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Locale rumoroso: ultime sentenze

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Diffusione di musica; apertura e chiusura dei locali; superamento dei limiti di tollerabilità acustica; percezione di rumori eccessivi; disturbo della quiete pubblica.

Locale rumoroso: risarcimento del danno

In tema di responsabilità solidale dei danneggianti, l’articolo 2055, comma 1, del Cc richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.

(Nel caso di specie, il giudice adito, accertata l’intollerabilità delle immissioni rumorose prodotte da un locale sito in un fabbricato condominiale, ha condannato in via solidale al risarcimento del danno tanto il gestore del locale fonte delle predette immissioni ai sensi dell’articolo 2043 del Cc, quanto lo stesso proprietario ritenuto responsabile ai sensi dell’articolo 1218 del Cc di aver violato l’autorizzazione alla locazione rilasciata dall’ente condominiale).

Tribunale Savona, 11/02/2022, n.158

Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’articolo 8 della cedu, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cosiddetta “comunitarizzazione” della Cedu. In particolare, l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determina una lesione del diritto al riposo notturno ed alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.

(Nel caso di specie, relativo ad un’azione risarcitoria promossa da due condomini per immissioni acustiche prodotte da un locale sito nel fabbricato condominiale, il giudice adito, accogliendo la domanda, ha ritenuto configurata una significativa ed apprezzabile lesione del bene della vita menzionato, passibile pertanto di tutela risarcitoria, ritenendosi nella circostanza dimostrato in via presuntiva che il superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell’articolo 844 del Cc, avesse cagionato agli attori una compromissione del godimento della propria abitazione ed un persistente disagio sopportato soprattutto nell’orario notturno deputato al riposo: nella fattispecie, il superamento dei limiti di immissione in modo significativo ed evidente, la materiale aderenza dell’abitazione degli attori al locale, la circostanza che le feste, ed in ogni caso le serate di gioco (alle slot machine e poi ancora a carte) all’interno del locale si protraessero fino alle prime ore del mattino, costituivano, conclude il giudice ligure, tutti indici dai quali ragionevolmente presumere la lamentata impossibilità degli attori di godere di ogni riposo).

Tribunale Savona, 11/02/2022, n.158

Gestore di un bar non impedisce i continui schiamazzi degli avventori in sosta nelle ore notturne

Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma 1, c.p., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all’Autorità od allo “ius excludendi”, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

(In motivazione, la Corte ha precisato che non si configura la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 2, c.p., non rientrando la gestione di un bar, i cui frequentatori abbiano causato schiamazzi anche in orario notturno, tra le professioni o i mestieri rumorosi).

Cassazione penale sez. III, 20/01/2022, n.24397

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali, secondo la valutazione di fatto inequivocabilmente rimessa al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità, da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate.

Non rileva la circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati atteso che la configurabilità della contravvenzione non è esclusa allorquando, come nel caso in esame, sia stata accertata l’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti nel medesimo condominio, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica che costituisce il bene giuridico protetto dalla norma applicata (nella specie, gli imputati, uno in qualità di legale rappresentante e l’altro di socio di un’attività ginnico-ricreativa, erano stati accusati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone a causa dei rumori provenienti da apparecchiature sonore installate nel locale palestra posto all’interno di un complesso residenziale).

Cassazione penale sez. III, 21/12/2021, n.4342

Blandi richiami alla clientela: escludono la responsabilità del gestore per gli schiamazzi provenienti dal locale?

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (nella specie, sono state ritenute irrilevanti le iniziative intraprese dal gestore che si erano concretizzate con la posa di ombrelloni, che in qualche modo avrebbero dovuto separare l’area dell’esercizio pubblico dall’appartamento della parte civile che ivi si affacciava e i blandi richiami alla moderazione rivolti alla clientela più rumorosa).

Cassazione penale sez. III, 06/10/2021, n.3952

Immissioni rumorose: limite della normale tollerabilità

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo e come tale va rapportato alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dal rumore costante, sul quale si innestano i le immissioni ‘abnormi’ (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale.

Tribunale Roma sez. V, 10/09/2021, n.14279

Fonte del rumore prodotto

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di cui all’articolo 659 del Cp, prevede due diverse fattispecie che si differenziano in base alla fonte del rumore prodotto. Laddove tale rumore provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del comma 2 del suddetto articolo, per effetto dell’esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’Autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Laddove, invece, invece le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi del comma 1 del citato articolo, per cui occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo.

La valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso deve essere effettuata in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto. Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per il reato di cui all’articolo 659, comma 2, del Cp il titolare di un bar che, come emerso in giudizio, disturbava in orario notturno il riposo degli abitanti delle case limitrofe all’esercizio commerciale.

Tribunale Pescara, 17/01/2020, n.167

Rumori del bar

Il disturbo esclusivamente nei confronti del denunciante, che nella specie aveva riferito di essere stato disturbato dai rumori del bar sovrastante la sua abitazione, non integra il reato di disturbo ex art. 659 c.p.

Cassazione penale sez. III, 12/06/2019, n.50772

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto dall’articolo 659 del Cp, prevede due distinte ipotesi: la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità.

L’elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall’esercizio di una professione la condotta rientra nella previsione del secondo comma. Ciò posto, nel caso di specie, riguardante il presunto disturbo arrecato dalla musica, proveniente da un bar sito all’interno di un complesso immobiliare, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato, in quanto non vi era prova che la musica fosse tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, anche considerato che le lamentele provenivano da solo uno dei condomini.

Tribunale Napoli sez. IX, 22/01/2019, n.618

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: conseguenze

La contravvenzione di cui all’articolo 659, comma 1, del codice penale è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

(Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna dei gestori di un locale, essendo emerso, da un lato, che gli accertamenti tecnici avevano fatto apprezzare lo sforamento del limite previsto di 3 decibel, e, dall’altro, che i rumori avevano comunque una potenzialità diffusiva, attestata dalla costituzione di un comitato di cittadini della zona e dalle segnalazioni degli abitanti).

Cassazione penale sez. III, 09/05/2019, n.28570

Intollerabilità delle immissioni: i criteri di valutazione

L’intollerabilità delle immissioni non deve essere considerato come un fatto da provare in sé, ma deve essere apprezzato dal Giudice in seguito a una valutazione di più circostanze di fatto, anche mediante l’ausilio di un c.t.u., che appuri se tali immissioni superino il limite della normale tollerabilità anche riguardo ai criteri posti dall’articolo 844 c.c. (fattispecie in cui il c.t.u. aveva rilevato che dall’interno del ristorante non provenivano emissioni rumorose che superassero i valori limite regolamentari e che il gestore del ristorante aveva posto in essere tutti quegli accorgimenti atti a ridurre al minimo le emissioni stesse; le uniche emissioni rumorose rilevate, provenivano da fenomeni antropici esterni ai locali che di fatto però non potevano essere correlati all’esercizio dell’attività di ristorante).

Corte appello Ancona sez. II, 15/10/2019, n.1476

Richiesta di vigilanza sull’inquinamento acustico

A fronte di un’istanza di privati cittadini che richiedono all’amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza e di sanzione attribuiti dalle norme in materia di orari per la diffusione di musica e di apertura e chiusura dei locali e di superamento dei limiti di tollerabilità acustica e di disturbo della quiete pubblica cagionati dall’esercizio di attività rumorose, non è sufficiente una mera diffida inviata dall’amministrazione al responsabile dell’attività rumorosa, dovendo invece essere ripresa e continuata, nei giorni di riapertura del locale, l’attività di vigilanza e controllo nonché di sanzione per l’eventuale violazione delle norme disciplinanti l’esercizio dell’attività.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 31/10/2018, n.545

Immissioni acustiche intollerabili

Non è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 l. 26 ottobre 1995, n. 447, bensì il reato di cui all’art. 659, comma 1, c.p., qualora, con riferimento all’esercizio di attività o mestieri rumorosi, non si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia, ma si ponga in essere, eccedendo dalle normali modalità di esercizio di tali attività, un condotta idonea a turbare la quiete pubblica.

(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza con la quale il tribunale lo aveva condannato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, nonostante gli fosse stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa a tenere aperto il proprio locale durante la notte ed a diffondere musica all’esterno del locale, sulla base del superamento delle normali modalità di esercizio del mestiere rumoroso, desunto da quanto riferito dai denuncianti in merito al disturbo loro arrecato dalla musica proveniente dall’impianto di diffusione sonora installato dall’imputato all’esterno del proprio locale).

Cassazione penale sez. III, 11/01/2018, n.18522

Gestore di un locale con impianto di aereazione troppo rumoroso

In tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l’illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità).

Cassazione penale sez. III, 17/05/2017, n.31279

Musica ad altissimo volume diffusa dal locale

Va confermata la pronuncia di merito che abbia condannato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il gestore di un esercizio commerciale, in relazione alla musica ad altissimo volume diffusa dal locale, le cui porte venivano tenute costantemente aperte, nonché al mancato impedimento del rumore degli avventori, proveniente sia dall’interno del locale stesso sia dall’esterno.

(Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che gli schiamazzi non erano riconducibili neanche in astratto al rumore connaturato all’attività del bar ed erano stati provocati da clienti del locale, posto che la continua apertura delle porte creava una continuità tra l’interno e il marciapiede della via pubblica, utilizzato in modo prevalente per le consumazioni all’aperto degli avventori, senza dar rilievo ai tentativi del gestore, considerati insufficienti, di calmare la clientela più rumorosa).

Cassazione penale sez. III, 17/12/2014, n.12967

Esercizio di un’attività commerciale e accertamento di rumori eccessivi

L’accertamento di rumori eccessivi collegati all’esercizio di una attività commerciale non può essere limitato alla percezione del rumore – anche eccessivo – da parte delle sole persone che vivono immediatamente al di sopra del locale, pur se tale condizione può determinare l’esistenza di un dovere – civilistico – di adottare misure idonee ad impedire la diffusione del suono molesto.

La percezione di rumori eccessivi da parte di tali specifici soggetti può essere considerata un elemento indiziante a carico del gestore dell’esercizio, ma non esaurisce l’ambito dell’accertamento penalistico, correlato alla messa in pericolo della pubblica tranquillità, risultando dunque doverosa una verifica ulteriore, tesa a far emergere l’idoneità della condotta a determinare disturbo ad una più consistente fascia di soggetti, le cui abitazioni siano ubicate nelle vicinanze dell’esercizio medesimo.

Cassazione penale sez. I, 14/10/2013, n.1447

Attività notturna di locali pubblici

Il ricorso al fatto notorio, ai sensi dell’art. 115 comma 2, c.p.c., attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l’esercizio, sia positivo che negativo, di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l’assunzione, a base della decisione, di un’inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per configurare un danno alla salute causato dalla esposizione a rumore derivante da immissioni sonore provocate dall’attività notturna di locali pubblici).

Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, n.15715

Rumore eccessivo dell’impianto sonoro del locale

L’agibilità di un immobile attiene alla solidità e sicurezza dell’edificio; la sospensione e la revoca della stessa non possono, pertanto, fondarsi sul presupposto del rumore eccessivo dell’impianto sonoro del locale e dello schiamazzo degli avventori.

L’eventuale abuso delle autorizzazioni amministrative rilasciate e la violazione delle inerenti prescrizioni devono trovare sbocco in provvedimenti, di tipo cautelare o sanzionatorio (sospensione e revoca ai sensi dell’art. 19, t.u.l.p.s.) che si rivolgono nei confronti del titolare della stessa (e dell’attività da questi esercitata) senza che questo implichi il venir meno, in sé, dell’agibilità del locale.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 14/07/2011, n.3793

Assembramento di giovani dinanzi ad un esercizio pubblico

È indubbio che un assembramento composto da decine di giovani, riuniti a scopo ricreativo, determini oggettivamente, secondo esperienza e ragionevolezza, una fonte di rumore variabile ma comunque ponderosa, così come contribuiscono ad alimentare detta fonte le concorrenti immissioni acustiche prodotte dall’impianto in uso nel locale, le quali, soprattutto in orario notturno, possono sicuramente impedire il riposo di quanti, pur senza avere una particolare sensibilità, costì risiedono determinando così un concreto pregiudizio per la quiete pubblica, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a rimuovere, avvalendosi degli strumenti più opportuni, secondo valutazioni di convenienza ed adeguatezza (nella specie, attraverso la riduzione dell’orario notturno dell’esercizio pubblico).

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 02/12/2009, n.296

Cessazione del rumore proveniente dal locale

In base all’art. 8 d.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo della l. 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di accertamento dei limiti per le immissioni sonore, non può più trovare applicazione, dopo l’entrata in vigore del suddetto d.P.C.M. del 1997, e, in assenza della classificazione delle zone del territorio comunale, il criterio c.d. differenziale di cui all’art. 6 comma 2 d.P.C. 1 marzo 1991.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di un Comune che, sulla scorta di tale criterio differenziale, inibisca al titolare di un esercizio commerciale la prosecuzione dell’attività ordinando la cessazione del rumore proveniente dal locale.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 02/04/1999, n.327

Giurisdizione ordinaria 

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni, in quanto la parte agisce a tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo.

(Nel caso di specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui erano state ordinate opere di insonorizzazione per evitare immissioni di rumore, benché fosse stata rinnovata la licenza al locale officina e l’Usl non avesse riscontrato alcuna anomalia).

Cassazione civile sez. un., 15/10/1998, n.10186

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Pubblicato : 4 Novembre 2022 05:30