forum

L’adottato può cono...
 
Notifiche
Cancella tutti

L’adottato può conoscere le proprie origini?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
67 Visualizzazioni
(@adele-margherita-falcetta)
Post: 168
Honorable Member Registered
Topic starter
 

I casi in cui il figlio adottivo può avere accesso ai dati dei propri genitori biologici: bilanciamento tra opposti diritti ed esigenze.

In un’epoca caratterizzata da un crescente interesse verso la conoscenza delle proprie radici, la questione riguardante il diritto degli adottati di accedere alle informazioni sulle loro origini biologiche assume una rilevanza sempre più significativa.

La ricerca delle proprie origini è un percorso complesso che tocca numerosi aspetti: dal diritto alla privacy dei genitori biologici, alla necessità dell’adottato di colmare un vuoto nella propria storia personale. La normativa attuale, pur essendo un complesso intreccio di disposizioni nazionali e internazionali, tende a riflettere un crescente riconoscimento del diritto degli adottati di conoscere le proprie origini, tuttavia, rimangono notevoli differenze a livello legislativo tra i vari paesi.

L’adottato può conoscere le proprie origini? Se sì, in quali casi? Questo articolo, attraverso l’analisi delle norme vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali, cerca di delineare un quadro chiaro della situazione attuale, evidenziando come la questione sia intrisa di delicati bilanciamenti tra i diritti degli adottati e quelli dei genitori biologici.

I genitori adottivi possono conoscere l’identità biologica del figlio?

Il quadro legislativo italiano, specificamente la legge n.184 /1983 e le sue successive modifiche, stabilisce il diritto degli adottati di scoprire le loro origini, in particolare l’identità dei loro genitori biologici.

L’art. 28 della suddetta legge prevede che tali informazioni possano essere divulgate ai genitori adottivi, che esercitano la responsabilità genitoriale, ma solo con l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni e in presenza di motivi gravi e documentati. Il Tribunale si impegna a garantire che questa rivelazione sia accompagnata da un’adeguata preparazione e supporto per il minore. Inoltre, queste informazioni possono essere rese disponibili anche ai responsabili di strutture sanitarie in situazioni di emergenza o pericolo grave per la salute del minore. Si pensi al caso in cui sia necessario diagnosticare una malattia genetica, oppure occorra una donazione di midollo osseo per salvare il bambino da una grave patologia.

L’adottato adulto può accedere alle informazioni sui propri genitori?

L’adottato può richiedere informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici una volta raggiunti i venticinque anni di età, senza dover fornire alcuna giustificazione per tale richiesta.

Questa possibilità è estesa anche agli adottati più giovani, che abbiano compiuto i diciotto anni, a condizione che ci siano motivazioni serie e comprovate legate alla loro salute psicofisica.

La richiesta deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza dell’adottato. In questo processo, il Tribunale per i minorenni consulta varie persone e raccoglie informazioni sociali e psicologiche prima di autorizzare l’accesso alle notizie richieste. Tuttavia, questo diritto è limitato dal diritto della madre biologica di rimanere anonima, e l’accesso alle informazioni è vietato se la madre ha scelto di non essere nominata al momento della nascita. Infatti la normativa vigente permette alla madre di non identificarsi legalmente come tale e di affidare il neonato all’ospedale dove è avvenuto il parto, come stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 (cosiddetto parto anonimo). Questo provvedimento garantisce al bambino sia la cura necessaria sia la protezione legale. L’identità della madre è mantenuta confidenziale indefinitamente, e sull’atto di nascita del bambino viene indicato che è “nato da madre che non vuole essere nominata”.

Figli adottivi: la scelta di anonimato della madre può essere superata?

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 25 settembre 2012, ha sottolineato la necessità di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte, evidenziando che la legislazione italiana, a differenza di altri Paesi, viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) escludendo la possibilità di conoscere le proprie origini.

Con sentenza n. 278/2013, la Corte Costituzionale italiana ha concordato con questa valutazione, indicando un modello procedimentale per bilanciare il diritto all’anonimato della madre biologica con il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini. La Corte ha ritenuto necessario interpellare la madre biologica per verificare il suo consenso alla revoca dell’anonimato, tenendo conto anche del suo punto di vista.

La Corte di Cassazione, in diverse pronunce (ordinanza n.22497/2021; Sezioni Unite, sentenza n. 1946/2017), ha riaffermato che il diritto a conoscere le proprie origini è fondamentale per lo sviluppo della personalità e dell’identità individuale. Ha inoltre distinto questo diritto dall’accesso alle informazioni sanitarie sulla madre biologica, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della madre e prima della sua morte, purché sia garantito l’anonimato.

I figli adottivi possono conoscere l’identità di fratelli e sorelle biologici?

Abbiamo visto che, se pure a certe condizioni, l’adottato può conoscere le proprie origini.

Va aggiunto che la Corte di Cassazione (ordinanza n.22497/2021) ha chiarito che l’adottato ha diritto di conoscere non solo l’identità dei genitori biologici, ma anche quella di eventuali fratelli e sorelle biologici adulti. Questo richiede un procedimento giurisdizionale che assicuri la riservatezza e il rispetto della dignità di queste persone, includendo la possibilità di ottenere il loro consenso all’accesso alle informazioni o di accettare un eventuale rifiuto, che impedisce l’esercizio di questo diritto.

 
Pubblicato : 26 Gennaio 2024 19:00