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Licenziamento per superamento del periodo di comporto: ultime sentenze

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Responsabilità del datore di lavoro; assenze da malattia del lavoratore e sugli interessi delle aziende; impugnazione del licenziamento e sull’infermità dovuta alla nocività legata allo svolgimento delle mansioni e all’ambiente di lavoro.

Malattia imputabile a responsabilità del datore di lavoro

Qualora il lavoratore si assenti per malattie ed altri stati patologici derivanti dalla nocività delle mansioni o dalla posa salubrità dell’ambiente di lavoro, a causa dell’omissione, da aprte del datore di lavoro, di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.), il recesso del datore di lavoro non è mai giustificato.

Tribunale Livorno sez. lav., 15/06/2021, n.242

Imminente superamento del periodo di comporto

Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (dovuto sia al caso di una sola malattia continuata, sia a quello del succedersi di diversi episodi morbosi – c.d. ‘eccessiva morbilità’), la risoluzione del rapporto è conseguenza di un’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento.

Pertanto non rileva la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede la mancata comunicazione al dipendente dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell’accertamento della sua inidoneità ad adempiere l’obbligazione.

Corte appello Salerno sez. lav., 12/07/2022, n.448

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro non deve specificare nella comunicazione di recesso i singoli giorni di assenza del lavoratore che lo hanno indotto alla decisione di recedere dal rapporto contrattuale, essendo sufficiente indicare in modo complessivo il periodo di assenza idoneo al superamento del comporto, in relazione alla disciplina contrattuale collettiva applicabile, fermo restando l’onere di provare i fatti costitutivi del potere esercitato.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. lav., 02/05/2022, n.1138

Immodificabilità dei motivi di licenziamento e superamento del periodo di comporto

Affinché sia legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se il datore, nella comunicazione del recesso, ha indicato i singoli periodi di assenza, può procedere ad una modifica di quest’ultimi ove suddetto superamento sia contestato dal lavoratore?

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, ma limitatamente al comporto c.d. “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.

Nel comporto c.d. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre, invece, un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.

Anche in tale ipotesi di licenziamento, si precisa, opera la regola generale dell’immodificabilità delle ragioni comunicate a giustificazione del recesso, essendo essa posta a garanzia del lavoratore, sicché, ai fini del superamento del periodo di comporto, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento se il comporto sia per sommatoria ovvero il datore abbia provveduto, in ogni caso, a darne indicazione nella comunicazione del recesso. Non sarà, pertanto, possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione.

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2022, n.8628

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e normativa emergenziale

Deve essere escluso che il c.d. blocco dei licenziamenti imposto dalla normativa emergenziale riguardi anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Infatti, il divieto di licenziamento si associa alla sospensione delle procedure preliminari al licenziamento per giustificato motivo oggettivo economico di cui all’art. 7 L. 604/66, che non si applicano al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Tribunale Venezia sez. lav., 29/10/2021, n.647

Assenze protratte oltre un determinato limite

Le assenze protratte oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva o dagli usi non costituisce di per sé inadempimento (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); né per giustificare il licenziamento si richiede un’accertata incompatibilità fra tali assenze e l’assetto organizzativo o tecnico -produttivo dell’impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali.

In altre parole, l’art. 2110 c.c. configura un’ipotesi predeterminata del punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre d’un congruo periodo di assenze per malattia e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale.

Tribunale Velletri sez. lav., 28/09/2021, n.1358

Impossibilità parziale sopravvenuta dell’adempimento

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell’adempimento, in cui il dato dell’assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva.

Tribunale Torino sez. lav., 29/07/2021, n.1121

Quando non rileva il superamento del periodo di comporto per giustificare il licenziamento?

Il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore non giustifica il recesso del datore di lavoro ove l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate.

Corte appello Roma sez. II, 29/04/2021, n. 1773

Superamento del periodo di comporto: tempestività del licenziamento

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto è rimessa al datore di lavoro la facoltà di recedere non appena terminato il periodo oppure di attendere il rientro del lavoratore. Ne deriva che solo a partire dal momento del rientro in servizio l’eventuale inerzia datoriale nel recedere potrebbe indicare la rinuncia al potere di licenziamento e, quindi, potrebbe ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.

Corte appello Roma sez. IV, 15/03/2021, n.1056

Elevato numero di assenze e recesso datoriale

Lo scarso rendimento del lavoratore dovuto all’elevato numero di assenze – comunque non tali da esaurire il periodo di comporto – e l’eventuale conseguente disservizio aziendale non possono mai legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se non prima del superamento del periodo massimo di comporto.

Corte appello Palermo sez. lav., 01/03/2021, n.233

Calcolo del periodo di comporto

La base annua cui va rapportato il periodo di comporto si identifica nell’anno solare e cioè dei 365 giorni decorrenti dal primo episodio morboso, dall’inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento. In sostanza, nel calcolo dei giorni ai fini del superamento del periodo di comporto la decorrenza non va fatta a partire dall’inizio della malattia, ma dall’ultimo evento morboso ovvero dal licenziamento.

Tribunale Lucca sez. lav., 18/02/2021, n.48

Assenza dal lavoro per infermità

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi, la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell’adempimento, in cui il dato dell’assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 18/01/2021, n.26

Calcolo del comporto: giorni festivi, non lavorativi o non lavorati

Ai fini del calcolo del comporto occorre tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso e la presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).

Tribunale La Spezia sez. lav., 02/01/2021, n.1

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sicché solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.

Tribunale Catania sez. lav., 29/06/2020, n.2192

Conversione dell’assenza per malattia in ferie

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109 c.c., comma 2), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

Cassazione civile sez. lav., 27/03/2020, n.7566

La riammissione in servizio del lavoratore

Per effettuare un licenziamento per superamento del periodo di comporto, è indispensabile la tempestività della comunicazione; inoltre, la riammissione in servizio del lavoratore, dopo che quest’ultimo ha superato il periodo massimo di tutela del posto di lavoro, è da considerare come una implicita manifestazione di volontà del non volersi avvalere del potere recessivo.

Tribunale Milano sez. lav., 18/02/2020, n.391

Datore di lavoro: deve indicare i motivi di recesso

Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, a fronte della richiesta del lavoratore di conoscere i periodi di malattia, il datore di lavoro deve provvedere ad indicare i motivi del recesso ex art. 2, comma 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, in quanto le regole ivi previste sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso si applicano anche al suddetto licenziamento, non essendo dettata nessuna norma speciale al riguardo dall’art. 2110 c.c..

Cassazione civile sez. lav., 27/02/2019, n.5752

Malattia imputabile a responsabilità del datore di lavoro

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087, c.c.) o di specifiche norme.

Peraltro, incombe sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l’assenza e le mansioni espletate in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.

Tribunale Trieste sez. lav., 01/02/2019, n.20

Regole sulle assenze da malattia del lavoratore

Le regole dettate dall’art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso, nell’ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi, senza perdere i mezzi di sostentamento); ne deriva che lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2018, n.31763

Assenze del lavoratore e interessi aziendali

A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l’immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all’incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole “spatium deliberandi”, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto di recesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento, dall’accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo, nonché dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita di sorveglianza sanitaria del dipendente).

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2018, n.25535

Impugnazione del licenziamento per superamento del comporto

In materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso e spetta al lavoratore la loro contestazione; pertanto, in difetto di specifica contestazione ovvero in assenza di una chiara e precisa presa di posizione del lavoratore sull’esistenza delle assenze per malattia incluse nel computo del comporto, le stesse risulteranno non controverse e, come tali, non bisognevoli di prova.

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2018, n.23596

Assenza dal lavoro per infermità e licenziamento

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell’adempimento, in cui il dato dell’assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva; non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell’accertamento della sua inidoneità ad adempiere l’obbligazione.

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2018, n.20761

Nullità del licenziamento per assenze per malattia o infortunio

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c.

Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12568

Mancato riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva

In tema di obbligatorietà del preavviso, il difetto del carattere “improvviso” del recesso datoriale ed, in generale, delle finalità sottese alla disposizione di cui all’art. 2118 c.c. determinano il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

(Nel caso di specie, non ha convinto la tesi del ricorrente circa la nullità della clausola di cui all’art. 126 del Ccnl Industria Turistica nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. Inoltre, l’assimilabilità del licenziamento per superamento del periodo di comporto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo non appare condivisibile dal Tribunale di Milano che, difatti, rigetta il ricorso).

Tribunale Milano sez. lav., 22/02/2018, n.498

Modifica del Ccnl: lecita e legittima

Pur dovendosi escludere che la firma del lavoratore “per ricevuta” nella comunicazione datoriale di modifica del Ccnl possa configurare la prestazione di un consenso negoziale potendo, al massimo, rappresentare la “presa d’atto” della comunicazione di avvenuto cambiamento del Ccnl, allorquando la decisione datoriale d’applicare un nuovo Ccnl sia intervenuta a seguito di un accordo con le sigle sindacali (che hanno costituito le R.S.A.) e dopo che, soprattutto, quest’ultimo accordo è stato ratificato dall’assemblea dei lavoratori all’unanimità deve ritenersi che il mutamento di Ccnl sia lecito e legittimo fin dalla data concordata a livello sindacale con quell’accordo ratificato da tutti i lavoratori.

(Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a verificare la legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore al quale è stato applicato il nuovo Ccnl, nel rilevare che il vecchio Ccnl era venuto a naturale scadenza e che le assenze per malattia del lavoratore sono iniziate prima della data di scadenza del vecchio Ccnl, ma hanno raggiunto il limite rilevante per il superamento del comporto dopo, ha escluso la configurabilità, per il lavoratore, di un diritto quesito a vedersi mantenuta la disciplina del contratto pregresso.)

Tribunale La Spezia, 12/01/2018, n.121

Licenziamento per superamento del comporto: non è assimilabile a quello disciplinare

In tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, tuttavia, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966 che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo priva di sufficiente specificazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto).

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2018, n.21042

Licenziamento per il superamento del periodo di comporto: quando è efficace?

Si rimette al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite la questione della natura del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima del decorso completo dello stesso periodo e quando il lavoratore è ancora assente per malattia, per stabilire se il licenziamento sia inefficace in via temporanea e, pertanto, possa acquisire efficacia con il successivo superamento del periodo di comporto o se, al contrario, il recesso sia da considerare nullo, perché intimato in contrasto con l’art. 2110 c.c.

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2017, n.24766

Nocività delle mansioni e dell’ambiente di lavoro

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.

Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017, n.15972

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Pubblicato : 18 Novembre 2022 05:00