Le modalità di notifica se il destinatario è assente
Se il destinatario è assente, il postino che deve notificare una cartella di pagamento che tempi ha per depositare il piego e affiggere l’avviso?
Occorre innanzitutto dire che in base alla legge (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) la notificazione della cartella di pagamento può avvenire:
- o per mezzo di ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, oppure da messi comunali o da agenti della polizia municipale (previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario);
- oppure anche attraverso il servizio postale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso, cioè nell’ipotesi in cui la cartella sia notificata direttamente dall’ufficiale della riscossione (o da altri soggetti abilitati o da messi comunali o da agenti di polizia municipale), la norma stessa (cioè l’articolo 26 1° comma, del d.p.r. n. 602 del 1973) stabilisce che quando occorre compiere, per il perfezionamento della notifica, più formalità (come è nel caso della temporanea assenza del destinatario che impone il deposito della copia dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito e l’invio di raccomandata per darne avviso al destinatario) le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, anche da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Pertanto, quando la cartella viene notificata direttamente dall’ufficiale della riscossione (o da altri soggetti abilitati o da messi comunali o da agenti di polizia municipale) il deposito, l’affissione e l’invio della raccomandata possono essere compiuti entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato il primo tentativo di notifica direttamente nelle mani del destinatario.
Nel secondo caso invece, cioè quando la cartella di pagamento viene notificata avvalendosi del servizio postale (sempre secondo quanto consente l’articolo 26 del d.p.r. n. 602 del 1973), la legge (cioè l’articolo 8 della legge n. 890 del 1982) consente all’agente postale, nel caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, di provvedere al deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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