L’avvocato col gratuito patrocinio può rinunciare all’incarico?
Gratuito patrocinio: i limiti del mandato del difensore. Cosa prevede la legge.
Il mandato che il cliente conferisce al proprio avvocato è basato sulla fiducia reciproca. Se viene meno tale fiducia, l’incarico può pertanto essere revocato in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazioni o preavvisi, salvo solo il pagamento dell’onorario per l’attività già prestata dal professionista. Dall’altro canto anche l’avvocato è libero di rinunciare al mandato conferitogli anche nel corso del processo, con l’obbligo tuttavia di continuare ad assistere la parte finché non viene materialmente sostituito dal nuovo collega.
Ma che succede, invece, se l’incarico viene svolto attraverso il patrocinio a spese dello Stato? L’avvocato col gratuito patrocinio può rinunciare all’incarico? Esistono delle regole speciali per chi ha diritto a questo beneficio? La questione è stata di recente decisa dalla Cassazione. Ecco qual è la soluzione offerta dai giudici supremi.
Cos’è il gratuito patrocinio e come funziona
Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) consente, a chi è meno abbiente, di ricevere assistenza legale senza dover pagare l’avvocato. Questa tutela copre solo le attività giudiziali – inerenti cioè a giudizi civili, penali, amministrativi o tributari – e l’eventuale fase di mediazione obbligatoria, non anche le consulenze o le altre attività che si svolgono fuori dal tribunale (ad esempio l’assistenza dinanzi a una pubblica amministrazione, la redazione di un contratto, la vertenza dinanzi a un’assicurazione, ecc.).
Il gratuito patrocinio è garantito dall’articolo 23 della Costituzione che consente a tutti i cittadini il diritto di agire e/o di difendersi dinanzi al giudice indipendentemente dalla propria situazione finanziaria.
Per accedere al gratuito patrocinio, è necessario soddisfare specifici requisiti di reddito, aggiornati periodicamente.
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio si presenta:
- nei giudizi civili, al Consiglio dell’Ordine del tribunale competente;
- nei giudizi penali, direttamente al giudice che decide la causa.
È necessario compilare un apposito modulo e allegare la documentazione attestante la propria situazione economica, come l’ultima dichiarazione dei redditi.
Il gratuito patrocinio copre diversi aspetti delle spese legali, tra cui:
- onorari dell’avvocato;
- costi vivi per la difesa come le spese di trasporto per l’avvocato fuori sede;
- spese di procedura, come le tasse, i bolli, le notifiche, i diritti di cancelleria;
- spese per perizie tecniche, se necessarie.
Pertanto compie un grave illecito l’avvocato che, nonostante il gratuito patrocinio, chiede al proprio cliente ulteriori compensi o rimborsi spese.
Cosa succede in caso di vittoria o di sconfitta in giudizio?
L’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio viene sempre pagato dallo Stato, sia in caso di vittoria che di sconfitta.
Tuttavia, se la parte che beneficia di tale tutela dovesse perdere la causa, il giudice potrà condannarla al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’avversario. Questa voce infatti non è coperta dal gratuito patrocinio.
Qual è il compito dell’avvocato nel gratuito patrocinio?
Il difensore che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha il compito di rappresentare e difendere gli interessi del proprio assistito in sede giudiziaria, così come del resto ogni legale. Tuttavia, la sua autonomia decisionale in merito alla rinuncia al mandato è assai limitata. Approfondiamo questo aspetto.
Può l’avvocato del gratuito patrocinio rinunciare al mandato?
Secondo la Cassazione (sent. n. 31928/2023), il l’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinionon può rinunciare autonomamente al mandato. Tale decisione può essere presa esclusivamente dal titolare del diritto, ossia dalla parte assistita. Questo principio è stato ribadito nel contesto di un caso di inadempimento contrattuale relativo alla compravendita di un terreno.
Resta salvo solo il caso in cui sussistano valide ragioni per la rinuncia alla difesa, come nell’ipotesi in cui l’avvocato si accorga, a mandato già conferito, che le ragioni del proprio cliente sono fondate su illeciti (ad esempio una truffa o una falsa testimonianza).
Perché l’avvocato dovrebbe rinunciare al gratuito patrocinio?
Comprendere la vicenda concreta servirà a comprendere meglio il principio affermato dalla Cassazione.
L’avvocato della parte meno abbiente aveva, a incarico già espletato e quindi al termine del processo, manifestato la volontà di rinunciare al mandato col gratuito patrocinio. Egli infatti voleva beneficiare della condanna alle spese processuali che il giudice avrebbe inflitto all’avversario, che era risultato soccombente. In questo modo il professionista sperava di ottenere un lucro maggiore.
Ma la Corte ha detto che la rinuncia al patrocinio a spese dello Stato anche in materia di spese processuali può avvenire solo a opera della parte. Difatti l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nei tre casi indicati dall’art. 136 del DPR 115/2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (così Cass., sez. un., n. 8561/2021)».
Le tre ipotesi di revoca del mandato con gratuito patrocinio sono:
- quando, nel corso del processo, sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio;
- quando risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione;
- quando l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
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