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L’assegno ordinario di invalidità fa reddito?

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(@mariano-acquaviva)
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Quali sono i requisiti contributivi per poter beneficiare della prestazione economica riservata a chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo?

L’articolo 3 della Costituzione dice che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Questi obiettivi sono perseguiti dalla legge attraverso alcuni istituti giuridici che consentono a invalidi e disabili di poter sopperire ai deficit derivanti dalle proprie patologie. Tra questi “rimedi” c’è anche l’assegno ordinario di invalidità (cosiddetto Aoi).

Con il presente articolo ci soffermeremo su un aspetto particolare della questione: vedremo cioè se l’assegno ordinario di invalidità fa reddito, cioè se deve essere dichiarato come se fosse un introito derivante da un’attività lavorativa.

Assegno ordinario di invalidità: che cos’è?

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica destinata alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di un’infermità (fisica o mentale).

Chi può chiedere l’assegno ordinario di invalidità?

L’assegno ordinario di invalidità è erogato dall’Inps su domanda dei lavoratori:

  • dipendenti privati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago). In pratica, si tratta di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Sono quindi esclusi i dipendenti pubblici;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata dell’Inps. Rientrano in tale categoria tutti i lavoratori autonomi privi di una propria cassa (web designer, artisti, ecc.).

Assegno ordinario di invalidità: requisiti

L’assegno ordinario d’invalidità spetta solamente al ricorrere di due condizioni:

  • requisito sanitario, consistente nell’avere una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (1/3). In pratica, occorre avere un’invalidità superiore ai due terzi (2/3);
  • requisito contributivo, consistente nell’aver maturato almeno 5 anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione) di cui 156 (3 anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Caratteristiche e durata dell’assegno

La prestazione, se riconosciuta, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che contributivi.

L’assegno ordinario di invalidità ha durata triennale e può essere confermato se persistono le condizioni che ne hanno giustificato l’iniziale erogazione.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’Inps di sottoporre il beneficiario a revisione.

In qualsiasi momento, quindi, l’Inps può disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni necessarie all’erogazione della prestazione economica.

L’assegno ordinario è compatibile con l’attività lavorativa?

L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con l’attività lavorativa. Ciò significa che il soggetto che percepisce il beneficio può continuare a svolgere il proprio impiego. In questa ipotesi, però, l’importo è ridotto.

Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

L’assegno ordinario d’invalidità fa reddito?

L’assegno ordinario di invalidità, a differenza della pensione di invalidità, fa reddito esattamente come quello derivante da una prestazione lavorativa.

L’assegno ordinario di invalidità è quindi soggetto a tassazione, proprio come il reddito da lavoro o da pensione (di vecchiaia).

L’assegno ordinario, infatti, è equiparato a una pensione, a differenza delle prestazioni assistenziali, come ad esempio la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.

L’assegno ordinario, a differenza dell’invalidità civile, è un trattamento previdenziale, in quanto è subordinato al versamento dei contributi. Al contrario, l’assegno d’invalidità civile è una prestazione assistenziale.

L’assegno ordinario di invalidità, quindi, va inserito nella dichiarazione dei redditi (730, ecc.) visto che concorre alla formazione del reddito imponibile.

 
Pubblicato : 11 Gennaio 2024 18:00