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Lesioni personali stradali: ultime sentenze

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Revoca della patente di guida; lesioni personali stradali gravi o gravissime; concorso fra omicidio colposo aggravato da violazione di norme stradali e contravvenzioni di guida in stato d’ebbrezza.

Mancato rispetto delle disposizioni del Codice della strada

La violazione delle disposizioni in materia di codice della strada commessa dall’imputato eziologicamente connessa con i danni riportati dalla vittima del sinistro stradale, integra il reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis c.p.. Pertanto la violazione della doverosa diligenza in tema di immissione su di una strada, senza prestare la prudenza necessaria e prescritta dal codice della strada, determina la responsabilità per le lesioni riportate dalla persona offesa.

Tribunale Ferrara, 23/06/2022, n.615

La revoca della patente di guida

La revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

Tribunale Campobasso, 24/05/2022, n.244

Lesioni personali stradali gravi e lesioni personali colpose cagionate per imperizia, imprudenza e negligenza

E’ imputabile per il reato p. e p. dagli artt. 81 comma 1, 590-bis e 590 c.p., il prevenuto che per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme del CdS, mentre era alla guida dello scooter, cagionava lesioni personali stradali gravi e lesioni personali colpose ai due pedoni che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Detti reati sono frutto di un’unica azione per cui sono correttamente contestati in concorso formale fra loro, più grave fra essi reputandosi quello di cui all’art. 590-bis c.p.

Tribunale Genova sez. I, 01/03/2022, n.744

Impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti

In tema di circolazione stradale, non può ritenersi colpevole del reato di lesioni personali il conducente del veicolo che non poteva fare nulla per evitare l’impatto, provocato dalla condotta del danneggiato. Nel caso specifico di investimento di un pedone non può essere affermata la colpa del conducente del veicolo investitore che, in assenza di violazioni alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza, si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.

Tribunale Campobasso, 25/02/2022, n.107

Mancata previsione della procedibilità a querela di parte

Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 e del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell’evento.

Corte Costituzionale, 17/12/2021, n.244

Delitto di lesioni stradali gravi: integrale risarcimento del reato

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 590-bis, comma 1, c.p., come sostituito dall’ art. 1, comma 2, l. 23 marzo 2016, n. 41 e del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, censurati per violazione degli artt. 3,13, comma 2, e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell’ evento.

Come già affermato dalle sentenze n. 248 del 2020 e n. 223 del 2019, non è manifestamente irragionevole la previsione della procedibilità d’ ufficio per le condotte di cui al comma censurato, anche se esse sono connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa rispetto a quelle contemplate dai commi successivi della disposizione.

Né è ravvisabile la violazione dei criteri di delega, avendo il Governo adottato una interpretazione non implausibile — e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante — del criterio dettato dall’ art. 1, comma 16, lett. a), n. 1), l. 23 giugno 2017, n. 103. Resta attuale, peraltro, l’ auspicio che il legislatore rimediti sulla congruità dell’ attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’ art. 590-bis c.p. (sentt. nn. 223 del 2019, 248 del 2020) .

Corte Costituzionale, 17/12/2021, n.244

Lesioni personali stradali: responsabilità di entrambi i conducenti

È applicabile l’ottavo comma del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ad entrambi gli autisti coinvolti nel sinistro che abbia determinato la morte di un passeggero che non indossava la cintura di sicurezza ed il ferimento di un neonato non posto nell’apposito seggiolino. I due conducenti sono da ritenersi entrambi responsabili rispettivamente per la negligenza e l’imprudenza nella guida e l’altro per non aver fatto indossare la cintura di sicurezza al passeggero e non aver disposto il neonato nell’apposito seggiolino. La mancanza della cintura di sicurezza e del seggiolino, infatti, non eliminano il nesso di causalità tra la condotta di guida negligente dell’altro conducente e l’evento morte e lesione dei passeggeri.

Tribunale Taranto sez. I, 03/12/2021, n.1852

Soggetto colto da malore mentre era alla guida

Non può ritenersi responsabile per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, per carenza di capacità d’ intendere e volere, il soggetto che sia stato colto da un malore nel momento in cui il fatto. Tale situazione, infatti, rientra nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto di cui all’ art. 88 c.p. e come tale esclude l’ imputabilità del soggetto.

Tribunale Nola, 06/09/2021, n.1463

Responsabilità conducente di mezzi di soccorso

In tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il delitto di lesioni personali stradali gravi, di un vigile del fuoco che, alla guida di un’autopompa, percorrendo la corsia di sinistra per evitare i veicoli fermi, aveva investito un pedone che stava attraversando la strada con semaforo verde, così violando la norma dell’art. 140 cod. strada).

Cassazione penale sez. IV, 06/07/2021, n.28178

Omicidio stradale non aggravato dalla guida sotto influenza di alcool o stupefacenti

Se il reato di omicidio stradale non è aggravato dalla guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti, deve ritenersi legittima la sola sospensione della patente. Se il giudice dispone la revoca, allora lo stesso è tenuto a motivarla ampiamente. A ribadire l’assunto è la Cassazione tornando sull’applicazione dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, del CdS, il cui rigore era stato temperato dalla sentenza della Corte costituzionale 88/2019 che ha consentito al giudice di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli articoli sull’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Cassazione penale sez. IV, 02/07/2021, n.27476

Sinistro stradale: coinvolgimento di più persone

In un sinistro stradale che abbia coinvolto più soggetti, pur presenti nella stessa autovettura, sussiste la responsabilità per il reato di cui all’art. 590 bis c.p. del soggetto che abbia determinato il sinistro, solo in relazione alla persona offesa che abbia riportato lesioni gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni.

Nel caso di specie, il prevenuto non fermandosi allo stop ha determinato il sinistro in cui sono state coinvolte più persone, ma solo una di loro ha riportato danni gravi.

Tribunale Treviso, 08/06/2021, n.541

Revoca della patente di guida

Alla luce delle sentenze n. 88 del 2019 e n. 68 del 2021 della Corte Costituzionale, deve essere annullato con rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, in sede di richiesta ex art. 673 c.p.p., ritiene di non poter disporre la pena accessoria della sospensione della patente di guida, in sostituzione a quella della sua revoca, ai sensi dell’art. 222, comma 2, C.d.S., in caso di condanna o patteggiamento della pena per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589-bis, comma 2, c.p., e art. 590-bis, comma 2, c.p.

Cassazione penale sez. I, 11/05/2021, n.35457

Configurabilità dell’attenuante

In tema di omicidio stradale, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p., che prevede una diminuzione di pena (“fino alla metà”) nel caso in cui l’evento “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole” (e analogamente prevede il comma 7 dell’art. 590 c.p. in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime), possono assumere rilievo non solo le condotte riconducibili a terzi, ma anche tutte le condotte della vittima che abbiano avuta una interferenza nella verificazione dell’incidente, a prescindere dall’elemento psicologico che le abbia sorrette, potendovi rientrare anche le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, in cui neppure potrebbe parlarsi di condotta cosciente e volontaria. Devono peraltro escludersi le condotte della vittima che siano risultate completamente estranee al decorso causale dell’evento.

Cassazione penale sez. IV, 10/03/2021, n.24820

Lesioni personali stradali ed elemento soggettivo

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del medesimo per le lesioni subite è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente.

Tribunale Genova sez. I, 10/03/2021, n.917

Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime

In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta”.

Cassazione penale sez. IV, 09/03/2021, n.11479

Mancata previsione della procedibilità a querela di parte

Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime, ex art. 590-bis c.p. Tuttavia, è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente. A questa conclusione giunge la Corte costituzionale ritenendo non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pavia sull’attuale disciplina che, per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, stabilisce che si debba procedere d’ufficio. Per il giudice rimettente nei casi di occasionali disattenzioni in cui possono incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe dubitare della necessità di celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita del danno subito, anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale già notoriamente sovraccaricata. Per la Consulta, invece, il regime di procedibilità è frutto di una chiara e precisa scelta legislativa: inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati in quanto di particolare allarme sociale. Allo stesso tempo, i giudici delle leggi lanciano un monito al Legislatore, esortandolo a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali.

Corte Costituzionale, 25/11/2020, n.248

Lesioni personali stradali: la procedibilità d’ufficio

Sono da respingere le questioni di legittimità in merito all’attuale disciplina del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che ne prevede la procedibilità d’ufficio ex art. 590-bis c.p.. La scelta legislativa operata nel 2016 e confermata nel 2018, relativa al regime di procedibilità di questi reati, non può essere ritenuta manifestamente irragionevole e perciò illegittima: il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati perché li ha considerati di particolare allarme sociale, a fronte dell’elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno sulle strade italiane.

Corte Costituzionale, 25/11/2020, n.248

Lesioni personali stradali gravi o gravissime: configurabilità della responsabilità

Al fine di affermare la responsabilità dell’imputato per delitto di evento colposo di cui all’art. 590 bis c.p., è necessario che lo stesso abbia causato il sinistro, mancando di osservare una regola di prudenza, osservando la quale, invece, il sinistro sarebbe stato evitato.

Tribunale Lecce sez. I, 15/10/2020, n.1223

Cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali 

In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima dell’entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 (che prevedeva l’applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza, però, dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché i giudizi siano stati trattati e decisi in primo grado secondo detto rito, non ostando a questo esito neppure la sopravvenienza dell’art. 53 della l. n. 69 del 2009, il quale – nel disporre l’abrogazione dell’art. 3 della l. n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause “de quibus”, pendenti alla data della propria entrata in vigore – ha, tuttavia, sottratto al regime dell’ultrattività del rito del lavoro le controversie introdotte con quello ordinario per le quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30516

Condanna per omicidio e lesioni stradali

A seguito della sentenza Corte Cost n. 88/2019, secondo cui la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), a partire dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, l’art. 222 C.d.S., comma 2, ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, sicché non può più essere applicata.

Cassazione penale sez. IV, 21/11/2019, n.49786

Contestazione del reato di lesioni personali

L’art. 21 del codice della strada, secondo il quale chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, si applica in tutti i casi di lavori svolti sulla sede stradale ed è dunque applicabile anche al privato che posizioni sulla strada gli attrezzi necessari per la potatura della siepe nella sua proprietà (fattispecie relativa alla contestazione del reato di lesioni personali per aver cagionato lesioni alla persona offesa a causa della collocazione negligente, ed in violazione delle norme sulla circolazione stradale, di una carriola sulla pubblica via).

Cassazione penale sez. IV, 16/10/2019, n.48758

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), ossia per reati che prevedono condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità.

L’ordinanza di rimessione è priva di un’adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all’imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il che preclude il necessario controllo in punto di rilevanza delle questioni (sent. n. 88 del 2019; ordd. nn. 237 del 2016, 210 del 2017, 7 del 2018) .

Corte Costituzionale, 24/04/2019, n.103

Lesioni personali stradali

Ancorché dalla commissione di un delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, non si applica l’aumento di pena previsto dell’art. 586 c.p., quando i fatti sono sussumibili nelle fattispecie speciali di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Cassazione penale sez. III, 14/02/2019, n.25538

Lesioni personali stradali gravi e gravissime e procedibilità

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 590-bis c.p., introdotto dalla l. 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d’ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell’art. 2 c.p., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità).

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2019, n.13577

Divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti privilegiate e circostanze attenuanti 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater c.p., inserito dall’art. 1, comma 2, l. 23 marzo 2016, n. 41, censurato, in riferimento agli artt. 3,25, comma 2, e 27 Cost., in quanto prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti “privilegiate” e circostanze attenuanti con riferimento alle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, sia dell’art. 589-bis (omicidio stradale), sia dell’art. 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Avendo il legislatore introdotto un’attenuante a effetto speciale legata all’apporto causale del colpevole, non irragionevolmente ha previsto che, quando la valutazione sia limitata all’alternativa dell’efficacia “esclusiva”, o non esclusiva, della condotta del colpevole, l’attenuante non possa essere bilanciata con le aggravanti “privilegiate” e segnatamente — nei limiti della rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus —, quanto al reato di omicidio stradale, con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589-bis c.p., per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, e, quanto al reato di lesioni personali stradali gravi, con l’aggravante di cui al quinto comma, n. 2), dell’art. 590-bis c.p., per aver attraversato un’intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso; rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena di questa attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate” allorché ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole (sentt. nn. 38, 194 del 1985, 394 del 2006, 68, 251 del 2012, 81, 105, 106 del 2014, 23, 148, 236 del 2016, 142, 179, 205 del 2017, 233 del 2018, 40 del 2019; ordd. nn. 45, 169 del 2006, 71, 249 del 2017) .

Corte Costituzionale, 17/04/2019, n.88

Reato di lesioni personali gravi o gravissime per violazioni di norme della strada

È opportuno che sia rimessa alle Sezioni unite la soluzione del conflitto negativo di competenza, perché dicano se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all’entrata in vigore della legge (L. 23 marzo 2016, n. 41) che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l’azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al Giudice di pace, in applicazione ratione temporis del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, o al Tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza.

Cassazione penale sez. I, 20/12/2018, n.1046

Revoca della patente: opera in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime?

La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., che incriminano, rispettivamente l'”omicidio stradale” e le “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione, da parte dell’imputato, dell’art. 9-ter, comma 2, del cod. strada), nonché per i fatti di omicidio colposo e di lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della l. 23 marzo 2016, n. 41.

Cassazione penale sez. IV, 12/12/2018, n.57729

Contravvenzione per guida in stato di ebbrezza

Il conducente di un veicolo a motore che, messosi alla guida con un tasso di alcool nel sangue maggiore di 0,8 g/l, causa un incidente con morti o feriti gravi, risponde unicamente delle relative fattispecie aggravate di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi e gravissime, previste rispettivamente dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, e non anche della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, di cui all’articolo 186 del Cds.

A chiarirlo è la Cassazione secondo la quale l’articolo 589-bis del codice penale ha introdotto nel nostro ordinamento una figura di reato del tutto nuova e autonoma, la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all’omicidio colposo, con la conseguenza che il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale, che si configura così come reato complesso, disciplinato dall’articolo 84 del codice penale, che consente di non addebitare più volte all’imputato lo stesso fatto storico.

Cassazione penale sez. IV, 10/10/2018, n.50325

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Pubblicato : 18 Novembre 2022 06:00