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Maggioranza condominiale per l’installazione di colonnine elettriche

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(@angelo-greco)
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Qual è la maggioranza in assemblea di condominio per l’approvazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche: le nuove norme. 

L’Europa si avvicina sempre di più all’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, puntando sull’elettrificazione del parco auto. Di conseguenza, cresce la necessità di installare colonnine elettriche per la ricarica di auto anche all’interno dei cortili condominiali, proprio lì dove le vetture “riposano” per gran parte del giorno. 

In questo articolo, esamineremo le regole e le procedure per l’installazione di colonnine elettriche in condominio, la maggioranza in assemblea per la relativa approvazione e gli aspetti pratici da considerare.

Quali sono i requisiti di maggioranza per l’installazione di colonnine elettriche in condominio?

L’articolo 17-quinquies del Dl 83/2012 stabilisce che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in condominio possono essere approvate dall’assemblea di condominio con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile. In pratica, è sufficiente in seconda convocazione: 

  • il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti 
  • e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (ossia 333,33 millesimi).

È obbligatoria la costituzione di un fondo speciale per l’installazione delle colonnine elettriche?

Sì, poiché l’installazione delle colonnine elettriche è considerata un’opera di straordinaria manutenzione. L’articolo 1135 del Codice civile impone l’obbligatoria costituzione del fondo per queste opere. In buona sostanza, al momento dell’approvazione della delibera sui lavori da eseguire, l’assemblea deve deliberare la costituzione di un fondo ad hoc, senza il quale la delibera stessa è nulla (e i condomini potranno opporsi a eventuali richieste di pagamento). Sul fondo andranno accantonate le quote dovute dai singoli condomini che l’amministratore dovrà riscuotere prima dell’avvio dei lavori o a SAL (stato avanzamento lavori).

Cosa succede se la maggioranza non viene raggiunta?

Se la maggioranza non viene raggiunta, il singolo condomino (o il gruppo richiedente) può comunque procedere all’installazione delle colonnine elettriche, ma a proprie spese. Lo prevedono sia l’articolo 1121 (che prevede il diritto di dissociarsi da innovazioni voluttuarie o costose) e l’articolo 1123 del codice civile (che attribuisce a ciascun condomino di usare le aree comuni per i propri scopi a patto di non modificare la destinazione dell’area stessa e di non impedire agli altri condomini il pari uso (quindi non bisognerà occupare troppo spazio). Successivamente, gli altri condomini potranno partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.

Poniamo il caso di Tizio, un condomino che desidera installare una colonnina elettrica nel suo condominio. Tizio propone l’installazione in assemblea, ma la maggioranza semplice non viene raggiunta. Tuttavia, Tizio può comunque procedere all’installazione a proprie spese, così da poter ricaricare la sua auto elettrica. Successivamente, Sempronio, un altro condomino, decide di acquistare un’auto elettrica e vuole utilizzare la colonnina installata da Tizio. In questo caso, Sempronio può partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera, secondo quanto previsto dall’articolo 1121 del Codice civile.

Come si regolamenta l’uso delle colonnine elettriche in condominio?

Una volta deliberata l’installazione, è necessario stabilire le modalità di utilizzo delle colonnine elettriche. Se le colonnine installate sono sufficienti per tutti i condomini, non ci sono problemi. Tuttavia, se le colonnine non sono in numero sufficiente o se il loro utilizzo contemporaneo comporta un sovraccarico, sarà necessario prevedere un utilizzo turnario e individuare un criterio di imputazione e misurazione dei costi della ricarica che l’amministratore condominiale addebiterà agli utilizzatori.

Installazione di colonnine elettriche su aree esterne al condominio 

In caso di installazione su aree esterne al condominio attraverso una convenzione, si può fare riferimento all’articolo 1135 del Codice civile, che autorizza l’amministratore a partecipare a progetti promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona.

Regolamento condominiale

Il regolamento condominiale, neanche quello approvato all’unanimità, può limitare il diritto di installazione di colonnine elettriche e ciò vale sia per quelle che, a maggioranza, l’assemblea dovesse decidere di installare sia per quelle che, a proprie spese, ogni condomino volesse realizzare. Si tratta di una norma inderogabile per diverse considerazioni:

  • una norma che modifica le maggioranze previste nell’articolo 1136 Codice civile, articolo questo inderogabile ai sensi dell’articolo 1138 Codice civile
  • è una norma diretta a tutelare l’ambiente, la salute e la vivibilità e quindi inderogabile per le finalità sociali perseguite e a cui vanno sacrificati gli interessi i privati.
 
Pubblicato : 5 Maggio 2023 09:45