L’erede può fare il ravvedimento operoso per l’Imu?
Mio padre, da poco defunto, non ha pagato l’Imu del 2019. Posso accedere al ravvedimento operoso per non pagare interessi e sanzioni?
Diciamo innanzitutto che il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, non prevede l’annullamento completo di sanzioni ed interessi ma, come stabilito nei diversi commi dello stesso articolo citato, soltanto uno sconto sulle sanzioni da corrispondere (sconto tanto maggiore quanto più rapido sia il ravvedimento rispetto alla data dell’omesso o carente versamento).
Per quanto concerne invece gli interessi legali, essi devono essere corrisposti integralmente.
Occorre poi aggiungere che anche per i tributi locali, come è l’Imu, l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, stabilisce che il ravvedimento operoso non è più possibile una volta che la violazione sia stata constatata.
Questo vuol dire che il contribuente potrà accedere al ravvedimento operoso fino a quando l’ente creditore (nel suo caso il Comune) non avrà emesso l’avviso di accertamento.
Pertanto, fino al momento in cui il Comune non avrà emesso l’avviso di accertamento per il recupero dell’Imu relativa all’anno 2019, le sarà possibile accedere al ravvedimento operoso con uno sconto sulle sole sanzioni irrogabili (fermo restando l’integrale pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi legali).
Tuttavia occorre dire che nel suo caso, poiché il debitore (suo padre) è deceduto, le sanzioni per il mancato o insufficiente versamento dell’Imu non possono essere trasmesse agli eredi come è stato anche stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6.500 del 2019 in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Pertanto, se l’Ufficio tributi, sezione Imu, del Comune interessato non avesse ancora acquisito la notizia del decesso di suo padre, lei ha la possibilità di recarsi presso tale Ufficio (munito del certificato di morte di suo padre) per chiedere, se lo ritenesse opportuno, il ricalcolo dell’importo dovuto per l’Imu del 2019 con esclusione integrale delle sanzioni per omesso o carente versamento (auspicando che gli addetti dell’Ufficio comunale, in applicazione delle norme di legge e della sentenza citata, rispondano positivamente alla sua richiesta).
Tenga conto che per quanto concerne l’Imu relativa al 2019 il Comune ha tempo, per la notifica dell’avviso di accertamento in caso di omesso o carente versamento, fino al 31 dicembre del 2024 (cioè fino al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui il versamento del tributo doveva essere effettuato) e che, comunque, anche se lei non intendesse regolarizzare adesso la sua posizione (recandosi all’Ufficio tributi del Comune), l’importo da lei dovuto, in quanto erede, dovrà sempre essere decurtato delle sanzioni (anche se le fosse notificato l’avviso di accertamento) e comprendere però gli interessi legali oltre all’imposta dovuta.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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