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Lettera di licenziamento: quando si perfeziona l’invio?

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa succede se la lettera del datore di lavoro non può essere consegnata tramite raccomandata perché il destinatario è assente?

Secondo la legge, il licenziamento deve essere intimato necessariamente per iscritto a pena di nullità. In altre parole, un licenziamento orale è del tutto inefficace. Può succedere, però, che sorgano difficoltà nella comunicazione di tale intenzione. Si pensi al datore che invia la raccomandata al suo dipendente ma questi non è in casa. È in ipotesi del genere che si pone il seguente quesito: quando si perfeziona l’invio della lettera di licenziamento?

Si tratta di una questione fondamentale per determinare non solo la legittimità del recesso del datore dal contratto di lavoro ma anche il termine a partire dal quale è possibile contestare formalmente il licenziamento. Procediamo con ordine.

Datore: quando può licenziare un dipendente?

Il datore di lavoro può licenziare il proprio dipendente soltanto se ricorrono fondate ragioni che giustificano tale scelta.

Per la precisione, si è soliti distinguere tre categorie di licenziamento:

  1. per giusta causa, che ricorre in presenza di una gravissima infrazione da parte del dipendente. Si pensi al furto di beni aziendali. In ipotesi del genere, scatta il licenziamento in tronco, senza preavviso;
  2. per giustificato motivo soggettivo. Anche in questa ipotesi si tratta di un licenziamento disciplinare ascrivibile alla condotta del dipendente. La differenza è che, in questo caso, l’inadempimento non è così grave da giustificare il licenziamento in tronco. Il dipendente ha quindi diritto al preavviso;
  3. per giustificato motivo oggettivo, legato solitamente a ragioni strettamente produttive. È il classico caso del licenziamento dovuto alla crisi economica dell’azienda.

Come si licenzia un lavoratore subordinato?

Il licenziamento va sempre intimato per iscritto. Il licenziamento orale è radicalmente nullo e non può essere sanato in alcun modo.

La forma scritta della lettera di licenziamento serve a tutelare il dipendente, il quale è così messo nelle condizioni di poter contestare la scelta del datore.

Ma cosa si intende per “forma scritta”? Se è chiaro che, in tale nozione, rientrino le raccomandate, le pec e le comunicazioni trasmesse via fax o consegnate a mano, perplessità sorgono nel caso di utilizzo di altri strumenti, come email ordinarie e messaggi WhatsApp.

Secondo la giurisprudenza [1], il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto con qualunque modalità che comporti la trasmissione del messaggio al destinatario, pertanto anche mediante invio di una semplice email.

La giurisprudenza è giunta alle medesime conclusioni anche per ciò che riguarda il licenziamento intimato tramite WhatsApp o sms: è sufficiente che dal testo scritto si desuma la pacifica volontà del datore di recedere dal rapporto affinché tale manifestazione sia valida legalmente [2].

Come anticipato, il licenziamento ha effetto immediato solamente nelle ipotesi di giusta causa: in tutte le altre occorrerà rispettare il termine di preavviso fissato dalla contrattazione collettiva.

Come si contesta il licenziamento?

Se il dipendente ritiene di essere stato ingiustamente licenziato, può opporsi al provvedimento del datore entro 60 giorni dalla sua comunicazione.

Nei successi 180 giorni può promuovere un tentativo di conciliazione oppure depositare un ricorso giudiziario in tribunale.

Se il giudice ritiene illegittimo il licenziamento, può ordinare la reintegra nel posto di lavoro del dipendente, il recupero degli stipendi arretrati e il risarcimento del danno.

Quando si perfeziona l’invio della lettera di licenziamento?

L’invio di una lettera di licenziamento si perfeziona nel momento in cui la stessa entra nella sfera di conoscibilità del dipendente.

In altre parole, affinché il licenziamento sia correttamente intimato non occorre che il lavoratore abbia effettivamente preso visione della lettera: è sufficiente che la stessa si trovi nella disponibilità del destinatario.

Per la precisione, la Cassazione ha stabilito che la lettera di licenziamento si intende correttamente recapitata al lavoratore nel momento in cui il postino lascia nella cassetta l’avviso di giacenza, nell’ipotesi in cui non ci sia nessuno in casa [3].

Non importa, dunque, il momento in cui il lavoratore si reca alle poste per ritirare la lettera in giacenza: ciò che conta è che la stessa sia stata correttamente recapitata al destinatario.

La lettera di licenziamento ha infatti natura di atto unilaterale recettizio e, come tale, produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona a cui è destinata [4].

In ogni caso, dice la legge, tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia [5].

Ma c’è di più. Secondo la Corte di Cassazione [6], per dimostrare la correttezza dell’invio della lettera di licenziamento, il datore può limitarsi ad esibire la ricevuta di invio e le attestazioni telematiche rilasciate dal sito delle Poste da cui si evince che la raccomandata è giunta a destinazione ed è rimasta in giacenza in attesa di essere ritirata.

 
Pubblicato : 26 Agosto 2023 08:15