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L’avvocato può chiedere il compenso alla controparte?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi deve pagare la parcella del difensore che si è dichiarato antistatario e distrattario?

L’avvocato deve essere pagato dal proprio assistito per il lavoro svolto in suo favore. Il diritto alla parcella matura anche nel caso in cui non sia stato sottoscritto un preventivo: in casi del genere, potranno essere applicati i parametri forensi stabiliti dai decreti ministeriali. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: l’avvocato può chiedere il compenso alla controparte?

Mettiamo il caso che il legale non possa essere pagato dal proprio cliente perché nullatenente; in un’ipotesi del genere, potrebbe rivolgersi direttamente al soccombente, cioè alla controparte che ha perso la causa? Vediamo cosa dice la legge.

Chi deve pagare la parcella dell’avvocato?

Quello tra l’avvocato e il suo cliente è a tutti gli effetti un contratto di mandato. In quanto tale, il mandante (cioè, il cliente) deve pagare il mandatario (ovverosia, il legale) per il lavoro svolto.

Possiamo quindi affermare senza ombra di dubbio che, a seguito del conferimento dell’incarico, è il cliente a dover onorare la parcella del suo difensore.

L’avvocato può chiedere l’onorario alla controparte?

Il divieto di chiedere l’onorario alla controparte è stabilito direttamente all’interno del codice deontologico forense, cioè del testo che raccoglie tutti i doveri di lealtà e correttezza che deve rispettare un avvocato nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con i colleghi e con i magistrati.

Secondo il codice di deontologia [1], l’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

La violazione di questo divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, che consiste nell’invito formale, proveniente da parte del consiglio distrettuale di disciplina, ad astenersi dal commettere altre violazioni.

Quando l’avvocato può rivalersi sulla controparte?

Secondo la legge [2], c’è un caso in cui l’avvocato può legittimamente vantare un credito nei confronti della controparte: quando nel procedimento si è dichiarato “antistatario”. Cosa significa?

Si definisce antistatario l’avvocato che dichiara al giudice di avere assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e addirittura anticipando le spese del giudizio.

In questa ipotesi, l’avvocato può chiedere la “distrazione” delle competenze legali liquidate in sentenza direttamente a proprio favore.

In pratica, l’avvocato antistatario e distrattario matura il diritto a ottenere le spese legali determinate in sentenza, con la conseguenza che la parte soccombente dovrà liquidarle direttamente a lui e non alla parte vittoriosa.

Insomma: l’avvocato distrattario diviene creditore della controparte, con la conseguenza che, se non viene pagato, potrà porre in esecuzione la sentenza nel proprio interesse (limitatamente al pagamento di quanto il giudice gli ha attribuito).

Si tratta quindi di un diritto di credito autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del proprio cliente, al quale si aggiunge.

L’avvocato distrattario può farsi pagare dal cliente?

Secondo la giurisprudenza [3], l’avvocato distrattario, oltre a ottenere il pagamento delle spese legali dalla controparte soccombente, può anche chiedere l’onorario al proprio assistito.

La distrazione delle somme in favore del procuratore, infatti, non fa venir meno l’obbligazione di pagamento gravante sulla parte assistita.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.

Pertanto, rimane integra la facoltà del legale non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, nonostante la distrazione disposta, qualora la controparte non abbia adempiuto all’obbligo.

 
Pubblicato : 29 Settembre 2023 13:30