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L’anzianità di servizio si basa anche sulle supplenze

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(@giordana-liliana-monti)
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Le supplenze devono essere considerate totalmente utili al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera.

C’è grande soddisfazione per una recente sentenza del Tribunale di Pavia che, su richiesta di un dipendente della scuola appartenente al personale Ata, ha riconosciuto che le supplenze devono essere considerati utili al 100% ai fini dell’anzianità di servizio. La scorsa settimana già un’importante sentenza della Corte di Cassazione si era esposta sul tema con riferimento al ricorso di un gruppo di insegnanti che chiedeva egualità di trattamento tra docenti precari e di ruolo, a parità di mansioni (leggi Docenti precari: la retribuzione deve equipararsi a quella degli indeterminati). A dare risalto alla notizia è l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), che reputa le recenti sentenze un grande successo.

Prima la Cassazione, ora anche il Tribunale di Pavia non ha dubbi: le supplenze valgono per la carriera alla pari dei servizi svolti dal personale di ruolo e chi fa ricorso ha diritto al pieno riconoscimento del pre-ruolo con collocazione su più alto scaglione stipendiale. La decisione è arrivata rispondendo ad una dipendente di ruolo nella scuola, appartenente al personale Ata, che ha chiesto per quale motivo l’amministrazione ha violato «la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione europea», poiché «in occasione della ricostruzione della sua anzianità corrispondente al servizio prestato in precedenza in forza di contratti a termine, ha conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero».

Nella sentenza, il giudice del lavoro ha detto che «la domanda risulta fondata per le ragioni che sono state esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019» nella quale si fa riferimento alla posizione della Corte di Giustizia europea «emessa in data 20 settembre 2018 nella causa Motter», per arrivare a concludere che il Ministero ha «effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore di parte ricorrente».

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, «nei tribunali italiani ed europei si sta facendo sempre più largo la posizione del nostro sindacato: le supplenze devono essere considerati utili al 100% per gli scatti di anzianità e la ricostruzione di carriera. Sono periodi di lavoro che vanno considerati alla stregua di quelli svolti dal personale di già di ruolo. E questo vale per il personale Ata come per gli insegnanti di tutti i gradi, dalla scuola dell’Infanzia alle Superiori».

«A confermarlo qualche giorno fa – continua – è stata anche la Corte di Cassazione che ha dato l’assenso non solo agli scatti d’anzianità ma anche ai risarcimenti per l’abuso dei contratti a termine lasciando intatti i pagamenti delle ferie non godute e della disoccupazione. A questo punto, chi governa la scuola deve farsene una ragione e rivolgersi al più presto al legislatore: nel frattempo consigliamo tutti i diretti interessati, ancora di più se nel frattempo sono entrati in ruolo, di ricorrere al giudice del lavoro avvalendosi dei legali Anief».

«È ancora possibile – sottolinea Marcello Pacifico – ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Ogni docente e Ata può verificarlo utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dal nostro sindacato autonomo».

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Pubblicato : 11 Gennaio 2023 11:09