Le sentenze ecclesiastiche sono efficaci in Italia?
Con quale iter si riconosce efficacia in Italia alle sentenze ecclesiastiche che dichiarano nullo un matrimonio concordatario
Il matrimonio è sempre uno dei passi più importanti nella vita delle persone. Nel nostro paese è ancora rilevante il numero di persone che preferisce celebrare il rito in chiesa e poi ottenere la trascrizione dell’atto matrimoniale nei registri dello stato civile italiano (cosiddetto matrimonio concordatario). Ma quando i matrimoni vanno in frantumi e i tribunali ecclesiastici li annullano, poi le sentenze ecclesiastiche hanno efficacia nell’ordinamento italiano? Di questo problema ci occuperemo nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere. Tratteremo infatti della cosiddetta delibazione delle sentenze ecclesiastiche che altro non è se non la procedura tramite la quale, su istanza di parte (uno o tutti e due i coniugi), viene data efficacia nell’ordinamento giuridico italiano alla sentenza ecclesiastica che ha riconosciuto la nullità del matrimonio. Generalmente il diritto della chiesa (diritto canonico) sancisce la nullità del matrimonio in presenza dei cosiddetti vizi del consenso (ad esempio per incapacità dovuta a insufficiente uso della ragione, per cause di natura psichica o per ignoranza sull’essenza del vincolo matrimoniale ecc.) oppure dei cosiddetti impedimenti (ad esempio l’età dei coniugi o l’impotenza di generare dell’uomo o della donna ecc.) o della mancanza della forma canonica (ad esempio è nullo il matrimonio quando i coniugi non hanno manifestato verbalmente il consenso ecc.). Detto questo come premessa, addentriamoci ora nel cuore del problema.
In che modo si ha la delibazione della sentenza ecclesiastica?
Per la legge italiana [1] di ratifica dell’Accordo siglato con la Chiesa cattolica nel 1984, alla delibazione si giunge:
- a seguito di presentazione di apposita domanda (da parte di uno o dei due coniugi) alla Corte di appello che è quella che include nel suo distretto di competenza il comune nei cui registri di stato civile fu trascritto il matrimonio concordatario.
La domanda, per la cui redazione occorre l’assistenza di un legale, dovrà:
- dare dimostrazione che nell’ordinamento della Chiesa vi sono state due identiche e successive pronunce di nullità così come stabilisce il diritto processuale canonico;
- essere accompagnata dal decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha lo scopo di certificare che il provvedimento di nullità è esecutivo nell’ordinamento interno della Chiesa cattolica.
Spetta invece alla Corte di appello italiana:
– di accertare l’esistenza delle due sentenze ecclesiastiche conformi e del decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
– di appurare che il matrimonio dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici fosse effettivamente un matrimonio concordatario (cioè un matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civile italiano);
– di verificare che nel processo canonico le parti abbiano potuto godere appieno, come nell’ordinamento italiano, del diritto di agire e di resistere in giudizio;
– di accertare che nell’ordinamento italiano non esista una sentenza definitiva in contrasto con quella ecclesiastica di nullità; che non vi sia nell’ordinamento italiano una causa pendente tra le stesse parti avente ad oggetto la nullità del matrimonio, anche per motivi diversi, che sia cominciata prima che la sentenza dei tribunali ecclesiastici fosse diventata definitiva ed infine che la sentenza ecclesiastica non contenga statuizioni in contrasto con l’ordine pubblico italiano.
La Corte di appello italiana non può delibare relativamente ad una sentenza ecclesiastica di nullità che riguarda un matrimonio canonico e non concordatario
Tocca alla Corte di appello italiana la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
Cosa accade a seguito della delibazione della sentenza ecclesiastica?
A seguito della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale effettuata dalla Corte d’appello italiana competente, il matrimonio perderà tutti gli effetti pure nell’ambito dell’ordinamento civile italiano.
E questo avverrà anche con effetto retroattivo, a partire quindi dal giorno della celebrazione (importante aggiungere che restano però fermi i diritti e i doveri degli ex coniugi nei confronti dei figli).
Pertanto se è stata ottenuta la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, anche il divorzio, che fosse stato già richiesto dagli ex coniugi, diventa inutile.
Difatti a seguito della delibazione il matrimonio è nullo, cioè inesistente, anche per quanto riguarda l’ordinamento civile italiano e fin dalla data di celebrazione e pertanto non avrebbe più alcun senso insistere nella domanda di divorzio (eventualmente già presentata) che, se accolta, farebbe cessare gli effetti del matrimonio soltanto dal momento di pronuncia della sentenza (e non dalla data di celebrazione).
La delibazione rende nullo il matrimonio anche nell’ordinamento italiano
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