Lesione quota di legittima: ultime sentenze
Disposizioni testamentarie; azione di riduzione; domanda di divisione della comunione ereditaria; lesione della quota di legittima; valore della massa ereditaria riunita fittiziamente; quota di legittima violata dal testatore.
Azione di riduzione della legittima
In tema di azione di riduzione della legittima, l’accertamento della lesione della legittima presuppone che si determini il valore della massa ereditaria, quindi, quello della quota disponibile e della quota legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tale fine deve, prima di tutto, determinarsi la massa dei beni relitti ed il valore al momento dell’apertura della successione, detrarre dal relictum i debiti da valutare con riferimento alla stessa data, procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui si sia disposto a titolo di donazione o testamento da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione. In tal modo si determina la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum.
Tribunale Benevento, 15/09/2022, n.2032
Calcolo del valore dell’asse ereditario per la reintegrazione della quota di legittimità
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso.
Tribunale Bologna sez. III, 09/09/2022, n.2249
Legittimario pretermesso: cosa deve indicare?
Nell’azione di riduzione per lesione della legittima il legittimario che agisce ha l’onere di indicare i limiti ni cui la riserva di legittima è stata lesa, ciò individuando con esattezza sia la massa ereditaria sia la quota violata. Tale obbligo ovviamente non sussiste nel caso in cui il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalle disposizioni testamentarie in quanto in tal caso la violazione nei suoi confronti è lampante.
Tribunale Benevento sez. I, 09/06/2022, n.1385
Quando non c’è lesione di quota di legittima?
Non può parlarsi di lesione di quota di legittima nel caso in cui la successione sia avvenuta “ab intestato” e i donatari contro cui l’azione di riduzione è proposta siano anche coeredi discendenti del de cuius, salvo il caso in cui costoro siano stati dispensati dalla collazione, giacché, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire a ogni coerede la porzione spettantegli sull’eredità senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima.
Tribunale Patti sez. I, 19/05/2022, n.383
Successione e lesione di legittima
In tema di successione, la lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccesive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva.
Corte appello Catania sez. II, 11/01/2022, n.65
Azione di riduzione, legittimario e onere della prova
Nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l’uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima. Il legittimario, ancorché abbia l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
Tribunale Roma sez. VIII, 22/12/2021, n.19938
Lesione della quota di legittima: la collazione
In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l’accoglimento di tale domanda può assicurargli l’assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall’art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l’applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all’art.720 c.c..
Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39368
Lesione della quota di legittima e reintegra
In caso di riduzione di liberalità inerenti a beni specifici, solo quando la reintegra sia operata con la restituzione in natura del bene oggetto della disposizione lesiva, al legittimario spetta, ai sensi dell’art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti, quali accessori del bene in relazione al mancato godimento, mentre qualora la reintegra avvenga per equivalente monetario vanno riconosciuti unicamente gli interessi sulla somma a tal fine determinata senza l’ulteriore attribuzione dei frutti, rispondendo gli interessi alla medesima finalità di risarcire il danno da mancato godimento del bene.
Corte appello Palermo sez. II, 30/11/2021, n.1949
Valore della massa ereditaria
Il legittimario che ritenga di essere leso dalla disposizione testamentaria e, pertanto, proponga azione di riduzione deve indicare i limiti in cui è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine deve indicare la consistenza del patrimonio (relictum) e l’inesistenza di altri beni sufficienti ad integrare la quota dei legittimari. Infatti la domanda di riduzione deve essere rigettata nel caso in cui manchi la prova certa dei beni di proprietà del de cuius al momento della morte, non potendosi procedere al calcolo della quota legittima e verificarne eventualmente la lesione.
Tribunale Bari sez. I, 26/10/2021, n.3777
Valore della quota di legittima violata dal testatore
Il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
Tribunale Frosinone sez. I, 14/09/2021, n.865
Azione di riduzione ereditaria: obblighi dell’attore
L’azione di riduzione ha carattere personale, essendo finalizzata a rendere inefficaci nei confronti dell’attore le disposizioni ereditarie e di donazione che abbiano comportato una lesione della quota di legittima. Il legittimario che propone l’azione, però, è tenuto a determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e la lesione della quota di riserva al fine di consentire al giudice di procedere alla reintegrazione.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 16/07/2021, n.996
Lesione della quota dei legittimari
L’azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un’azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
L’azione di riduzione, quindi, ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l’avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione.
Tribunale Teramo, 16/11/2020, n.910
Successione necessaria: lesione della quota di riserva
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
Tribunale Forli’, 12/11/2020, n.916
Calcolo della lesione della legittima
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Tribunale Bolzano sez. I, 10/09/2020, n.696
Domanda subordinata di riduzione della donazione per lesione della quota di legittima
In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l’assenza di “relictum” – e, quindi, la loro totale pretermissione – che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l’eredità con beneficio di inventario.
(Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l’esercizio dell’azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l’esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario).
Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n.2914
Domanda per lesione della quota di legittima
La domanda di divisione della comunione ereditaria e quella per lesione della quota di legittima sono diverse tra loro, in quanto la prima presuppone la comunione tra gli aventi diritto all’eredità, viceversa la seconda no. Deve, tuttavia, rilevarsi che, per ragioni di economia processuale, possono essere proposte nello stesso giudizio, purché la prima azione sia subordinata all’accoglimento della seconda.
Tribunale Benevento, 17/05/2019, n.51
Azione di riduzione: cos’è?
La disposizione di cui all’art. 560 comma 1 cod. civ. disciplina l’ipotesi in cui la riduzione abbia ad oggetto legati e donazioni, ossia i casi in cui il valore del bene donato o legato eccede il valore della disponibile: in tale ipotesi la restituzione che consegue alla riduzione ha funzione divisoria, comportando lo scioglimento della comunione sul bene legato o donato, sorta fra il legittimario o il legatario o donatario per effetto dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.
Questa norma non si applica, invece, all’ipotesi in cui la riduzione riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale, perché in tal caso lo stato di comunione ereditaria che si crea, a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, fra l’erede beneficiario della disposizione lesiva ed il legittimario completamente pretermesso dal testatore o che si accresce quando la lesione della legittima è parziale e non totale – in quanto i legittimari lesi sono stati chiamati all’eredità per testamento in una quota tale da non garantire loro il conseguimento della legittima ed ottengono, con la riduzione, la devoluzione di una ulteriore quota di eredità che, sommata a quella nella quale essi sono già chiamati, permette loro di conseguire per intero la riserva – può sciogliersi solo attraverso l’esperimento dell’azione di divisione ereditaria sull’intero patrimonio della persona defunta.
Corte appello Venezia sez. II, 31/10/2018, n.2962
Lesione della quota di legittima
L’azione di riduzione ha come causa petendi, la qualità di erede necessario e l’avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione. Si tratta, pertanto, di un’azione di accertamento costitutivo, in quanto diretta ad accertare l’esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell’azione, conseguendo automaticamente da tale accertamento la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l’integrazione della quota a lui riservata.
Tribunale Viterbo, 10/10/2018, n.1352
Successione testamentaria: onere probatorio
In materia ereditaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”.
Tribunale Palermo sez. II, 22/06/2018
Accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius
L’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima.
In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda.
Cassazione civile sez. II, 13/06/2018, n.15510
Disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima
In materia di azione di riduzione di una disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima, la domanda di riduzione deve essere rigettata in difetto di prova certa e tranquillizzante dei beni di proprietà del de cuius al momento della morte, non potendosi, in tal caso, procedere al calcolo della quota legittima e verificarne eventualmente la lesione. Il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere, in sostanza, di indicare entro quali limiti sia stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 18/05/2018, n.1711
Domanda di accertamento della lesione della quota di legittima
L’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal “de cuius” devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire.
Cassazione civile sez. II, 06/04/2018, n.8510
Azione di riduzione del legittimario
L’azione di riduzione intrapresa da un legittimario a seguito della pretermissione del padre, in qualità di terzo e non in veste di erede o coerede, deve essere qualificata come azione di accertamento, in quanto l’attore ha interesse all’accertamento del suo diritto di legittima per affermare la sua legittimazione ad agire successivamente in qualità di erede.
Nel caso di specie, avente a oggetto l’azione esperita da un uomo nei confronti del fratello istituito erede universale per effetto del testamento del padre, una volta provata la lesione della quota di legittima, il Tribunale ha ridotto nella parte di un terzo eccedente la disponibile, a sua volta pari a un terzo del compendio ereditario, riconoscendo al legittimario il diritto a una quota di riserva pari a un terzo dell’asse, ai sensi dell’articolo 537 comma 2 del codice civile.
Tribunale Trieste, 03/03/2018, n.161
Scioglimento della comunione ereditaria
In considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal “de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2018, n.536
Accoglimento della domanda di riduzione per lesione della quota di legittima
In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un’indagine estesa all’intero patrimonio del “de cuius” giacché, quand’anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall’art. 553 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato una domanda di riduzione, cui era sottesa la lesione della quota di riserva calcolata con riferimento al solo patrimonio mobiliare del “de cuius” e non anche a quello immobiliare).
Cassazione civile sez. VI, 25/09/2017, n.22325
Giudicato sulla divisione ereditaria
In considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sull’insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal de cuius in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.
Il semplice riferimento all’idoneità delle donazioni a determinare la riduzione della quota indisponibile, deve essere inteso, in assenza di un’esplicita domanda di riduzione delle donazioni stesse, come riferibile alla possibilità di un successivo esperimento dell’azione di riduzione, ove il risultato della divisione non avesse assicurato al ricorrente il conseguimento di quanto dalla legge riconosciutogli, sulla base delle norme in materia di successione necessaria
Cassazione civile sez. II, 26/07/2017, n.18579
Valore di ogni quota ereditaria e proporzione tra quota spettante e disponibile
Posto il valore della massa ereditaria riunita fittiziamente, al netto delle spese di massa, applicando il disposto dell’art. 534 c.c. si determina la misura della quota disponibile, e quella di riserva della massa riunita fittiziamente.
Conseguentemente, considerato il valore del cespite attribuito in sede testamentaria alla appellante, si è verificata una lesione della quota di legittima ad essa spettante sicché la domanda di riduzione deve trovare accoglimento.
Deve, quindi, reintegrarsi la quota di legittima lesa sulla scorta delle disposizioni di cui agli articoli 554, 555, 558 e 559 c.c. che disciplinano, con ordine tassativo, il modo di riduzione delle lesioni di legittima a partire dalle disposizioni testamentarie per poi, ove le dette riduzioni non siano sufficienti a reintegrare la legittima lesa, ridurre le donazioni a partire dalla più recente.
Corte appello L’Aquila, 16/06/2017, n.1102
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