Liti condominiali: la mediazione obbligatoria
La procedura per risolvere una controversia tra vicini di casa senza rivolgersi a un tribunale.
Una controversia tra i vicini di casa non deve finire per forza subito in tribunale, anzi: in certe occasioni, prima di presentarsi davanti a un giudice, per le liti condominiali la mediazione è obbligatoria.
La mediazione è un procedimento stragiudiziale per tentare di raggiungere un accordo, cioè una conciliazione.
La parte coinvolta in una controversia deve inoltrare una domanda a un organismo di mediazione competente. È necessaria l’assistenza di un avvocato, il quale dovrà ricevere un’apposita procura speciale con specifico potere di partecipare alla mediazione.
L’istanza deve contenere gli elementi essenziali della successiva ed eventuale domanda giudiziale e, quindi:
- le parti;
- l’organismo di mediazione prescelto;
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della lite, a norma del Codice di procedura civile.
Depositata l’istanza, il responsabile dell’organismo di mediazione deve:
- designare un mediatore;
- fissare il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.
Le parti possono anche indicare congiuntamente un determinato mediatore o i criteri in base ai quali compiere la scelta. Il mediatore non è un giudice: significa che non ha il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.
Se la controversia richiede specifiche conoscenze e competenze tecniche, possono anche essere nominati uno o più mediatori ausiliari dotati delle competenze richieste.
Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Nelle liti condominiali, se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera che autorizza la partecipazione dell’amministratore, il mediatore può disporre, su istanza del condominio, idonea proroga del termine.
II procedimento si svolge nel luogo dove ha sede l’organismo prescelto e dura al massimo tre mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per presentarla.
Il termine:
- è ordinatorio (non perentorio) ed è lasciato alla libera disponibilità delle parti: se quindi all’udienza fissata dal giudice dopo la scadenza del termine sono ancora in corso le trattative tra le parti, esse possono chiedere al giudice un ulteriore rinvio della causa;
- non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, neanche quando il giudice dispone il rinvio della causa per mancato esperimento della mediazione;
- non è reiterabile.
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono comparire personalmente davanti al mediatore con l’assistenza del difensore. In caso di mancata partecipazione della parte invitata al procedimento, il mediatore può emettere un verbale di mancata partecipazione della parte invitata e mancato accordo, a fronte del quale la segreteria dell’organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento. In tal caso, se non c’è un giustificato motivo, nel giudizio successivamente instaurato, il giudice:
- può desumere argomenti di prova;
- deve condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, anche se poi risulta vittoriosa nel giudizio.
Se il procedimento ha successo, il mediatore redige un verbale che riprende i termini dell’accordo e viene depositato presso la segreteria dell’organismo.
L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per:
- l’espropriazione forzata;
- l’esecuzione per consegna e rilascio;
- l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare;
- l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto.
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