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Manleva: definizione e ambito applicativo

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(@mariano-acquaviva)
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In cosa consiste il patto di manleva? Qual è la differenza con la fideiussione e il contratto di assicurazione della responsabilità civile?

Chi rompe paga ed è tenuto anche al risarcimento. Così potrebbe essere definita, in maniera molto sintetica, la responsabilità civile. La legge consente tuttavia di farsi sostituire da qualcun altro nel pagamento dei danni causati a terze persone: ciò avviene non solo in presenza di un contratto di assicurazione ma anche di altri importanti accordi, come ad esempio il patto di manleva.

Con il presente articolo vedremo quali sono la definizione e l’ambito applicativo di questo particolare accordo, privo di uno specifico riferimento normativo ma molto diffuso nella prassi, ad esempio nei rapporti tra committente e appaltatore.

Cos’è la manleva?

La manleva è un contratto con cui un soggetto (mallevadore o manlevante) si accolla la responsabilità di un’altra persona (mallevato) nei confronti di un terzo, sostituendosi quindi nel pagamento del risarcimento dei danni.

La manleva è dunque una vera e propria garanzia personale, in quanto un soggetto assume l’obbligo di sollevare un’altra persona dalle conseguenze patrimoniali dannose derivanti da una propria colpa o anche da un evento esterno.

Qual è la differenza tra manleva e fideiussione?

La manleva non va confusa con la fideiussione, che è una forma di garanzia personale che scatta nel momento in cui il debitore non adempie al proprio obbligo. Si pensi al genitore che garantisce per il figlio nel caso di mutuo non pagato.

La differenza tra manleva e fideiussione è evidente: mentre il patto di manleva opera al verificarsi di un evento o di un atto dannoso, la fideiussione interviene a garanzia di un debito già esistente. In altre parole, la fideiussione si attiva solo nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, in presenza di un’obbligazione certa e già esistente.

Qual è la differenza tra manleva e assicurazione?

La manleva non va confusa con il contratto d’assicurazione della responsabilità civile, al quale peraltro si avvicina per certi aspetti.

L’assicurazione, infatti, tiene indenne l’assicurato nel caso in cui causi un certo danno (si pensi alla rc auto, per esempio), a fronte del pagamento annuale di un premio.

La manleva, invece, può anche essere gratuita ed è prevista in quanto il mallevadore è in genere coinvolto nel danno causato dal mallevato al terzo.

Per capire di cosa stiamo parlando è sufficiente fare l’esempio dell’impresa costruttrice di un edificio che manleva il proprietario nel caso di danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori: in questa ipotesi, l’impresa può sostituirsi al proprietario per il pagamento del risarcimento.

Inoltre, mentre l’assicurazione è un contratto a sé stante, con condizioni particolari disciplinate dalla legge (ad esempio, l’esistenza del rischio, ecc.), la manleva si inserisce quasi sempre all’interno di un diverso tipo di accordo (l’appalto, ad esempio).

Manleva: quando si applica?

Generalmente, la manleva viene prevista come clausola inserita all’interno di un altro contratto, a garanzia dei danni che possono derivare dall’attività che è oggetto del negozio giuridico.

Riprendendo l’esempio dell’appalto, si pensi al patto inserito all’interno del contratto con cui il committente si fa carico degli eventuali danni causati dall’impresa alle unità immobiliari vicine a quella in cui bisognerà eseguire i lavori. In un’ipotesi del genere, il committente dovrà mantenere indenne la ditta che, nell’esecuzione degli interventi, ha per sbaglio arrecato un danno ai vicini.

La manleva è quindi una sorta di liberatoria con cui una persona scarica la propria responsabilità su un altro soggetto che, comunque, è in qualche modo coinvolto.

In altre parole, affinché la manleva sia valida, è necessario che il garante (mallevadore) abbia un interesse patrimoniale nell’attività per cui presta la propria garanzia personale. Se così non fosse, la manleva finirebbe per essere una vera e propria donazione indiretta, cioè un accollo gratuito dell’obbligazione altrui.

Manleva: come si applica?

La manleva si attua concretamente in giudizio attraverso la chiamata in causa del terzo che ha prestato garanzia, cioè del mallevadore [1].

La chiamata in causa è quindi volta ad ottenere la manleva in caso di soccombenza, cercando di scaricare sul terzo le eventuali conseguenze dannose di una sconfitta.

 
Pubblicato : 19 Agosto 2023 07:00