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Libri scolastici figli genitori separati: chi paga?

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(@mariano-acquaviva)
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Come si dividono le spese scolastiche dei figli se i genitori sono separati e l’accordo non prevede nulla? Spese ordinarie e straordinarie: qual è la differenza?

La separazione dei coniugi non fa venir meno l’obbligo di mantenere i propri figli. Al mantenimento si può provvedere in due modi diversi: direttamente, acquistando tutto ciò di cui la prole ha bisogno (generi alimentari, vestiario, giocattoli, ecc.), oppure indirettamente, versando un assegno mensile al genitore affidatario (o collocatario). È in questo contesto che si pone il seguente quesito: chi paga i libri scolastici dei figli di genitori separati?

Si tratta di una domanda piuttosto ricorrente che si pongono i genitori separati ogni volta che occorre acquistare i testi scolastici per i propri figli. In effetti, il problema non sussiste se l’accordo di separazione ha previsto in modo analitico ogni tipo di ripartizione tra i coniugi, anche quella inerente all’acquisto dei libri di scuola.

Il più delle volte, tuttavia, l’accordo non contiene tale previsione: sarebbe infatti impossibile elencare ogni tipo di spesa a cui occorre far fronte per le esigenze della prole. È per questa ragione che solitamente si stabilisce che le spese straordinarie vengono poste a carico di ogni genitore, al 50%. Questo principio vale anche per i libri scolastici dei figli? Il genitore che paga il mantenimento può opporsi affermando che i testi di scuola sono ricompresi nell’assegno mensile? Approfondiamo l’argomento.

Mantenimento dei figli: diretto e indiretto

Si ha il mantenimento diretto nell’ipotesi in cui ciascun genitore provveda, in prima persona, a soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di lui.

Questa forma di mantenimento riguarda, quindi, l’acquisto di tutto quello di cui i figli necessitano durante la vita quotidiana (vitto, alloggio, abbigliamento, medicinali, ecc.).

Quando si parla di mantenimento indiretto, invece, si fa riferimento agli altri casi in cui il genitore soddisfa le esigenze del figlio corrispondendo una somma di denaro: il famoso assegno di mantenimento.

Normalmente, infatti, sia in caso di accordo tra le parti che in sede giudiziale, viene posto a carico del genitore non collocatario l’obbligo di versare un assegno di mantenimento periodico al genitore con cui i figli minori vivono prevalentemente.

L’entità del mantenimento indiretto viene stabilito dal giudice tenendo conto dei redditi e della condizione patrimoniale di ciascun genitore, nonché della situazione familiare nel suo complesso.

Spese ordinarie e straordinarie: differenza

Sebbene la legge non faccia riferimento né a spese ordinarie né a spese straordinarie, è oramai oggi abbastanza pacifica la differenza che intercorre tra le due categorie:

  • rientrano tra le spese ordinarie tutte quelle che fanno parte del normale regime di vita dei figli;
  • al contrario, sono straordinarie quelle imprevedibili (ad esempio, un grave e urgente intervento chirurgico), voluttuarie (cioè, legate ad un particolare piacere che procurano al figlio e che, tuttavia, non sono necessarie: si pensi all’acquisto di uno scooter), di rilevante valore economico (un immobile) o comunque non quantificabili in anticipo.

Poiché dal punto di vista normativo non vi è un’elencazione tassativa che individui le spese straordinarie, la loro definizione andrà di volta in volta adeguata al caso concreto.

È importante precisare che, in caso di separazione dei coniugi, le spese ordinarie sono riconducibili all’assegno di mantenimento, mentre quelle straordinarie vanno suddivise equamente tra i genitori, costituendo quindi un ulteriore aggravio per chi paga il mantenimento periodico.

Spese per i testi scolastici: ordinarie o straordinarie?

Le spese per i libri scolastici sono ordinarie, e quindi sono ricomprese nell’assegno di mantenimento, oppure sono straordinarie e, pertanto, vanno divise equamente tra i genitori separati?

Se l’accordo di separazione non prevede nulla, in linea di massima deve ritenersi che le spese scolastiche rientrino tra quelle ordinarie, essendo prevedibili.

Come ricordato in precedenza, infatti, le spese straordinarie non possono essere messe in conto al momento della separazione, come ad esempio quelle necessarie per pagare un particolare trattamento medico.

Il genitore che, a seguito della separazione, provvede al mantenimento indiretto dei figli può quindi ritenere che le spese della scuola siano “coperte” dall’assegno che paga mensilmente.

Questa tesi, tuttavia, non è unanimemente condivisa. Secondo i protocolli adottati in alcuni tribunali (come ad esempio a Bergamo, Milano, Sondrio e Pistoia), la spesa per l’acquisto dei libri, del corredo e del materiale scolastico di inizio anno rientra tra quelle straordinarie.

Secondo questo orientamento, infatti, tra le spese straordinarie non si annoverano solamente quelle imprevedibili ma anche quelle che, pur essere preventivabili, non fanno parte della quotidianità.

Per fare un esempio non riconducibile all’ambito scolastico, si pensi all’acquisto di un motorino oppure di una macchina al figlio oramai maggiorenne: tale spesa è sicuramente straordinaria, seppur non assolutamente imprevedibile, in quanto deve mettersi in conto che, crescendo, il figlio non ancora economicamente indipendente possa chiedere ai genitori l’acquisto di un veicolo proprio.

In buona sostanza, rientrerebbero all’interno delle spese straordinarie da dividere a metà tutte quelle che, anche se prevedibili, sono comunque eccezionali perché fuoriescono dalla quotidianità.

A proposito delle spese scolastiche, sarebbero straordinaria anche quelle per l’acquisto di particolari attrezzature didattiche generalmente escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico come computer e relativi accessori.

Tirando le fila di quanto detto sinora, possiamo concludere affermando che, in assenza di una specifica previsione all’interno dell’accordo di separazione, spetterà ai coniugi dividersi secondo ragionevolezza le spese per i libri scolastici, considerato che la loro collocazione all’interno delle spese ordinarie (comprese nell’assegno di mantenimento) oppure straordinarie (da dividersi a metà) è oggetto di dibattito all’interno della giurisprudenza.

 
Pubblicato : 10 Dicembre 2023 16:45