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Mansioni patto di prova: ultime sentenze

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Patto di prova e mancato superamento della prova; reintegrazione per insussistenza del fatto; recesso del datore di lavoro; assegnazione di mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova; applicazione della disciplina sui licenziamenti.

Cos’è il patto di prova? Quanto dura il periodo di prova? E’ ammissibile la ripetizione del patto di prova nei successivi contratti di lavoro tra le stesse parti? Possono essere mutate le mansioni indicate nel patto di prova? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Condizioni di validità del patto di prova nel contratto di lavoro

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto; dette mansioni, tuttavia, non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che siano determinabili, anche per relationem, mediante il richiamo al contratto collettivo sicchè, per la validità del patto di prova, è sufficiente specificare la categoria ed il livello, in relazione al contratto collettivo di riferimento, cui il lavoratore appartiene.

Corte appello Milano sez. lav., 08/02/2022, n.1588

Successione di contratti con prova

Qualora le parti stipulino due successivi contratti di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, il patto di prova apposto al secondo contratto è invalido, posto che le qualità professionali e personali del lavoratore sono state già positivamente accertate in occasione della stipula del primo contratto, e pertanto non v’è alcuna esigenza di rinnovare l’esperimento in prova.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 26/05/2021, n.325

Limiti di apposizione del patto di prova al contratto di lavoro

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, attraverso lo svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, avente ad oggetto le medesime mansioni.

Tribunale Cuneo sez. lav., 09/02/2021, n.29

Successione di contratti con prova

Qualora le parti stipulino due successivi contratti di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, il patto di prova apposto al secondo contratto è invalido, posto che le qualità professionali e personali del lavoratore sono state già positivamente accertate in occasione della stipula del primo contratto, e pertanto non v’è alcuna esigenza di rinnovare l’esperimento in prova.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 26/05/2021, n.325

Limiti di apposizione del patto di prova al contratto di lavoro

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, attraverso lo svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, avente ad oggetto le medesime mansioni.

Tribunale Cuneo sez. lav., 09/02/2021, n.29

Vizio del patto di prova: conseguenze

In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie per l’assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale – come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi – bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell’esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto

Corte appello Milano sez. lav., 09/12/2020, n.888

Specifica indicazione delle mansioni

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.

Quindi, Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate.

Tribunale Palermo sez. lav., 17/06/2020, n.1616

Durata del patto di prova

La clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa.

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9789

Legittimità del patto di prova

L’apposizione del patto di prova è legittimo anche a fronte di un rapporto di lavoro che contempli lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle in precedenza espletate presso il medesimo datore di lavoro ove si accerti la sussistenza di ragioni che giustifichino l’utilità del ricorso al patto di prova per una verifica ulteriore rispetto a quella relativa alle qualità professionali

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, n.7984

Patto di prova: nullità

È nullo per carenza di causa il patto di prova apposto a un contratto a tempo indeterminato, considerata l’identità delle mansioni svolte nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra le stesse parti, non rilevando in particolare la diversa collocazione geografica di svolgimento degli stessi.

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, n.6633

Assunzione in prova

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l’art. 9 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nel prevedere che le assunzioni del personale di ruolo siano disposte “di regola” per il servizio di prova, non esclude – in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata – che, ove la verifica dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2019, n.22809

Quando è valido il patto di prova?

Affinché il patto di prova sia valido è sufficiente specificare la categoria ed il livello, in relazione al contratto collettivo di riferimento, cui il lavoratore appartiene. Invero il patto di prova è valido anche ove faccia semplicemente rinvio alla categoria prevista dal contratto collettivo, circostanza che consente di ritenere sufficientemente specificate le mansioni a cui il lavoratore può essere assegnato. In tal modo il datore di lavoro ha la possibilità concreta di collocare il lavoratore in posizioni alternative all’interno della struttura aziendale, offrendo al contempo maggiori chance di inserimento.

Tribunale Roma sez. lav., 17/01/2019, n.351

Patto di prova: forma e contenuto

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico.

Tribunale Roma sez. lav., 02/10/2018, n.7198

Patto di prova: requisiti

Ai fini della validità del patto di prova, questo deve detenere, quali requisiti ad substantiam, la forma scritta e la specifica indicazione delle mansioni, per consentire al lavoratore di seguire un programma ben definito, in ordine al quale poter dimostrare le attitudini, e consentire al datore di lavoro di esprimere la sua valutazione sulla prova, all’esito della stessa.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. lav., 22/05/2018, n.1413

Recesso per mancato superamento della prova

In caso di recesso per mancato superamento della prova riconosciuto illegittimo in considerazione dell’inesistenza del fatto adotto (esito negativo della sperimentazione) per mancato esperimento della prova stessa sulle mansioni oggetto del patto, è applicabile in via analogica la sanzione prevista dall’art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015.

Tribunale Trento, 06/02/2018

Ripetizione del patto di prova

La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la prova perché giustificata – a parità di mansioni di recapito – dalla ravvisata diversità comportata dallo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, con conseguente esigenza dell’imprenditore di potere pienamente utilizzare il dipendente in tutte le attività riconducibili alla qualifica contrattuale, rispetto all’assunzione a termine, disposta per pochi mesi e per sopperire ad esigenze transitorie).

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, n.28930

Vizio funzionale del patto di prova

In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l’assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale – come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi – bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell’esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, n.31159

Mutamento dell’oggetto della prestazione lavorativa

In caso di assegnazione in via continuativa al lavoratore assunto con patto di prova di mansioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste in occasione della stipula di tale patto, il recesso del datore di lavoro motivato con riferimento all’esito negativo della prova non può trovare la sua legittimità in tale patto – non invocabile dal datore di lavoro, ad esso inadempiente – qualora, per il rilievo quantitativo o qualitativo delle mansioni diverse o ulteriori, risulti sostanzialmente mutato l’oggetto complessivo della prestazione lavorativa e, altresì, se le mansioni diverse o aggiunte non assurgano a tale rilevanza, qualora risulti la potenziale incidenza delle ulteriori o aggiunte mansioni sul giudizio del datore di lavoro, per la natura delle stesse (per esempio, perché esse richiedano capacità diverse o maggiori).

Appare evidente, come è desumibile dalla necessità di un “mutamento sostanziale dell’oggetto complessivo della prestazione lavorativa” e dell’“incidenza delle mansioni diverse o aggiunte sul giudizio del datore di lavoro”, che l’illegittimità del recesso non è determinata dalla mera mancanza di identità tra le mansioni indicate nel patto di prova e quelle in concreto espletate dal lavoratore nel corso dello svolgimento di detto patto; ciò in quanto, come ha già precisato la Cassazione, la necessaria specificità, che deve possedere il patto di prova in ordine alle mansioni su cui dovrà svolgersi l’esperimento, non preclude al datore l’esercizio dello ius variandi anche nel corso del patto, atteso che “dall’art. 2096, c.c., pur letto alla luce di C. cost. n. 189 del 1980, non è possibile ricavare anche una tale rigidità, ossia un divieto di modificare, nel corso del periodo di prova, le mansioni del lavoratore nel rispetto dell’art. 2103, c.c.”.

Tribunale Trento sez. lav., 29/11/2018, n.222

Lavoratore invalido: motivazione del mancato superamento del periodo di prova

Nell’ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell’invalido; nel caso di esito negativo dell’esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro, purché motivato con l’indicazione delle ragioni serie ed obiettive che non hanno consentito il superamento del periodo di prova e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla minorazione dell’invalido.

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2017, n.16390

Cooperativa subentrante nell’appalto

In ambito di lavoro dipendente per una cooperativa datoriale subentrante nell’appalto, effettivamente il patto di prova è privo di causa, e dunque nullo, se il lavoratore abbia già svolto, per lo stesso datore di lavoro (e, va aggiunto, in epoca recente), mansioni identiche a quelle dedotte nel nuovo contratto.

L’invalidità non colpisce invece il patto qualora, pur restando analoghe o addirittura uguali le mansioni del lavoratore, il nuovo rapporto sia instaurato con un datore di lavoro diverso dal precedente. Infatti, lo scopo del patto è quello di consentire ad entrambe le parti di saggiare vantaggi e svantaggi del rapporto lavorativo, sicché se, in caso di cambio appalto, tale scopo viene parzialmente meno (quanto agli aspetti più propriamente professionali) per il lavoratore che conservi le precedenti mansioni, esso sussiste integralmente per il nuovo datore di lavoro, che non conosce le qualità, professionali e caratteriali, del lavoratore. Anche per questa parte l’impugnazione è dunque infondata.

Corte appello Perugia sez. lav., 30/05/2017, n.113

Patto di prova e specifica indicazione delle mansioni

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il rinvio del patto di prova alle mansioni di “operatore ecologico di primo livello”, di cui all’art. 14 del c.c.n.l. Nettezza urbana, attesa la presenza, nella medesima area, di una pluralità di profili che non consentiva di individuare quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore).

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2017, n.9597

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Pubblicato : 20 Dicembre 2022 05:30