Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con imprese collegate
In caso di collegamento tra imprese, le ragioni del licenziamento vanno valutate in rapporto all’intero gruppo societario
Sei stato licenziato per riduzione di personale da parte dell’azienda che formalmente ti ha assunto, ma che opera nel settore anche attraverso imprese collegate, con le quali condivide spazi comuni, sedi, personale, amministratori e dirigenti. Ti chiedi dunque se, nella valutazione dei presupposti economici per licenziarti, si sarebbe dovuto tenere conto dell’assetto complessivo di tutte le società tra loro collegate e non solo di quella che formalmente ti ha assunto: ebbene, in proposito la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo in caso di imprese collegate, ossia quando si riesca a dimostrare l’esistenza tra più società di un unico centro di imputazione datoriale; vediamo perché.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica quando il datore recede dal rapporto di lavoro per ragioni di carattere economico, organizzativo e produttivo.
Si tratta, pertanto, di un licenziamento motivato da esigenze legate esclusivamente all’andamento economico aziendale e all’organizzazione produttiva, dunque indipendenti da una condotta del lavoratore.
Affinché possa considerarsi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve indicare le effettive e oggettive ragioni economiche produttive che hanno necessitato il recesso datoriale: si pensi ad un oggettivo e non contingente calo di fatturato, oppure alla chiusura di un’unità locale, o alla cessazione dell’attività d’impresa, o ancora alla soppressione di una determinata figura professionale o reparto, in quanto sostituiti da processi automatizzati.
Prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore deve altresì aver tentato la ricollocazione del lavoratore presso altra sede tenendo conto di tutte le unità locali sparse sul territorio nazionale, anche adibendolo a mansioni inferiori, o proponendo una riduzione dell’orario di lavoro, pur di evitare il licenziamento (c.d. obbligo di repechage).
Il collegamento tra imprese
Può accadere che imprese aventi diversa ragione sociale e diversa partita Iva o codice fiscale invero siano riconducibili ad un unico centro di imputazione, siano cioè tra loro collegate e operino in concreto come unico soggetto sul mercato, unico centro di interessi economici.
In questi casi, con riguardo ai rapporti di lavoro, in particolare, può accadere che un dipendente sia formalmente assunto da una certa impresa, ma in concreto svolga le proprie mansioni promiscuamente anche in favore delle altre società collegate, o presso unità locali con insegna differente da quella del proprio formale datore di lavoro è riconducibile invece ad altra società del “gruppo”.
La giurisprudenza nel tempo ha delineato alcuni criteri e indici, sintomatici dell’unicità del centro di imputazione tra imprese, ossia:
- l’unicità della struttura organizzativa e produttiva
- l’identità di oggetto sociale
- la coincidenza di sede e/o unità produttive
- la presenza dei medesimi amministratori e dirigenti
- l’integrazione tra le attività esercitate tra le varie imprese del gruppo e il relativo interesse comune
- il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario
- l’utilizzazione promiscua del medesimo personale da parte delle varie società
- la ricezione di disposizioni direttive anche da parte di superiori gerarchici appartenenti ad azienda diversa dalla formale datrice di lavoro
Ecco dunque che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al fine di valutarne la legittimità delle ragioni che ne sono presupposto non sarà sufficiente verificare l’effettiva esistenza di ragioni di carattere economico, organizzativo e produttivo inerenti la sola impresa formalmente datrice di lavoro, dovendosi invece considerare l’intero complesso aziendale.
A tal fine, ad esempio, sarà necessario dimostrare un calo di fatturato generalizzato a tutto il gruppo societario, oppure, ai fini del rispetto dell’obbligo di repechage, verificare che il lavoratore, in luogo del licenziamento, potesse essere ricollocato presso altra sede, tenendo conto di tutte le unità locali appartenenti alle società collegate, esistenti sul territorio nazionale.
Diversamente, il licenziamento dovrà considerarsi illegittimo e tutte le imprese collegate saranno solidalmente responsabili nei confronti del lavoratore.
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