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L’opposto a decreto ingiuntivo può proporre nuova domanda?

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(@angelo-greco)
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In caso di opposizione a decreto ingiuntivo sono ammesse nuove domande dal creditore che si sia visto notificare l’opposizione del debitore?

Una recente sentenza della Cassazione (n. 32933 del 28 Novembre 2023) ha definito una questione che, da tempo, divideva le aule di tribunale: l’opposto a decreto ingiuntivo può proporre una nuova domanda, nel giudizio di opposizione, contro il debitore opponente?

Ipotizziamo il caso di una persona che notifichi un decreto ingiuntivo ad un’altra e che, a seguito dell’opposizione di quest’ultima, nel costituirsi, estenda l’oggetto della controversia a un ulteriore rapporto pendente tra le parti. Sarebbe legittima una richiesta di questo tipo?

Ecco qual è stata la risposta della suprema corte.

Cosa può fare l’opposto nel caso di un decreto ingiuntivo?

La sentenza della Cassazione, n. 32933, chiarisce che il convenuto opposto può proporre, con la sua comparsa di costituzione e risposta, una domanda nuova, diversa da quella a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Questo però deve avvenire nel rispetto di certi limiti: l’elemento identificativo delle «personae» deve rimanere immutato e la nuova domanda deve riguardare la medesima vicenda sostanziale o essere ad essa collegata.

La vicenda

La Cassazione ha accolto il ricorso di una Srl che aveva presentato una richiesta di decreto ingiuntivo per fatture non pagate contro un debitore. In sede di opposizione di quest’ultimo, ha anche presentato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno.

Tale domanda era connessa con quella già azionata in via monitoria (ma in quella sede non poteva essere presentata). La seconda domanda quindi, oltre che riguardante la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, coinvolgeva gli stessi soggetti.

Questo comportamento è stato ritenuto valido dai giudici, in linea con il principio di «ius variandi».

Il principio di «ius variandi», come ribadito nella sentenza n. 26128 del 2010 della Cassazione, consente alla parte opposta, una volta che si trova nella posizione di convenuto, di esercitare il proprio diritto di difesa rispetto a nuove o più ampie pretese della controparte.

Come si è evoluto il tema della “riconvenzionale” dell’opposto?

Nel tempo, la questione della riconvenzionale dell’opposto ha visto un’evoluzione. Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2014, n. 8510) hanno stabilito la possibilità di proporre, in corso di causa, una nuova domanda, definita come “complanare”. Tale domanda, pur dovendo riguardare la medesima vicenda sostanziale o esserne collegata, può sostituire o coesistere con quella originaria.

La sentenza della Cassazione n. 32933 del 2023 si inserisce in questo contesto, confermando e precisando le condizioni in cui l’opposto in un decreto ingiuntivo può proporre una nuova domanda, contribuendo così a delineare ulteriormente il quadro giuridico attorno a questa tematica.

La decisione della Cassazione

Dunque, conclude la decisione, “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 cod. proc. civ.”.

 
Pubblicato : 29 Novembre 2023 15:15