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L’amministratore di sostegno è gratuito?

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(@angelo-forte)
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Le regole sulla nomina, sui compiti e sull’eventuale compenso dell’amministratore di sostegno

Nei casi, purtroppo frequenti, in cui un nostro anziano parente o un nostro familiare (indipendentemente dall’età) non sia in grado di mantenersi e di affrontare le incombenze quotidiane si può pensare di chiedere un aiuto con la nomina di un amministratore di sostegno. Ma l’amministratore di sostegno è gratuito? In altri termini, la persona chiamata a svolgere questo delicato compito (che può essere un familiare o anche un estraneo) ha diritto, nel momento in cui il suo incarico termina, ad una remunerazione per il lavoro svolto? (ricordiamo che le funzioni di amministratore di sostegno cessano con la morte della persona assistita oppure quando si esaurisce la condizione di bisogno) E se l’amministratore di sostegno ha diritto ad un compenso, chi è tenuto a sostenere la relativa spesa? Nell’articolo che segue ci soffermeremo innanzitutto sulle norme che disciplinano la nomina dell’amministratore di sostegno, su quelle che regolano i suoi poteri e compiti e verificheremo assieme quando si può chiedere ed ottenere l’aiuto dell’amministratore di sostegno. Esploreremo poi il tema dell’eventuale compenso spettante all’amministratore per l’attività svolta. Come premessa generale occorre precisare che le funzioni di amministratore di sostegno sono svolte gratuitamente e non prevedono alcun compenso. In determinate circostanze però è prevista un’indennità e nell’articolo che segue faremo chiarezza sui casi in cui l’indennità spetti e sui soggetti obbligati a sostenere il pagamento di questa indennità.

Come si nomina l’amministratore di sostegno e suoi compiti

In base alla legge [1] se una persona non può, anche solo in parte o anche solo temporaneamente, provvedere a sé stessa a causa di una patologia o di un handicap fisico o psichico allora quella persona può essere assistita dall’amministratore di sostegno.

Spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona da assistere ha la residenza o il domicilio la scelta e la nomina dell’amministratore di sostegno.

Per ottenere la nomina [2] da parte del giudice tutelare occorre:

  • proporre ricorso presentato dalla stessa persona che ha bisogno di assistenza o dal suo coniuge, dal suo convivente, dai suoi parenti fino al quarto grado (cioè genitori o figli o nipoti o nonni o zii o cugini), dagli affini entro il secondo grado (cioè suoceri, o generi o nuore), dal suo tutore o curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali;
  • successivamente, in base al ricorso, il giudice tutelare emette decreto di nomina entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso; il giudice prende la sua decisione dopo aver sentito personalmente la persona da assistere e i suoi parenti e, se è necessario, potrà disporre tutti gli accertamenti, anche di natura medica.

Nel decreto con cui l’amministratore di sostegno viene nominato (che può essere sempre revocato o modificato), il giudice tutelare:

  • sceglierà come amministratore di sostegno preferibilmente la persona che gli è stata indicata dalla stessa persona che necessita di assistenza oppure sceglierà come amministratore di sostegno il coniuge non separato oppure il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella e, se questi soggetti mancano, un parente entro il quarto grado oppure un’altra persona idonea a svolgere l’incarico (un avvocato, un medico, ecc.);
  • indicherà le generalità dell’assistito e dell’amministratore di sostegno, la durata dell’incarico (che può essere anche senza scadenza), l’oggetto specifico dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno potrà compiere in nome e per conto dell’assistito (ad esempio ritirare la pensione presso l’ufficio postale o incassare eventuali canoni di affitto, provvedere al pagamento delle spese ordinarie di vitto, vestiario ecc.), gli atti che il beneficiario potrà compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore (ad esempio vendite di beni mobili), i limiti di importo delle spese che l’amministratore può periodicamente fare con gli importi di cui l’assistito ha la disponibilità, la periodicità (ad esempio mensile o bimestrale) con la quale l’amministratore sarà obbligato a riferire al giudice tutelare sulle attività svolte e sulle condizioni di vita del beneficiario.

Nel decreto di nomina il giudice tutelare stabilisce quale tipo di atti l’assistito non può compiere da solo

L’incarico di amministratore di sostegno può anche avere una scadenza fissata dal giudice

All’amministratore di sostegno spetta un compenso?

Passiamo ora verificare se il lavoro dell’amministratore di sostegno vada o meno ricompensato ed a carico di chi sia la remunerazione eventuale.

La legge [3] stabilisce innanzitutto che l’incarico è gratuito.

Perciò la persona che viene nominata amministratore di sostegno non deve attendersi alcun compenso per la funzione che svolgerà ed i connessi compiti.

Ma la legge [4] ha cura di precisare che il giudice tutelare, se glielo richiede lo stesso amministratore di sostegno, può attribuirgli un’equa indennità valutando a tal fine:

  • l’entità del patrimonio dell’assistito
  • e le difficoltà che nello svolgimento della sua funzione ha incontrato l’amministratore stesso.

E’ possibile perciò che l’amministratore di sostegno, nel momento in cui cessa dalla sue funzioni, presenti al giudice una richiesta per vedersi liquidato un compenso.

Perché sorga il diritto a percepire un’indennità, è necessario che l’amministratore dimostri al giudice che il patrimonio della persona assistita è rilevante (altrimenti nulla gli potrà essere riconosciuto) e che ha svolto compiti di una certa difficoltà (ad esempio gestire un’attività imprenditoriale).

Se l’amministratore di sostegno assiste un pensionato con pensione minima, non avrà comunque diritto ad indennità

Se l’amministratore di sostegno cura gli interessi di un benestante per aver diritto all’indennità dovrà dimostrare di aver assolto a compiti complessi.

Ma chi dovrà pagarla questa indennità se il giudice l’avrà riconosciuta con proprio decreto? Sarà obbligato a versarla lo stesso assistito oppure, nel caso in cui sia deceduto, i suoi eredi.

L’amministratore di sostegno può richiedere un’indennità

 
Pubblicato : 26 Agosto 2023 09:00