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L’assicurazione Rca può esercitare la rivalsa sull’assicurato?

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(@angelo-greco)
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La Cassazione chiarisce i casi in cui la compagnia assicuratrice può esercitare la rivalsa sull’assicurato o sul conducente, stabilendo importanti principi.

Scopo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) è quello di fornire una tutela certa ai danneggiati dalla circolazione stradale in modo che il loro diritto al risarcimento non debba dipendere dalla solvibilità dei vari conducenti. Tuttavia, laddove l’assicurato violi i termini di polizza commettendo una grave inadempienza, la compagnia può esercitare su di lui una rivalsa, ossia chiedergli la restituzione delle somme versate al danneggiato. Tale diritto però è confinato a specifiche e limitate ipotesi.

Questo articolo si propone di analizzare i principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione n. 4756/2024, offrendo una panoramica chiara e accessibile su quando e come l’assicurazione Rca può esercitare la rivalsa sull’assicurato, evidenziando le condizioni e le implicazioni per i titolari della polizza. Ma procediamo con ordine.

Presupposti del diritto di rivalsa

L’esercizio del diritto di rivalsa è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni, previste dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private:

  • comportamento doloso o gravemente colposo dell’assicurato: la rivalsa può essere esercitata quando il sinistro è stato causato da un comportamento intenzionale o da una grave negligenza del conducente. Rientrano in questa casistica la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, la guida senza patente o con patente scaduta, la partecipazione a gare clandestine, la mancata revisione del veicolo;
  • violazione delle condizioni di polizza: la rivalsa può essere esercitata anche in caso di violazione da parte dell’assicurato delle clausole contrattuali, come la mancata comunicazione di variazioni del rischio o la guida da parte di un conducente non autorizzato.

Che succede se il conducente non è assicurato?

Se il conducente colpevole non è assicurato, il risarcimento al danneggiato viene erogato dal Fondo di Garanzia Vittime per la Strada. Quest’ultimo ha sempre diritto di rivalsa nei confronti di chi ha cagionato il sinistro e non era coperto da polizza, indipendentemente dalla gravità della condotta da questi commessa. Il semplice fatto di non aver stipulato l’assicurazione obbligatoria fa scattare automaticamente la rivalsa da parte del Fondo.

Limiti al diritto di rivalsa

Il diritto di rivalsa non è assoluto e trova dei limiti:

  • massimale di rivalsa: il massimale rappresenta l’importo massimo che l’assicurazione può richiedere all’assicurato. Il massimale è generalmente indicato nella polizza;
  • franchigia: la franchigia è la parte di risarcimento danni che rimane a carico dell’assicurato.

L’assicuratore RCA può sempre esercitare la rivalsa?

La sentenza della Cassazione ha gettato luce sulla possibilità per l’assicuratore RCA di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti degli assicurati. In particolare, il caso preso in esame riguardava un incidente stradale dove il conducente di un motociclo, privo di patente A al momento dell’incidente, era stato coinvolto. La compagnia assicurativa, basandosi su questa circostanza, richiedeva di essere tenuta indenne nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni.

Il Tribunale di Roma, inizialmente, aveva rigettato la domanda di rivalsa dell’assicuratore, non ritenendo provata l’esistenza di un patto contrattuale che ne consentisse l’esercizio. Tuttavia, la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso della compagnia, aveva ribaltato tale decisione. La Cassazione, esaminando il caso, ha confermato che il diritto di rivalsa può essere esercitato nei confronti di qualsiasi soggetto qualificabile come “assicurato”, a condizione che abbia guidato il veicolo col consenso del proprietario, e che non esistano norme che consentano patti in deroga.

Chi può essere soggetto alla rivalsa dell’assicuratore?

La sentenza ha ulteriormente chiarito che non solo il contraente dell’assicurazione, ma anche il conducente, il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore in leasing possono essere considerati “assicurati” e, quindi, soggetti alla potenziale rivalsa dell’assicuratore, a patto che ne ricorrano i presupposti previsti dall’art. 144, comma secondo, del codice delle assicurazioni.

Quali sono le prove necessarie per esercitare la rivalsa?

Importante è il principio secondo cui l’assicuratore, per esercitare la rivalsa, deve dimostrare l’esistenza di una clausola contrattuale che delimiti il rischio in modo da escludere o ridurre la copertura assicurativa nel caso specifico. La sentenza impugnata è stata cassata proprio perché non era stata fornita prova dell’esistenza di tale clausola.

 
Pubblicato : 27 Febbraio 2024 19:00