forum

l’improcedibilità e...
 
Notifiche
Cancella tutti

l’improcedibilità e le questioni di diritto intertemporale

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
66 Visualizzazioni
(@francesco-lamancusacosedelmondo-it)
Post: 12
Eminent Member Registered
Topic starter
 

Il ritorno al vecchio istituto della prescrizione” viene spesso presentato come una manovra finalizzata ad aumentare le garanzie. Chiarito che non favorirà in alcun modo la riduzione dei tempi del giudizio di appello, la garanzia della ragionevole durata del processo che si allungherà in corrispondenza di plurime sospensioni del corso della prescrizione, fa sorgere la domanda se non vi sia al fondo un “non detto” che si preferisce non esplicitare. Non è un mistero che l’improcedibilità è stata vissuta sin dal principio con netto sfavore dall’Unione Camere Penali. Le ragioni di questa ostilità sono diverse. Non si può negare che la limitazione dell’istituto dell’improcedibilità ai gradi di impugnazione si può giustificare sul piano sistematico solo enfatizzando la natura di controllo del processo di appello, che appare coerente con un modello tendenzialmente accusatorio e che viene coerentemente perseguita da diverse innovazioni introdotte dal d.lgs. 150/2022; in secondo luogo, la tagliola dell’improcedibilità potrebbe spingere i giudici di seconde cure e la stessa Cassazione a interpretare in modo più rigoroso di quanto non sia avvenuto sin qui il canone di specificità dei motivi di appello, al fine di ridurre le sopravvenienze. Infine, l’istituto elimina un’arma difensiva oggi spendibile in un numero significativo di casi.

Un altro aspetto che va sottolineato è che la controriforma creerà notevoli problemi di diritto intertemporale e incertezze, con dispendio di tempo. Il continuo susseguirsi di riforme della prescrizione – sarebbero cinque in meno di vent’anni – fa sì che individuare il termine di prescrizione e la legge applicabile in relazione a questo o quel procedimento e reato sarà un rompicapo. Ad alcuni reati si applicherà il regime della ex Cirielli, ad altri quello della legge Orlando, ad altri quelli della legge Bonafede e Cartabia. Il ripristino della prescrizione nei giudizi di impugnazione è una lex mitior retroattiva ex art. 2, co. 4 c.p. Dovrà quindi essere calcolato per la prima volta, nelle corti d’appello e in Corte di Cassazione, il termine di prescrizione dei reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, (di quei reati, cioè, che la riforma Bonafede aveva reso imprescrittibili nei giudizi di impugnazione). Quanti siano non è dato saperlo e, quel che è grave, neanche il Parlamento lo sa. Migliaia certamente. Ma non basta. Per i reati commessi tra il 4 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, che ricadono nel regime Orlando, si tratterà di stabilire se legge più favorevole è la Orlando oppure la nuova ora in corso di gestazione. Per certi versi la legge Orlando è più favorevole (il termine di sospensione della prescrizione in appello è di sei mesi più breve); per altri versi è più favorevole la futura nuova legge che recupera il termine di prescrizione se la decisione non è assunta entro il termine di sospensione. Fermo il divieto di creare una terza legge, che combini gli aspetti più favorevoli delle due, si tratterà di capire in concreto, caso per caso, quale sia il regime della prescrizione che in concreto risulti più favorevole. Un bel lavoro in più da svolgere e tanto tempo sottratto al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, obiettivi che dovrebbero essere anche mantenuti.

 
Pubblicato : 24 Febbraio 2024 12:24