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Mancata verifica dell’autovelox: la multa è nulla?

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(@raffaella-mari)
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Come influisce la mancata omologazione e taratura degli strumenti di controllo elettronico della velocità come tutor, autovelox e telelaser.

Ad eccezione solo dei controlli elettronici sui semafori e in corrispondenza delle Ztl, tutte le altre telecamere utilizzate dalla polizia per accertare le violazioni del codice della strada – e in particolare gli autovelox, i tutor e i telelaser – devono essere sottoposte a due tipi di controlli: il primo, una tantum, è l’omologa; il secondo, periodico, è la taratura.

In questo articolo vedremo quali sono gli effetti della mancata verifica dell’autovelox e se la multa è nulla. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’omologazione dell’autovelox?

L’omologazione è il test che viene fatto al momento del primo collaudo dell’autovelox e che perciò non viene più ripetuto. È il controllo che garantisce non solo la funzionalità dell’apparecchio ma anche il rispetto delle caratteristiche tecniche definite dalla legge e dal ministero.

Le operazioni di omologazione vengono redatte su un verbale che costituisce atto pubblico e che deve essere custodito dall’ente accertatore. Quest’ultimo è tenuto a darne copia al cittadino qualora lo richieda.

La mancata omologazione o l’assenza del certificato determina la nullità della multa, sempre che questa venga impugnata entro 30 giorni al giudice di pace o, in alternativa, entro 60 al Prefetto.

L’automobilista ha diritto a prenderne visione prima di intraprendere l’impugnazione.

Cos’è la verifica di funzionalità dell’autovelox?

La verifica di funzionalità dell’autovelox è un controllo annuale obbligatorio che assicura il corretto funzionamento dell’apparecchio. Questo controllo, che prende il nome di taratura, è necessario per garantire che la rilevazione delle velocità dei veicoli sia accurata e affidabile.

La taratura è obbligatoria sia per gli autovelox fissi (quelli nascosti nei gabbiotti ai margini della strada e che funzionano anche senza la presenza della polizia), sia per gli autovelox mobili (quelli normalmente collocati sui treppiedi sulla banchina).

Come per l’omologa, anche la taratura deve essere redatta da una ditta specializzata e certificata attraverso un verbale.

Come chiarito di recente dal tribunale di Latina (sentenza n. 4282, sezione Seconda Civile del 22.11.2023), l’operatore che esegue le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, deve redigere un verbale (che diventa atto pubblico e quindi fa piena prova) ove dia atto delle operazioni effettuate e dell’esito» dei controlli.

«Il verbale sottoscritto deve essere conservato, unitamente agli altri documenti inerenti al dispositivo o sistema, presso l’ufficio dell’organo di polizia stradale utilizzatore».

Il trasgressore ne può sempre chiedere visione e/o copia presentando una istanza di accesso agli atti amministrativi.

L’assenza della taratura determina la nullità della multa che consente, anche in questa ipotesi, di presentare ricorso al giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60).

Recentemente, il tribunale di Latina ha annullato diverse multe per eccesso di velocità a causa della mancata presentazione, da parte della Prefettura nel corso del giudizio di impugnazione, dei documenti attestanti i controlli di funzionalità degli autovelox. La sentenza si basa sull’obbligo imposto dalla circolare 300/17 del ministero dell’Interno, che richiede una documentazione dettagliata dei controlli effettuati sugli autovelox. Tale circolare, come anticipato sopra, prescrive l’obbligo di redazione di un verbale sia per l’omologa che per la taratura. Questo documento deve includere una descrizione completa delle operazioni effettuate e dei risultati dei controlli, ed è considerato prova piena fino a querela di falso.

Quali sono le conseguenze della mancanza di documentazione?

La mancanza in atti di tale documentazione comporta la nullità dell’accertamento delle violazioni. In altre parole, se non viene fornita la prova documentata dei controlli di funzionalità, le multe emesse basandosi su tali rilevazioni possono essere annullate.

L’onere della prova della taratura

Spetta alla polizia, attraverso i relativi verbali, dimostrare l’avvenuta omologa e taratura degli autovelox, presentando la documentazione in commento nel corso del giudizio di impugnazione intrapreso dal trasgressore.

Non basta quindi che la multa riporti – come spesso avviene – che l’autovelox (o qualsiasi altro strumento di controllo elettronico della velocità) sia stato sottoposto a non meglio specificate «verifiche di funzionalità», e che risulti in omologato in origine e tarato ogni anno. Senza la prova documentalela multa è nulla.

 
Pubblicato : 19 Dicembre 2023 14:30