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Locazione e restituzione immobile: ultime sentenze

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Danni per ritardata restituzione della cosa locata; domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore; obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.

L’indennità di occupazione per ritardata restituzione

Il locatore può ingiungere al conduttore in mora il pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna della cosa per la protratta occupazione dell’immobile, ai sensi dell’art. 1591 c.c., in virtù del fatto che la speciale norma di cui all’art. 664 c.p.c. ammette l’emissione dell’ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti, ma anche di quelli da scadere fino all’esecuzione dello sfratto.

Corte appello Bari sez. III, 10/10/2022, n.1420

Quando il locatore può rifiutare di ricevere la restituzione dell’immobile?

In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finchè dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora agli effetti dell’art. 1220 c.c., rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi del bene per l’uso convenuto.

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022, n.27932

Riconsegna immobile locato: modalità

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui all’articolo 1216 del codice civile e all’articolo 1209 del codice civile, comma 2, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti (articolo 1207 del codice civile), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 del codice civile), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore rispetto all’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’articolo 1591 del codice civile; la valutazione circa l’idoneità di tale offerta è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede in presenza di congrua ed adeguata motivazione.

Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26135

Quantificazione del risarcimento del danno subito dal conduttore

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’obbligo in capo al locatore, che abbia ricevuto la riconsegna dell’immobile e non lo abbia adibito, entro sei mesi, all’uso in vista del quale ne aveva ottenuto la disponibilità, di risarcire il danno al conduttore ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria che si riverbera sui criteri di quantificazione: il contemperamento tra il fine sanzionatorio e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all’anticipata restituzione dell’immobile che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto anche in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva onerato il conduttore di provare che dopo la disdetta del locatore era stato costretto a locare un immobile più ampio, stante il lungo periodo temporale di circa tre anni per cercare un nuovo locale commerciale).

Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n.23269

Responsabilità del conduttore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata

La responsabilità del conduttore verso il locatore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, ha natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all’esatto adempimento dell’obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l’immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore.

Cassazione civile sez. III, 25/07/2022, n.23143

Restituzione della cosa locata e riparto dell’onere probatorio

In tema di locazione, qualora il conduttore non adempia all’obbligo previsto dall’art. 1590 c.c. di restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta – salvo il deterioramento da normale uso -, incombe sul locatore dimostrare il deterioramento intervenuto tra la consegna e la restituzione dell’immobile, mentre sul conduttore grava l’onere di provare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile.

Tribunale Napoli sez. IX, 14/07/2022, n.7103

Risarcimento del danno cagionato all’immobile in caso di deterioramento

Il principio desumibile dall’articolo 1590 del Cc che legittima il locatore a rifiutare la riconsegna dell’immobile ed a pretendere il pagamento del canone fino alla sua rimessione in pristino, va coordinato con il principio di cui all’articolo 1227, comma 2, del Cc, secondo il quale in base alle regole dell’ordinaria diligenza il creditore ha il dovere di non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto all’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa e, cioè, ad un “facere” non corrispondente all’“id quod plerumque accidit”.

Ne deriva che il locatore non può rifiutare la riconsegna ma può soltanto pretendere il risarcimento del danno cagionato all’immobile, costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino e dalla mancata percezione del reddito nel periodo di tempo occorrente, nel caso in cui il deterioramento dipenda da inadempimento dell’obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione ex articolo 1576 del Cc; il locatore può invece rifiutare la riconsegna dell’immobile locato nel caso in cui il conduttore non abbia adempiuto all’obbligo, impostogli dal contratto, di provvedere alle riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione o per avere egli di propria iniziativa apportato trasformazioni o innovazioni, poiché in tale caso la rimessione in pristino richiederebbe l’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa e, cioè, un “facere” al quale il locatore non è tenuto secondo l’“id quod plerumque accidit”.

Corte appello Napoli sez. VI, 12/05/2022, n.1971

Come ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell’immobile

In tema di locazione immobiliare, l’obbligo del conduttore, previsto dall’articolo 1590 del Cc, di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto, non può legittimare la condanna di questi al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell’immobile, dovendosi considerare la convenzione contrattuale della destinazione del bene e l’usura connessa alla durata del rapporto.

Corte appello Napoli sez. VI, 12/05/2022, n.1971

Rilascio dell’immobile al termine della locazione

In tema di locazioni, l’art. 56 della l. n. 392 del 1978, nel fissare alla data del provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile il “dies a quo” del termine (di sei o, in casi eccezionali, di dodici mesi) per l’adempimento dell’obbligo di restituzione da parte del conduttore, presuppone che esso sia emesso successivamente alla scadenza del contratto, atteso che, diversamente opinando, la restituzione verrebbe a sconfinare nel periodo di godimento dell’immobile, così alterando l’equilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto il conduttore non potrebbe godere dell’immobile per un certo tempo finale rientrante nella durata del contratto, da destinare al compimento delle attività necessarie alla restituzione, pur continuando a pagare il medesimo canone.

Cassazione civile sez. III, 22/12/2021, n.41237

Restituzione immobile a fine locazione

In tema di locazioni, l’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, prevista dall’art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità , così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicché la mora e gli effetti dell’art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore.

Tribunale Ancona sez. II, 22/02/2021, n.242

Responsabilità del conduttore per il ritardo nella consegna dell’immobile

In tema di locazione e restituzione della cosa locata al termine del contratto, la responsabilità del conduttore per il ritardo nella consegna della cosa locata ha natura contrattuale qualora trae origine dalla violazione del patto di restituire la cosa avuta in temporaneo godimento, alla scadenza del rapporto locatizio.

Se il conduttore ritarda la suddetta consegna, deve corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna effettiva dell’immobile; corrispettivo che si identifica nella cd. “indennità di occupazione”, rappresentante una forma di risarcimento minimo, cioè una liquidazione forfettaria del danno previsto dalla legge per la mancata disponibilità dell’immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal locatore, poiché intrinsecamente collegata alla natura del rapporto.

Tribunale Alessandria sez. I, 07/10/2020, n.563

Obbligazioni contrattuali del conduttore

Nell’ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell’indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex articolo 1591 del Cc, in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore.

L’obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell’immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto.

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, n.11587

L’invio di raccomandata contenente le chiavi dell’immobile 

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) – purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione.

Tuttavia non può ritenersi che l’invio di una lettera raccomandata contenente le chiavi dell’immobile, peraltro notificata per compiuta giacenza e mai ritirata, possa avere il valore di offerta reale non formale. Ciò in quanto l’obbligo di riconsegna ha ad oggetto l’immobile e tale obbligazione non può ritenersi adempiuta secondo buona fede mediante l’invio delle sole chiavi, senza offrire al locatore la possibilità di constatare in contraddittorio con il conduttore le condizioni dell’immobile.

Tribunale Roma sez. IV, 09/03/2020, n.4961

Riconsegna dell’immobile locato: l’offerta non formale

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura ex art. 1216 c.c. e art. 1209 c.c. secondo comma, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempre che non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c.

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, n.3135

Danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso

Nel contratto di locazione, nel caso in cui al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso grava sul conduttore, ex articolo 1590 c.c., l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che il locatore dimostri di aver ricevuto da parte di terzi, richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.

Nel caso di specie, l’immobile presentava delle difformità riscontrate in sede di accertamento tecnico preventivo che hanno portato alla quantificazione dei tempi e dei costi necessari per il ripristino, rispettivamente fissati in tre giorni lavorativi e in circa 4 mila euro.

Tribunale Roma sez. VI, 07/11/2019, n.21591

Rigetto della domanda di rilascio di un immobile

La decisione che, nel rigettare la domanda di rilascio di un immobile perché occupato “sine titulo”, riconosca che lo stesso è oggetto di un valido ed efficace contratto di locazione non determina la formazione di alcun giudicato su fatti costituenti inadempimento del conduttore, pur se anteriori alla pronuncia, poiché l’accertamento di detti fatti non costituisce un passaggio logico-giuridico necessario ai fini della statuizione concernente la richiesta di restituzione del bene.

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, n.23640

Conclusione della locazione e restituzione dell’immobile

In materia di locazione di beni immobili, una volta che il relativo contratto di sia concluso con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito cauzionale sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni in quanto l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, per cui, nel caso in cui il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.

Corte appello Napoli sez. II, 05/04/2019, n.1886

Diritto del locatore al risarcimento del danno

Qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6596

Restituzione di immobile locato: il buono stato

In tema di locazione di immobili, con riguardo alla domanda di rimborso delle spese per il ripristino dell’immobile locato, va affermato che, mancando – nel contratto – la descrizione dello stato dell’immobile – questo, ex art.1590, 2° comma c.c., deve presumersi locato in buono stato locativo, presunzione che può essere vinta dal conduttore solo attraverso una prova rigorosa. In mancanza il conduttore è tenuto a rispondere per le modificazioni peggiorative rilevate nell’immobile.

Tribunale Piacenza, 05/03/2019, n.135

Rilascio dell’immobile e restituzione del deposito cauzionale

L’obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura dei danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.

Tribunale Verona sez. III, 26/02/2019

Finita locazione per intervenuta scadenza e rilascio dell’immobile

Nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell’immobile per finita locazione, non vengono meno l’interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l’accertamento dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli.

Del pari, il giudicato formatosi sulla cessazione, per intervenuta scadenza, della locazione non preclude alla parte che ne ha interesse attuale l’esame della domanda di accertamento, con valore di giudicato, dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore, atteso che, qualora più fatti diano diritto, ciascuno in maniera autonoma, alla cessazione di un contratto, sussistono altrettante “causae petendi” e, quindi, azioni, sicché la pronuncia sull’una, passata in giudicato, non preclude l’esame delle altre.

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, n.34158

Obbligo del conduttore e riparto dell’onere probatorio

In tema di risarcimento del danno per l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligo del conduttore – previsto dall’art. 1590 c.c. – di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell’immobile, mentre sul conduttore grava l’onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile.

Corte appello Bari sez. III, 19/09/2018, n.1568

Danno da ritardata restituzione dell’immobile locato

L’indennità per la ritardata restituzione dell’immobile locato ha natura risarcitoria e presuppone identica natura risarcitoria, nell’obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. Con l’art. 1591 c.c., il legislatore ha inteso effettuare una liquidazione forfetaria minima del danno per ritardata restituzione, ragguagliandola al corrispettivo convenuto, con salvezza della possibilità, per il locatore, di dimostrare un eventuale maggior danno.

Sebbene il “corrispettivo convenuto” coincida, di norma, con il canone di locazione, ovvero con la controprestazione che deve essere adempiuta dal conduttore in base al contratto, nulla osta alla possibilità che l’importo risulti superiore per effetto di un accordo successivo tra le parti, giacché l’indicazione del legislatore è volta ad individuare un dato economico che, in quanto concordato fra gli interessati, possa ragionevolmente essere assunto a parametro di riferimento per la quantificazione del danno. Il maggior danno exart. 1591 c.c. non può essere provato in base all’astratto valore locativo del bene, ma deve essere rigorosamente provato dal locatore nella sua esistenza e nel suo ammontare sulla base di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari.

Nel caso tuttavia in cui locatrice sia una P.A. è inesigibile la dimostrazione da parte del locatore di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari, posto che l’esperimento della procedura pubblica per la locazione presuppone la libertà dell’immobile, mentre è sufficiente e necessaria la prova altrimenti data dell’ammontare del canone concretamente conseguibile sul mercato per immobili delle medesime caratteristiche.

Tribunale Milano sez. XIII, 04/09/2018, n.8832

Oneri del locatore e del conduttore: risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno per l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligo del conduttore – previsto dall’art. 1590 c.c. – di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell’immobile, mentre sul conduttore grava l’onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile.

Cassazione civile sez. III, 15/03/2018, n.6387

Provvedimento di rilascio e ritardata restituzione

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il diritto del locatore al risarcimento del danno, a norma dell’art. 1591 c.c., per la ritardata restituzione dell’immobile locato, ancorché sia stato emanato un provvedimento di rilascio, non va riconosciuto per il periodo precedente alla corresponsione dell’indennità di avviamento, di cui agli artt. 34 e 69 l n. 392 del 1978, atteso che tale corresponsione costituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, sicché, fin quando essa non avvenga, la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore è legittima.

Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24285

L’interesse del locatore alla risoluzione del contratto

Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore intervenga la restituzione dell’immobile per finita locazione non viene meno l’interesse (e il diritto) del locatore a ottenere l’accertamento della operatività della pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli. Qualora, infatti, più fatti diano diritto, ciascuno come causa autonoma, alla cessazione del contratto, sussistono altrettante causae petendi e, quindi, azioni, sicché la pronuncia sull’una passata in cosa giudicata, non preclude l’esame delle altre.

Cassazione civile sez. III, 31/05/2017, n.13711

Cessazione della locazione non abitativa e permanenza

All’atto della cessazione del rapporto di locazione non abitativa, in relazione alla quale il conduttore abbia diritto alla corresponsione dell’indennità per perdita dell’avviamento commerciale, permangono a carico delle parti reciproci obblighi di natura contrattuale, quello di restituzione dell’immobile gravante sul conduttore e quello di versamento dell’indennità a carico del locatore, che si caratterizzano per la loro reciproca inesigibilità in difetto del contemporaneo adempimento a opera della controparte, con conseguente esclusione della mora del conduttore ex art. 1591 c.c. e di quella del locatore ex art. 1224 dello stesso codice, in quanto entrambi i rifiuti ad adempiere trovano titolo giustificativo nella legge.

Pertanto, non può essere riconosciuto al locatore il risarcimento del danno da ritardo nella restituzione dell’immobile, qualora questo sia giustificato dal mancato pagamento dell’indennità o dalla mancata seria offerta (almeno non formale) della prestazione.

Cassazione civile sez. III, 16/05/2017, n.12018

Scadenza del contratto e pagamento del canone di locazione

Il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione.

Cassazione civile sez. III, 09/05/2017, n.11234

L’adempimento dell’obbligazione di restituzione dell’immobile locato

L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, prevista dall’art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell’art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione.

Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8675

Restituzione dell’immobile locato e messa a disposizione delle chiavi

L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato posta a carico del conduttore dall’art. 1590 c.c. non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un’attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore.

(Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato il perdurante inadempimento a tale obbligazione, sul presupposto che l’immobile locato era risultato occupato da beni di pertinenza del conduttore che ne impedivano il libero godimento).

Cassazione civile sez. III, 14/03/2017, n.6467

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Pubblicato : 29 Novembre 2022 06:30