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Ladro scappa senza la refurtiva: è reato?

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(@mariano-acquaviva)
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C’è furto anche se il ladro non riesce ad assicurarsi il maltolto e fugge via? Quando c’è tentato furto e quando rapina impropria?

Esistono purtroppo molti modi di commettere un furto: sfilando il portafogli dalla tasca o dalla borsa; taccheggiando in un supermercato; forzando la portiera di un’auto per poi andare via con essa. In ogni caso, tutte le tipologie di furto sono caratterizzate dallo stesso evento: la privazione di un bene a danno del legittimo titolare. Ma cosa succede se il ladro scappa senza la refurtiva?

Consideriamo l’ipotesi del borseggiatore che, sorpreso nell’atto di infilare la mano nella tasca della vittima, si dia immediatamente alla fuga per non essere identificato o arrestato. Una condotta del genere è punibile?

Riflettiamo ora su un altro caso: quello del ladro che, introdottosi in casa altrui, all’arrivo inaspettato del proprietario lascia il malloppo e scappa via, spingendo violentemente la vittima per terra per non farsi acciuffare. Questa condotta costituisce reato? L’incriminazione può scattare anche nell’ipotesi in cui il ladro non abbia guadagnato nulla dalla sua azione? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.

Quando scatta il reato di furto?

Per la legge [1], il reato di furto scatta ogni volta una persona si impossessa di un bene altrui sottraendolo a chi legittimamente lo detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per altri.

Alcune specificazioni:

  • c’è reato anche se l’oggetto del furto è sottratto al soggetto che non è proprietario. Ad esempio, chi ruba l’auto alla persona che, a propria volta, l’ha presa in prestito, commette ugualmente furto anche se la sottrazione è avvenuta ai danni di chi non ne è formalmente il titolare;
  • oggetto del furto può essere solo un bene mobile (ivi comprese le energie, come ad esempio quella elettrica). Non si può quindi rubare una casa o un terreno;
  • il profitto di cui parla la legge va inteso nel senso di un qualsiasi vantaggio che il responsabile può trarre dalla sua condotta. Ciò significa che può essere punito per furto anche chi si appropria del bene altrui solo per sottrarlo al titolare e arrecargli così un disagio o un dispiacere.

Può essere punito il ladro che fugge senza refurtiva?

Può essere punito il ladro che scappa via senza la refurtiva? In linea di massima, sì. Distinguiamo a seconda delle diverse ipotesi.

Quando c’è furto tentato?

La legge punisce non solo il reato consumato ma anche quello tentato.

Per la precisione, si parla di “tentativo di reato” allorquando il crimine non è portato a compimento per fatti estranei alla volontà del reo.

È il classico caso del ladro che deve mollare tutto e scappare via perché il proprietario di casa è rientrato, perché l’antifurto ha dato l’allarme oppure perché stanno sopraggiungendo le forze dell’ordine.

In ipotesi del genere, il ladro va comunque punito, ma con una pena diminuita da un terzo ai due terzi [2].

Insomma: anche se il ladro non riesce ad assicurarsi la refurtiva, può comunque essere condannato a titolo di tentato furto.

Ladro scappa via: quando c’è rapina?

Secondo la Corte di Cassazione [3], il ladro che scappa senza refurtiva può rispondere perfino del delitto di rapina, se utilizza violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. Facciamo un esempio.

Marco, al rientro dal lavoro, sorprende un ladro in casa propria. Questi, colto in flagrante, lascia gli oggetti di valore che aveva raccolto nella federa di un cuscino e tenta di fuggire. Poiché Marco si trova proprio davanti alla porta e non sembra volersi spostare, gli sferra un forte pugno, così da farlo cadere a terra e poter scappare via.

In un’ipotesi del genere non si configura il reato di tentato furto bensì quello, molto più grave, di rapina.

Secondo la legge [4], c’è rapina ogni volta che il ladro, per raggiungere i suoi scopi, si avvale della violenza o della minaccia. La sanzione è la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il Codice penale, alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa rubata o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

Si parla in questi casi di “rapina impropria”, in cui si assiste a un capovolgimento dell’azione delittuosa: anziché servirsi della minaccia o della violenza per ottenere il bottino, ci si serve delle stesse per assicurarsi la refurtiva già sottratta oppure per evitare la cattura

Si ha rapina impropria quando il malvivente, già penetrato in casa e svaligiato l’appartamento, si trova davanti il proprietario a sbarrargli la strada e, per fuggire via, lo minaccia con un’arma oppure lo percuote.

Secondo la Cassazione, scatta la rapina impropria anche se la violenza o la minaccia servono non per mettere al sicuro la refurtiva bensì solamente per scappare via al fine di assicurarsi l’impunità.

Insomma: il ladro che scappa via senza refurtiva commettere il reato di rapina (impropria) se, per fuggire, adopera una condotta violenta o minacciosa contro un’altra persona.

 
Pubblicato : 15 Ottobre 2023 15:30