.). La valutazione dell’adeguatezza si basa su:

  • un confronto con la situazione economica dell’altro coniuge;
  • la considerazione del tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.

Cos’è l’assegno di divorzio?

L’assegno divorzile rappresenta un impegno finanziario che un coniuge, dopo la dichiarazione di divorzio, deve versare all’altro qualora quest’ultimo non disponga di sufficienti risorse economiche o non possa procurarsele per cause oggettive.

L’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 regola l’assegno divorzile. Questa disposizione legislativa, piuttosto concisa, richiede un’interpretazione basata sui precedenti giurisprudenziali forniti dalla Corte di Cassazione per definire sia i requisiti per la sua concessione sia i criteri per la sua quantificazione.

Secondo la suddetta norma il Tribunale può ordinare, durante il processo di divorzio, che un coniuge fornisca un assegno periodico all’altro, se questo non ha mezzi sufficienti o non è in grado di procurarseli. Questa disposizione richiede che il giudice consideri vari fattori, tra cui le condizioni personali ed economiche dei coniugi, le motivazioni della decisione, il contributo di ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio individuale o comune, nonché i redditi di entrambi, valutando questi elementi in relazione alla durata del matrimonio.

In particolare vengono considerati:

  • il contributo fornito dal richiedente dell’assegno alla famiglia e al patrimonio familiare;
  • il collegamento causale tra le decisioni prese insieme durante il matrimonio e la condizione attuale del richiedente, specialmente se questi ha sacrificato le proprie prospettive lavorative per prendersi cura della famiglia;
  • le circostanze personali del richiedente, come età, stato di salute e capacità lavorativa, che sono importanti per prevedere la sua situazione futura;
  • come già detto, la durata del matrimonio.

Assegno di mantenimento e divorzile: qual è la differenza?

Mentre la determinazione dell’assegno divorzile avviene all’interno del processo di divorzio, quello di mantenimento viene stabilito in seguito alla separazione. L’intento dell’assegno di mantenimento è di permettere al coniuge con minori risorse di mantenere lo stesso standard di vita goduto durante il matrimonio.

Per quanto riguarda l’assegno divorzile, i criteri utilizzati per la sua fissazione non si basano sul mantenimento del precedente tenore di vita. Questo principio è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11504/2017), in quanto tale considerazione si troverebbe in contrasto con l’essenza stessa del divorzio.

La sentenza citata evidenzia che applicare il criterio del tenore di vita per determinare l’importo dell’assegno divorzile porterebbe a una sorta di prolungamento indebito del legame matrimoniale.

Pertanto, l’importo dell’assegno di divorzio è fissato con l’obiettivo di fornire un adeguato supporto economico al coniuge che non è in grado di autosostentarsi.

La convivenza prima del matrimonio incide sul mantenimento?

Veniamo ora alla domanda che ci siamo posti inizialmente: nella determinazione dell’assegno di mantenimento, conta la convivenza prematrimoniale?

Di recente la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 35385/2023) si è pronunciata sulla questione con riferimento all’assegno di divorzio, stabilendo che, nel valutare  l’importo di quest’ultimo e il diritto del coniuge richiedente a percepirlo, il giudice deve considerare anche il periodo di convivenza della coppia prima del matrimonio.

La Suprema Corte, sottolineando che l’assegno di divorzio ha non solo uno scopo assistenziale ma anche compensativo e perequativo, invita a esaminare i casi in cui il matrimonio sia stato preceduto da una convivenza caratterizzata da stabilità e continuità, basata su un progetto di vita comune che include contribuzioni economiche reciproche.

Nella valutazione dell’importo dell’assegno e del diritto del richiedente a percepirlo, il giudice deve esaminare il contributo fornito dallo stesso alla gestione della vita familiare e alla creazione del patrimonio sia comune che individuale dei coniugi. È importante considerare, durante il periodo di convivenza prematrimoniale, le decisioni prese insieme dalla coppia che hanno influenzato la vita coniugale e che possono essere collegate a sacrifici o rinunce, specialmente professionali o lavorativi, da parte del coniuge economicamente più debole, il quale si trova incapace di mantenere un adeguato tenore di vita dopo il divorzio.

La suddetta decisione, pur essendo esplicitamente riferita all’assegno divorzile, non mancherà di incidere, in futuro, sulle decisioni riguardanti quello di mantenimento. Sarà comunque la giurisprudenza a definirne in modo chiaro l’ambito di applicazione con riferimento a quest’ultimo.

 
Pubblicato : 4 Febbraio 2024 07:45