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Le tasse sulle società di capitali: tutto ciò che devi sapere

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(@paolo-remer)
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Ires e Irap: cosa sono, a quali redditi si applicano, chi deve pagarle e a quanto ammontano. Come vengono tassati i dividendi percepiti dai soci.

Se hai intenzione di costituire, o hai già aperto, una società di capitali, come una Srl, devi sapere che la tassazione funziona in maniera del tutto diversa da quella prevista per le società di persone e per le ditte individuali. Infatti le società di capitali sono considerati, agli effetti fiscali e civili, come soggetti autonomi e distinti dalle persone che le compongono, e perciò sono soggette a specifiche imposte, diverse dall’Irpef che riguarda i redditi delle persone fisiche.

Per orientarti nella scelta giusta, e per farti conoscere i costi da sostenere e gli adempimenti da effettuare, ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere riguardo alle tasse sulle società di capitali.

Società di capitali: quali sono?

Le società di capitali sono di tre tipi standardizzati, e precisamente:

  • Srl – Società a responsabilità limitata: è la forma più diffusa in Italia, per la modesta soglia di capitale sociale necessario per la sua costituzione: bastano 10mila euro e, nella forma semplificata (Srls) si può versare una somma inferiore, fino al minimo di 1 euro (ma gli utili realizzati ogni anno dovranno essere destinati, per almeno il 25%, a riserva di capitale, sino a raggiungere la soglia di 10mila euro); si può anche costituire una Srl in forma unipersonale, cioè con un unico socio;
  • Spa – Società per azioni; hanno un capitale minimo di 50mila euro, frazionato in azioni: questi titoli esprimono le quote di proprietà ed attribuiscono i relativi diritti di partecipazione, come il voto in assemblea e la percezione dei dividendi in base agli utili realizzati durante ogni esercizio; se l’azienda è quotata in borsa, i titoli azionari possono essere scambiati sul mercato;
  • Sapa – Società in accomandita per azioni: è una forma societaria – raramente utilizzata nella pratica – simile alla Sas (Società in accomandita semplice), quindi con una distinzione tra soci accomandanti ed accomandatari, ma in questo caso le quote di partecipazione al capitale sociale sono costituite da azioni.

Società di capitali: imposizione fiscale

Le società di capitali sono considerate, ai fini fiscali, dei soggetti passivi autonomi, ed ai redditi da esse prodotti si applicano queste due imposte:

  • IRES – Imposta sui redditi delle società. Prevede un’aliquota fissa, pari al 24%, che si applica alla base imponibile, costituita dal risultato netto dell’esercizio annuale considerato;
  • IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive: qui le aliquote sono variabili, in base alla Regione in cui si svolge l’attività produttiva; la base imponibile è rappresentata dal valore della produzione, che si calcola come differenza tra ricavi e costi.

Dopo questo quadro di estrema sintesi, esaminiamole separatamente, per poi arrivare, infine, alla tassazione dei dividendi, cioè la quota parte degli utili distribuiti ai soci alla fine dell’esercizio, secondo quanto stabilito dall’assemblea (che potrebbe decidere di reinvestirli o di accantonarli, anziché di distribuirli).

Ires

L’Ires è stata istituita nel 2004 e ha preso il posto della vecchia IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche). È un’imposta personale che colpisce – con un’aliquota proporzionale, e fissa nella misura del 24% – la capacità contributiva delle società di capitali, consistente nel possesso di redditi in denaro o in natura, conseguiti durante il periodo d’imposta [1].

La base imponibile Ires è costituita dal reddito complessivo netto, determinato sulla base del conto economico, con criteri diversi per le società ed enti commerciali residenti in Italia o non residenti (per queste ultime si applicano i principi contabili internazionali). In ogni caso, questo reddito complessivo è considerato reddito d’impresa, da qualunque fonte provenga, con presunzione legale ed assoluta [2].

Le perdite delle società di capitali possono essere portate in diminuzione del reddito imponibile Ires nei periodi d’imposta successivi, fino all’80% per ciascuna annualità e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare [3]. Le nuove attività produttive possono computare, nei primi tre anni, le perdite in diminuzione del reddito d’imposta successivo senza limiti di tempo.

L’aliquota base Ires del 24% è dimezzata per gli Enti ed istituti di assistenza sociale o di beneficienza; per gli Enti creditizi e finanziari, invece, è prevista una maggiorazione addizionale del 3,5%. Le start-up innovative godono di un regime Ires agevolato e di incentivi agli investimenti.

Irap

L’Irap ha come presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Vi sono, quindi, soggetti, oltre alle società di capitali, anche i professionisti, i lavoratori autonomi e gli enti pubblici, se dotati del requisito dell’autonoma organizzazione.

Per le società di capitali, l’aliquota ordinaria dell’Irap è del 3,9%, ma le Regioni hanno facoltà di aumentarla fino ad un massimo dello 0,92% in più.

L’Irap si calcola sul valore della produzione netta, dato dalla sommatoria dei ricavi meno i costi sostenuti. Tuttavia, non sono deducibili i costi del personale (dipendente o assimilato), i compensi corrisposti per le collaborazioni coordinate e continuative, per attività d’impresa e di lavoro occasionale, le quote di interessi dei canoni di leasing e l’imposta municipale sugli immobili (Imu).

L’Irap era stata istituita nel 1997 allo scopo di finanziare il sistema sanitario regionale; le proposte di riforma fiscale avanzate nel 2023 dal Governo Meloni, con il disegno di legge delega presentato in Parlamento, intendono abolirla dal 2025 in poi.

Tassazione dei dividendi

In capo ai soci delle società di capitali c’è, poi, la tassazione dei dividendi, che dipende dalla tipologia del soggetto: se si tratta di persone fisiche, si applica una ritenuta con aliquota fissa del 26%, mentre se il socio è una società di persone (o una persona fisica che opera in regime d’impresa), si applicano le aliquote Irpef ordinarie, ma la base imponibile è ristretta al 58,14% dell’ammontare complessivo; infine, se il socio è a sua volta una società di capitali, la tassazione dei dividendi è operata in regime Ires, con base imponibile del 5%.

 
Pubblicato : 29 Aprile 2023 09:45