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Lo stalking è un reato?

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(@mariano-acquaviva)
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Stalking: cos’è, quando è reato e quando non lo è? Molestare una persona è sempre stalking? Atti persecutori: quando non è reato?

Anche le persone meno esperte di diritto sanno, almeno per sommi capi, cos’è lo stalking: si tratta della condotta persecutoria posta in essere sistematicamente contro una persona al fine di renderle impossibile la vita. Proprio a causa della gravità del comportamento dello stalker, la legge punisce gli atti persecutori con la pena della reclusione. Tuttavia, non bisogna pensare che ogni volta che si arrechi disturbo a qualcuno scatti il delitto. Quando lo stalking è un reato?

Come ti spiegherò nel corso di questo articolo, affinché si possa parlare dello stalking come reato non è sufficiente la molestia all’altrui persona: occorre, al contrario, che la propria condotta sia idonea a provocare un grave turbamento nella vita della vittima. Dunque, se un tuo spasimante prova a contattarti continuamente per farti la corte, non significa che egli sia uno stalker; ugualmente, se qualcuno ti stanca con offerte e proposte, non correre dai carabinieri per la denuncia. Lo stalking è un reato? Quando? Scopriamolo insieme.

Stalking: per la legge è reato?

Per il codice penale lo stalking è senz’altro un reato. Per la precisione, lo stalking consiste nel molestare o disturbare continuamente qualcuno, tanto da indurlo:

  • a vivere in un grave e perdurante stato d’ansia o di paura;
  • a temere per la propria incolumità o per quella di persone a sé vicine (coniuge, convivente, parenti, ecc.);
  • a cambiare significativamente le proprie abitudini di vita [1].

Quando lo stalking è reato?

Il reato di stalking si integra soltanto al ricorrere delle condizioni sopra viste. Per la precisione, occorre che lo stalker abbia posto in essere minacce o condotte moleste o lesive (pedinamenti, telefonate, insulti, danneggiamento di cose, ecc.) più volte nel corso del tempo: ciò significa che non è sufficiente un solo episodio perché si possa avere il reato di stalking.

A tal proposito, la Cassazione di recente ha confermato la condanna nei confronti di un imputato, il quale aveva tenuto dei comportamenti ossessivi per oltre un anno, nei confronti di una donna.  Da essi ne era scaturito un turbamento psicologico tale da causarle frequenti attacchi di panico e finanche pensieri suicidari, a seguito della minaccia da parte dell’uomo di pubblicare alcune foto intime di lei.

La Suprema Corte è andata anche oltre, riconoscendo che «il buon rendimento universitario della donna e l’immagine sorridente nelle fotografie non costituivano elementi idonei per ritenere non dimostrate le ripercussioni negative subite a causa della persecuzione subìta per opera dell’imputato» [2].

Oltre alla condotta abituale, occorre che la vittima degli atti persecutori abbia subito una delle conseguenze previste dalla legge, e cioè che:

  • viva in un continuo stato d’ansia o di paura;
  • abbia fondato timore per la propria incolumità o per quella delle persone care;
  • abbia cambiato le abitudini di vita per evitare la persecuzione.

Soltanto se ricorre almeno una di queste conseguenze lesive si potrà avere il reato di stalking.

Quanto allo stato di ansia o di paura, trattasi di una condizione di disagio, uno stato di assoggettamento psichico, che destabilizza la serenità e l’equilibrio psicologico della vittima. Non si richiede necessariamente un accertamento clinico al riguardo [3].

Quanto al secondo presupposto, si pensi ai casi in cui lo stalker è colui il quale non abbia accettato la fine di una relazione e sia intenzionato ad arrecare dei danni al nuovo partner della sua precedente compagna.

Quanto al terzo presupposto, ossia al cambiamento delle abitudini di vita, si può intendere anche di carattere solo transitorio, purché non occasionale.

Emblematica la vicenda in cui la persona offesa, agente di calciatori, si vedeva costretta a mutare le proprie abitudini di vita, poiché lo stalker, desideroso di ottenere dei servizi fotografici con i calciatori, non si limitava ad importunare la vittima con continue telefonate, ma addirittura si appostava al di fuori dal suo ufficio, o in altri posti che era solita raggiungere per motivi di lavoro. Esasperata, la persona offesa decideva di bloccarne le telefonate e perfino ricevere i clienti in luoghi diversi dal proprio ufficio, nonché non utilizzare la propria autovettura, al fine di non rendere tracciabili gli spostamenti [4].

Lo stalking è sempre reato?

Lo stalking è sempre reato, se per stalking intendiamo la condotta illecita che abbiamo appena descritto nei paragrafi precedenti. Al ricorrere di tutte le condizioni sopra viste, la vittima potrà recarsi senza alcun dubbio presso le autorità per sporgere querela e chiedere immeditata tutela contro l’autore della persecuzione.

Tuttavia, se per stalking intendiamo una generica condotta molesta, allora non è affatto detto che si debba sempre trattare di reato.

Ad esempio, non commette stalking colui che effettua una chiamata pur sapendo che essa è indesiderata; ugualmente, non è stalking se si inviano un paio di email o di messaggi di troppo.

Indubbiamente si tratta di una situazione sgradevole, tuttavia, tutte quelle ipotesi che generano nella potenziale vittima “una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte” [5], non possono condurre ad una condanna per atti persecutori.

Alla stessa maniera, non è stalking se la vittima patisce un grave stato d’ansia a causa di una pregressa patologia e non per via dell’insistente condotta altrui.

Insomma, la condotta molesta non è sempre stalking; tuttavia, potrebbe integrare qualche altro tipo di reato. Vediamo quale.

Molestie: quando non è stalking?

Se una persona ti molesta continuamente, potrebbe non trattarsi di stalking, ma di altro reato, decisamente meno grave.

Secondo il Codice penale [2], è reato molestare o disturbare, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro ingiustificato motivo.

Dunque, al di là dello stalking, la legge punisce il disturbo continuo arrecato a una persona, purché tale condotta molesta avvenga:

  • in un luogo pubblico (piazza, strada, ecc.);
  • in un luogo aperto al pubblico (cinema, teatro, ecc.);
  • per mezzo del telefono.

Classico esempio è quello di chi chiami continuamente un’altra persona, pur sapendo che quest’ultima non vuole essere disturbata. In un caso del genere, se le telefonate non comportano una delle conseguenze negative previste dal reato di stalking (grave stato d’ansia, paura per la propria incolumità, ecc.), scatta il reato di molestia o disturbo alle persone. Esso è, invero, caratterizzato dalla petulanza, quale «comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà» [7].

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Pubblicato : 25 Febbraio 2023 16:24