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Licenziamento per superamento del comporto: indicazione dei motivi

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(@paolo-florio)
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La Corte di Cassazione chiarisce i criteri di validità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 27768 del 2 ottobre 2023) ha fornito importanti chiarimenti sul licenziamento per superamento del periodo di comporto e sulle motivazioni che il datore di lavoro deve offrire al dipendente assente per troppo tempo.

Vediamo quando è legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto e come deve essere la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il licenziamento per superamento del comporto deve essere motivato?

L’art. 2 della l. n. 604/1966, modificato dall’art. 2 della l. n. 108 del 1990, prevede che il licenziamento deve essere motivato dettagliatamente.

Nel caso di licenziamento per superamento del comporto, il datore non ha l’onere di indicare i giorni di assenza, ma deve farlo se sussiste una esplicita richiesta del dipendente. Tanto al fine di consentire a quest’ultimo di difendersi adeguatamente.

Come chiarito dalla Cassazione (sent. n. 8628/2022), il datore non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, ma limitatamente al comporto “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.

Nel comporto “per sommatoria” (plurime e frammentate assenze) occorre, invece, un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.

Con un’ulteriore pronuncia (sent. n. 21042/2018) la corte ha detto che «in tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive. Tuttavia, anche sulla base dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

La vicenda

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui due lavoratori sono stati licenziati, uno per motivi disciplinari e l’altro per superamento del periodo di comporto. Entrambi i licenziamenti sono stati in seguito annullati per irregolarità procedurali.

Per il licenziamento disciplinare, la Corte ha rilevato che non sono state seguite le procedure specifiche del settore autoferrotranvieri, che prevedono fasi distinte di contestazione e valutazione delle mancanze.

Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Corte ha rilevato che le motivazioni erano generiche e indeterminate, e che non erano state specificate le giornate di assenza del lavoratore, nonostante la sua richiesta.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, ribadendo che la violazione della procedura disciplinare negli autoferrotranvieri determina la nullità del licenziamento.

Qual è il principio stabilito dalla Cassazione sul licenziamento per superamento del periodo di comporto?

La Corte ha stabilito che se l’atto di licenziamento non specifica le assenze che hanno portato al superamento del periodo di comporto, il lavoratore ha il diritto di richiedere tali dettagli al datore di lavoro e, in caso di mancata risposta, il licenziamento è da considerarsi illegittimo.

Le decisioni della Corte di Cassazione sottolineano l’importanza di seguire correttamente le procedure e di fornire motivazioni dettagliate e specifiche in caso di licenziamento, sia disciplinare sia per superamento del periodo di comporto.

Immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento

Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto vale la regola generale dell’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, in quanto posta a garanzia del lavoratore. Diversamente questi vedrebbe frustrata la possibilità di contestare l’atto di recesso. Con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa, invece, l’esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative.

 
Pubblicato : 13 Dicembre 2023 12:15