forum

Legato senza indica...
 
Notifiche
Cancella tutti

Legato senza indicazione del nome: è valido?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
59 Visualizzazioni
(@adele-margherita-falcetta)
Post: 168
Honorable Member Registered
Topic starter
 

Cosa succede se un testamento contiene una disposizione a favore di una persona anonima: le possibili diverse ipotesi e le relative conseguenze.

Quando gli eredi di un defunto si trovano di fronte a un testamento che lascia un bene a una persona indeterminata, sorgono immediatamente dubbi e incertezze. Come devono comportarsi in questa situazione complessa? È in questo contesto che emerge la domanda cruciale: è valido un legato senza indicazione del nome? In questo articolo vedremo le possibili soluzioni a questa domanda, considerando le varie ipotesi che si possono presentare e cosa dicono al riguardo le norme vigenti e le più recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Cos’è il legato e in cosa differisce dall’eredità?

Il codice civile stabilisce che una persona che eredita tutto o una parte dell’intero patrimonio di un defunto (come la metà o un quarto) è definita erede universale, mentre chi riceve specifici beni è noto come legatario. L’erede universale acquisisce l’intera eredità o una frazione di essa del defunto, mentre il legatario ottiene unicamente determinati beni.

Questa differenza tra eredità e legato va oltre un semplice aspetto teorico, avendo significative implicazioni pratiche, soprattutto nella gestione dei debiti lasciati dal defunto. Questi debiti non vengono annullati con la morte, e devono essere pagati da qualcuno per evitare danni agli creditori. Alla morte di una persona, sia le sue attività che i debiti (l’intero patrimonio) sono trasferiti ai suoi eredi.

Tuttavia, il legatario è responsabile solo per i beni specifici lasciati dal testatore, a differenza dell’erede, che si assume la responsabilità dell’intero patrimonio del defunto o di una parte proporzionale di esso. Di conseguenza, l’erede è tenuto a saldare i debiti ereditari, mentre il legatario non lo è (art. 752 cod. civ.), salvo disposizioni contrarie nel testamento. Inoltre, se l’erede accetta l’eredità senza il beneficio d’inventario, è responsabile dei debiti anche se superano il valore dell’eredità ricevuta. Al contrario, un legatario incaricato di pagare i debiti del defunto è responsabile solo fino all’ammontare del legato ricevuto.

Inoltre, mentre il legato deve essere necessariamente contenuto in un testamento, la qualità di eredi si può acquistare anche se non esistono disposizioni di ultime volontà del defunto: in tal caso, infatti, è il codice civile stesso, mediante le norme sulla successione legittima (art. 565 e seguenti), a stabilire chi siano gli eredi e in quale misura.

Il legatario deve sempre essere indicato con il nome?

Da quanto sopra detto, è evidente che il legatario deve essere bene identificato. L’art. 628 cod. civ. stabilisce, in particolare, che è nulla la disposizione fatta in favore di una persona che non può essere determinata.

Ciò che rileva, quindi, non è che il legatario sia esattamente identificato con nome e cognome, ma che sia determinabile, cioè che vi siano elementi sufficienti per stabilire con assoluta certezza la sua identità.  Ad esempio, se il testatore ha detto “lascio la mia automobile all’amico che mi ha accompagnato nel mio ultimo viaggio a Roma”, il beneficiario della disposizione è perfettamente identificabile, anche se non è stato indicato per nome. Viceversa, se il testatore dicesse “lascio la mia casa al mare al mio amico Mario Rossi” e risultasse che egli aveva due amici con lo stesso nome e cognome (ad esempio due cugini), la disposizione, nonostante l’esatta indicazione di nome e cognome del beneficiario, non sarebbe valida, data l’impossibilità di identificarlo con certezza.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16079/2020, ha confermato che la validità di una disposizione testamentaria non si limita ai casi in cui i beneficiari sono nominati esplicitamente nel testamento.

La Corte ha infatti esteso la validità delle disposizioni anche quando i beneficiari possono essere identificati attraverso altri elementi forniti dal testatore. Questi possono includere riferimenti impliciti nel testamento stesso o elementi esterni, come le circostanze personali, culturali o ambientali del testatore stesso.

Cosa succede in caso di legato nullo?

Abbiamo visto in quali casi è valido il legato senza indicazione del nome del legatario. Cosa accade qualora la disposizione testamentaria risulti nulla, perché è assolutamente indeterminabile la persona del legatario?

In questa ipotesi, il bene che ha formato oggetto del legato nullo entrerebbe semplicemente a far parte del patrimonio ereditario da dividere tra gli eredi, secondo le quote stabilite dal testatore o, in mancanza, secondo i dettami del codice civile riguardo alla successione legittima.

 
Pubblicato : 10 Febbraio 2024 13:00