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Legge Dopo di noi: spiegazione

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(@paolo-remer)
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Come funziona la tutela del patrimonio delle persone disabili dopo la scomparsa dei familiari che le assistono: gli strumenti offerti dalla legge sul Dopo di noi.

Una delle più grandi preoccupazioni per i genitori di un figlio affetto da grave disabilità è quella di sapere come riuscirà a cavarsela al mondo quando gli adulti che se ne prendono cura non ci saranno più. Il «dopo di noi», nella prospettiva dei genitori e degli altri familiari stretti, si riferisce al periodo di vita successivo alla loro scomparsa, quando il disabile rischia di rimanere privo dell’assistenza necessaria. Per fronteggiare questa grave esigenza, nel 2016 è stata emanata la legge sul Dopo di noi: ora ti forniamo la spiegazione di cosa prevede e ti illustriamo quali strumenti di tutela del patrimonio offre.

Cos’è la legge sul dopo di noi?

La legge sul dopo di noi [1] è stata emanata allo scopo di introdurre strumenti pubblici e privati che favoriscano il benessere, l’inclusione sociale, l’autonomia e l’assistenza delle persone affette da disabilità grave. Con questa legge, quindi, si attua una progressiva presa in carico del disabile già durante l’esistenza in vita dei genitori e nel pieno rispetto della sua volontà.

Legge sul dopo di noi: a chi è rivolta?

I destinatari della legge in questione sono le persone affette da disabilità grave prive di entrambi i genitori oppure che non possono contare sul sostegno della propria famiglia. Per disabile si intende colui che ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, tale da diminuirne l’apprendimento, la vita di relazione e l’integrazione lavorativa.

Ovviamente, è importante che la condizione di disabilità venga accertata da apposite commissioni mediche presso le Asl competenti e non deve essere determinata dal naturale invecchiamento oppure da patologie connesse alla senilità.

Legge sul dopo di noi: il fondo per l’assistenza ai disabili

Per sostenere e tutelare le persone affette da disabilità grave è stato istituito un Fondo (presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) finalizzato a:

  • adottare programmi di intervento e supporto volti ad impedire che i disabili vengano ricoverati presso gli istituti;
  • realizzare, ove necessario, una soluzione abitativa extrafamiliare;
  • creare di soluzioni alloggiative di tipo familiare;
  • accrescere la consapevolezza del disabile e sviluppare le loro abilità e competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza.

Per accedere al fondo è necessario aderire a uno dei progetti attivi a livello regionale, previa valutazione effettuata da un gruppo di professionisti. La valutazione è importante per definire un progetto su misura che metta al centro il disabile e individui gli specifici sostegni di cui ha bisogno, a partire dalle prestazioni sanitarie e sociali. Se il disabile non è in grado di manifestare autonomamente la propria volontà, saranno i genitori (oppure chi ne cura gli interessi) a provvedere. Il progetto prevede, inoltre, un costante monitoraggio del disabile dopo la morte dei genitori o del tutore.

Va detto, comunque, che sono ancora poche le regioni che hanno già dato esecuzione ai progetti. A dimostrazione del fatto che ad oggi l’intera procedura prevista dalla legge sul dopo di noi necessiti di alcune modifiche onde evitare un rallentamento, o peggio ancora, uno stanziamento delle risorse.

Inoltre, per incentivare il coinvolgimento dei privati, la legge sul dopo di noi ha previsto anche una serie di agevolazioni fiscali in favore delle persona affette da disabilità grave.

Legge sul dopo di noi: cosa prevede

Le misure previste dalla legge consentono al disabile di ottenere tutta l’assistenza di cui ha bisogno. In altri termini, l’obiettivo è quello di garantire l’autonomia e indipendenza delle persone disabili consentendogli, ad esempio, di continuare a vivere nella propria casa.

In particolare, sono previsti strumenti:

  • pubblici, al fine di favorire percorsi di deistituzionalizzazione ed evitare l’isolamento, vale a dire che il disabile venga ricoverato in un istituto;
  • privati: consistono nel destinare il patrimonio (o anche solo un bene) alla cura, alla protezione e all’assistenza del disabile grave (ad esempio, il trust, il vincolo di destinazione e i fondi speciali). Per questi strumenti privati, la legge prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e altre agevolazioni fiscali, a condizione che siano finalizzati esclusivamente a realizzare l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza dei disabili gravi.

Vediamo ora, nel dettaglio, gli strumenti principali previsti a tutela del disabile:

La costituzione del trust

Il trust (parola inglese che significa fiducia) è uno strumento con il quale il titolare di beni o diritti (detto disponente) li separa dal suo patrimonio e li trasferisce ad una persona fisica o giuridica (detto trustee), affinché li amministri nell’interesse di un beneficiario o, comunque, per un fine specifico.

Facciamo un esempio per spiegare meglio questo concetto: due genitori hanno due figli, di cui uno affetto da disabilità grave. Decidono, pertanto, di destinare il loro patrimonio (ad esempio la casa) per l’assistenza del figlio disabile.

Il trust può essere istituito:

  • con testamento;
  • con atto pubblico.

L’atto istitutivo deve essere sottoscritto dal disponente e contenere il regolamento del trust e i beni o diritti conferiti (beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, denaro, crediti, partecipazioni societarie, ecc. ).

In base alla legge sul dopo di noi, il trust dura fino alla morte della persona con disabilità grave. Ti è chiaro, quindi, che con il trust viene salvaguardato il patrimonio da utilizzare per il figlio disabile in quanto si crea un vincolo di destinazione sui beni conferiti (cioè sono finalizzati all’assistenza del disabile) e non potranno essere aggrediti dai creditori personali del disponente, del beneficiario o del trustee stesso.

Infine, tutta la documentazione riguardante il trust (ad esempio, atti, documenti, istanze, certificazioni ecc.) è esente dall’imposta di bollo.

La costrituzione di un vincolo di destinazione

La legge sul dopo di noi prevede la possibilità di attribuire – mediante atto pubblico – un vincolo di destinazione su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri al fine di garantire un’adeguata protezione ai beni essenziali per la vita e per la serenità del disabile (ad esempio la casa).

Per rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, l’atto pubblico deve essere trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione.

Inoltre, la massa patrimoniale conferita è distinta e separata rispetto alla restante parte del patrimonio del costituente e i beni vincolati potranno essere utilizzati solo per tutelare gli interessi del disabile.

La legge ha previsto poi due soggetti, quali:

  • il gestore che deve agire adottando ogni misura idonea a salvaguardare i diritti del disabile;
  • il controllore che è tenuto a verificare le obbligazioni imposte all’atto di costituzione.

I fondi speciali

Accanto al trust e ai vincoli di destinazione, la legge prevede anche la costituzione di  fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Con il contratto di affidamento fiduciario, un soggetto (detto affidante o fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (affidatario o fiduciario) dei beni o diritti affinché vengano gestiti a vantaggio dei beneficiari, in funzione di un determinato programma che, oltre a vincolare le parti, preveda anche una durata, degli obblighi, delle condizioni e delle precise modalità.

I beni o i diritti che costituiscono il fondo speciale rappresentano una massa autonoma e distinta dal patrimonio del fiduciario,  aggredibile solo dai creditori qualificati dalla destinazione.

Come per gli altri istituti, l’affidamento deve essere finalizzato alla protezione degli interessi del beneficiario, ossia del disabile grave, e deve inoltre prevedere un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni poste a carico del fiduciario.

Legge sul dopo di noi: esenzioni e agevolazioni

La legge dopo di noi prevede espressamente che i suddetti strumenti di tutela patrimoniale  – finalizzati all’inclusione sociale, alla cura ed all’assistenza delle persone con disabilità grave – vadano esenti totalmente dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Tuttavia, l’esenzione dall’imposta è prevista a condizione che:

  • l’istituto (trust, vincolo di destinazione o fondo speciale) sia costituito con atto pubblico;
  • l’istituto persegua esclusivamente il fine dell’inclusione sociale, della cura e dell’assistenza delle persone con disabilità grave. Detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo;
  • l’atto istitutivo identifichi in maniera chiara i soggetti coinvolti, i ruoli di ciascuno, le funzionalità, i bisogni specifici e le attività assistenziali necessarie al disabile;
  • l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario in favore della persona disabile;
  • sull’atto istitutivo siano indicate le misura idonea a salvaguardare i diritti del disabile;
  • l’atto istitutivo riporti l’indicazione della durata dell’istituto, il cui termine finale generalmente coincide con la morte del disabile beneficiario;
  • l’atto istitutivo riporti l’indicazione della destinazione del patrimonio residuo.

Legge sul dopo di noi: polizze assicurative

Tra le agevolazioni previste in favore dei disabili gravi c’è anche la detraibilità delle spese sostenute per le stipula di polizze assicurative, cioè per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità. In pratica, l’importo fiscalmente detraibile dall’imposta Irpef del premio per le suddette assicurazioni è pari a 750 euro, sempre a condizione che siano state sottoscritte a tutela della persona con disabilità grave.

 
Pubblicato : 10 Settembre 2023 14:45