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Mancato superamento periodo di prova: ultime sentenze

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Patto di prova e mancato superamento del periodo di prova; licenziamento illegittimo e annullamento; risarcimento del danno e reintegrazione nel posto di lavoro; recesso del datore di lavoro e impugnazione.

Recesso dal contratto di lavoro del personale docente nel periodo di prova

L’obbligo di motivazione del parere negativo sul periodo di prova e di formazione del personale docente delle scuole e degli Istituti statali di istruzione consente la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso dal contratto di lavoro, da un lato, alla finalità della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa, senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Tribunale Venezia sez. lav., 06/10/2022, n.557

Recesso dal periodo di prova nel pubblico impiego ed onere probatorio

Le assunzioni alle dipendenze delle P.A. sono assoggettate ex lege all’esito positivo di un periodo di prova; nel caso di recesso motivato dal mancato superamento della prova, il dipendente che contesti la decisione datoriale deve provare l’inadeguatezza delle modalità dell’esperimento, oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito, escludendo che l’obbligo di motivazione possa far gravare l’onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell’amministrazione possa essere oggetto di un sindacato, non potendo il lavoratore limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova.

Tribunale Firenze sez. lav., 17/11/2021, n.759

Licenziamento durante il periodo di prova

Nel contrasto fra la disciplina collettiva e quella risultante nel caso concreto dal contratto individuale, occorre fare applicazione del cosiddetto criterio dell’assorbimento, mettendo a raffronto non le singole clausole contrapposte ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in conflitto e ciò sia per una razionale interpretazione del principio della clausola più favorevole al lavoratore sia per una oggettiva necessità di carattere economico, la quale postula che al lavoratore sia riservato il trattamento più favorevole nel suo complesso, in esso restando assorbiti specifici benefici propri dell’altro. Ciò premesso, è inefficace il recesso datoriale intervenuto per mancato superamento del periodo di prova, qualora il contratto individuale preveda un periodo di prova più lungo rispetto a quello previsto nei c.c.n.l. e, a quella data, il rapporto di lavoro a tempo determinato era divenuto “definitivo” ai sensi dell’art. 2096, 3° comma, del codice civile.

Tribunale Foggia sez. lav., 17/02/2020, n.729

Dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova

Non è conforme a legge e non va, pertanto, ammesso al visto di legittimità il provvedimento col quale l’ufficio scolastico regionale del ministero dell’istruzione abbia conferito, a seguito di concorso, l’incarico di direzione di una istituzione scolastica a un soggetto che, in un precedente rapporto di lavoro per lo svolgimento delle medesime funzioni di dirigente scolastico, sia stato dispensato dal servizio a causa del mancato superamento del periodo di prova (nella specie, la dispensa era stata motivata con la dimostrata incapacità di gestire i rapporti interni ed esterni all’istituzione scolastica).

Corte Conti, (Emilia-Romagna) sez. contr., 05/02/2020, n.15

Recesso ad nutum motivato con la scadenza del patto di prova

Una volta accertato che il periodo di prova era già scaduto, licenziare motivando solo sul mancato superamento della prova equivale a licenziare ad nutum, cioè perché si è voluto licenziare e basta, senza alcuna ragione a fondamento della scelta, in violazione di quanto sancito dall’art. 1 L. 604 del 1966, ossia che il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Tribunale Sassari sez. lav., 29/01/2019, n.14

Risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova

In materia di lavoro negli enti locali, l’atto di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova adottato dalla giunta municipale nei confronti del dirigente è affetto da inefficacia – che non comporta la conversione del rapporto in prova in uno a tempo indeterminato -, poiché detto organo, in quanto titolare di poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, è estraneo all’apparato burocratico del Comune e, pertanto, è del tutto privo dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro, che sono invece riservati alla esclusiva competenza del personale avente qualifica dirigenziale, cui fa capo, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267 del 2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, in conformità al principio costituzionale della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti.

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2018, n.31091

Impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova

In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l’inadeguatezza delle modalità dell’esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all’esperimento stesso, restando escluso che l’obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l’onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell’amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018, n.26679

Assunzioni nel pubblico impiego privatizzato e periodo di prova

Le assunzioni nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono “ex lege” assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall’art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, non trovando applicazione l’art. 2096 c.c.; l’autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di accertamento della illegittimità del recesso intimato per mancato superamento del patto di prova, aveva ritenuto irrilevante ogni valutazione formulata in relazione al pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato).

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2018, n.21376

Recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova: quando è nullo?

La disciplina relativa al momento genetico del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA è regolata dal principio fondamentale dell’accesso pubblico mediante concorso e dalla peculiarità secondo cui tutte le assunzioni sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova. Il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova ha natura discrezionale, sicché l’onere del dipendente di dimostrare l’esito positivo della “prova” non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso.

Il lavoratore deve invece dimostrare che le ragioni del recesso sono estranee al “patto di prova” ovvero risultino sorrette dal perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite.

Corte appello Bari sez. lav., 13/03/2018, n.614

Motivazione del mancato superamento del periodo di prova del lavoratore invalido

Nell’ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell’invalido; nel caso di esito negativo dell’esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro, purché motivato con l’indicazione delle ragioni serie ed obiettive che non hanno consentito il superamento del periodo di prova e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla minorazione dell’invalido.

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2017, n.16390

Nullità del patto di prova

La nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro in oggetto non comporta, in assenza di conforme previsione normativa, la nullità del licenziamento fondato sul mancato superamento del periodo di prova ma la sua ingiustificatezza, ex artt. 1 ss., l. n. 604/1966, in quanto fondato su di una ragione insussistente (esistenza di un patto di prova non superato dalla lavoratrice). Dall’accertata ingiustificatezza del recesso discende, ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, l’illegittimità e, quindi, l’annullamento del licenziamento impugnato.

Tribunale Milano, 03/11/2016

Licenziamento per nullità del patto di prova e reintegrazione nel posto di lavoro

In caso di licenziamento per mancato superamento del patto di prova con accertata nullità del patto deve ritenersi che il lavoratore abbia diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, nel massimo di 12 mesi per il periodo anteriore alla pronuncia, dovendosi ricondurre la fattispecie in esame a quella del comma 2 dell’art. 3, d.lg. n. 23/2015.

Tribunale Torino, 16/09/2016

Patto di prova e proroga priva di forma scritta

ll licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è illegittimo laddove esso sia stato intimato sull’erroneo presupposto del perdurare del periodo medesimo, rispetto al termine originario, in forza di proroga priva di forma scritta.

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2016, n.16214

Mancato superamento del periodo di prova per difficoltà nello svolgimento dei compiti

È legittimo il provvedimento che dichiara il mancato superamento del periodo di prova per il passaggio dalla qualifica di assistente a quella di aiuto corresponsabile, motivato con riferimento a valutazioni negative, convergenti ed univoche, espresse da due primari al termine del primo e del secondo semestre di prova, entrambe precise nell’indicare una difficoltà di svolgimento dei compiti da parte dell’interessato, da riportare alla mancanza di qualità indispensabili per la copertura del posto in oggetto, tutte espressamente specificate.

Consiglio di Stato sez. III, 02/04/2014, n.1579

Licenziamento illegittimo del dirigente e risarcimento del danno

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi licenziamento illegittimo del dirigente titolare di incarico a termine, il risarcimento del danno di cui all’art. 18 st. lav. è commisurato, per il tempo di efficacia dell’incarico dirigenziale, alla retribuzione pattuita e, per il tempo successivo e fino alla reintegrazione, alla sola retribuzione globale di fatto inerente al rapporto fondamentale di impiego sottostante all’incarico e corrispondente alla qualifica (fattispecie in tema di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova) .

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2012, n.13710

Illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

È illegittimo il provvedimento che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova ove dell’inizio del relativo provedimento non sia stata data previa comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che la valutazione del periodo di prova è atto caratterizzato da ampia discrezionalità al quale va riconnesso l’apporto collaborativo del destinatario, che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, permettendogli un’efficace tutela delle proprie ragioni con la produzione di elementi di conoscenza utili per l’adozione di un atto che incide in modo lesivo sulla propria sfera giuridica.

Consiglio di Stato sez. V, 11/11/2011, n.5976

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Pubblicato : 19 Gennaio 2023 04:30