L’assegno ordinario d’invalidità si può pignorare?
L’assegno mensile di assistenza, la pensione d’inabilità per invalidi totali e l’indennità di accompagnamento possono essere pignorati in caso di debiti?
Lo Stato riserva alcune provvidenze economiche alle persone che ne hanno più bisogno in ragione delle proprie condizioni di salute. Nello specifico, alle persone invalide è riservato un sussidio economico mensile che non fa reddito, nel senso che non deve essere dichiarato al fisco né all’interno dell’Isee. Lo stesso dicasi per l’indennità di accompagnamento riservato alle persone incapaci di deambulare autonomamente o di compiere gli atti della vita quotidiana.
Accanto a queste prestazioni di tipo assistenziale ne esistono altre di tipo previdenziale, cioè basate sui contributi versati. La più importante è sicuramente l’assegno ordinario di invalidità, riservato alle persone la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di 1/3, purché abbiano pagato almeno 5 anni di contributi. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: l’assegno ordinario d’invalidità si può pignorare? Vediamo cosa prevede la legge.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?
Come ricordato, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’Inps a favore delle persone a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore ai 2/3 (ovverosia, una capacità lavorativa inferiore a 1/3).
Oltre al requisito sanitario occorre anche quello contributivo: l’assegno ordinario d’invalidità è riservato a coloro che hanno maturato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda [1].
L’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
L’assegno ordinario d’invalidità si può pignorare?
Contrariamente all’assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi tra il 74 e il 99%, alla pensione d’inabilità per gli invalidi totali (100%) e all’indennità di accompagnamento, l’assegno ordinario di invalidità può essere pignorato, in quanto trattasi di prestazione previdenziale e non assistenziale.
In buona sostanza, l’assegno ordinario d’invalidità, poiché si basa sui contributi versati e non sulla sola condizione sanitaria del beneficiario, è equiparabile alla normale pensione, come tale pignorabile entro certi limiti. Approfondiamo quanto appena detto.
Assegno ordinario: entro quali limiti si può pignorare?
L’assegno ordinario di invalidità può essere pignorato, ma entro un limite ben preciso.
Nel dettaglio, la legge [2] dice che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Pertanto, solo la parte eccedente il doppio dell’assegno sociale (che, per il 2023, era pari a 503,27 euro) può essere oggetto di pignoramento. Facciamo un esempio.
Carlo percepisce 1.200 euro a titolo di assegno ordinario d’invalidità. La somma che mensilmente gli può essere pignorata è pari a 193,46 euro, cioè la differenza tra il doppio dell’assegno sociale e quanto ricevuto a titolo di assegno ordinario.
La norma è stata prevista per preservare un minimo vitale a favore del soggetto debitore il quale quindi, anche se sottoposto a pignoramento, potrà sempre contare su un importo “intoccabile” dai creditori.
Invalidità: si può pignorare?
Contrariamente a quanto detto a proposito dell’assegno ordinario, le pensioni d’invalidità civile non possono essere in alcun modo pignorate. Rientrano in tale nozione:
- l’assegno mensile di assistenza, riservato agli invalidi in una percentuale dal 74% al 99%;
- la pensione d’inabilità per invalidi, destinati agli invalidi totali al 100%;
- l’indennità di accompagnamento, riservata agli invalidi totali che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure che non riescono a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana.
Queste provvidenze non sono pignorabili in quanto prestazioni assistenziali finalizzate a garantire il minimo vitale a persone affette da particolari patologie.
Nel dettaglio, il Codice civile dispone che «non sono soggetti a pignoramento i crediti aventi ad oggetti sussidi di garanzia o di sostentamento a persona comprese nell’elenco dei poveri, o sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza».
Tra questi crediti impignorabili rientrano, per l’appunto, le pensioni d’invalidità civile.
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