La vecchia procura resta valida in caso di morte o incapacità della parte?
Se l’avvocato non dichiara al giudice che il proprio cliente è deceduto il processo prosegue con il vecchio mandato? Cos’è l’ultrattività della procura?
La giustizia italiana è nota per la sua lentezza: un procedimento può durare anni, talvolta perfino decenni. È quindi più che possibile che una delle parti, nel frattempo, muoia senza nemmeno aver avuto la soddisfazione di leggere la sentenza finale. In un caso del genere, il processo può proseguire ugualmente oppure deve necessariamente interrompersi in attesa dell’intervento degli eredi? La vecchia procura resta valida in caso di morte o incapacità della parte? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.
Morte o incapacità della parte: il processo va avanti?
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di avvocato, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento da parte di quest’ultimo comporta che il difensore continui a rappresentare la parte, nella causa, come se l’evento stesso non si fosse mai verificato.
L’avvocato Cicerone assiste Carlo in una controversia condominiale. Durante il processo Carlo muore. L’avvocato potrà proseguire la causa come se il suo assistito non fosse deceduto.
L’interruzione del processo non è quindi automatica ma attivabile solamente su volontà dell’avvocato che decide di dichiarare l’evento interruttivo al giudice.
Secondo la Corte di Cassazione [1], la procura conferita al difensore si considera valida per tutta la residua durata del processo. Si tratta della cosiddetta “ultrattività del mandato difensivo”.
In questo senso anche la giurisprudenza più recente [2], secondo cui la procura del difensore resta valida anche dopo il decesso della parte assistita.
La Corte di Cassazione specifica che l’omessa dichiarazione o notifica dell’evento (morte o sopravvenuta incapacità) ad opera del difensore fa sì che quest’ultimo continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato.
Ultrattività della procura: quando non vale?
L’ultrattività della procura non interviene solo in determinati casi:
- qualora nel giudizio si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace;
- se l’avvocato dichiara l’evento interruttivo direttamente in udienza, oppure lo notifica alle altre parti;
- se, essendo contumace la parte deceduta o diventata incapace, l’evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario [3].
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