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La Tari si paga anche se non abito nell’immobile?

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(@angelo-forte)
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Possiedo un intero edificio composto da tre distinte unità immobiliari e risiedo in una di esse assieme a mia moglie con cui sono comproprietario di tutte e tre le unità. Il comune chiede solo a me di pagare la Tari sull’unità in cui abito e solo a mia moglie di pagare la Tari sulle altre due unità non abitate. Poi calcola in due gli occupanti anche delle due unità non abitate. E’ corretto?

Innanzitutto occorre precisare, come insegna la Corte di Cassazione (sentenza n. 11.130 del 2021) che la Tari

  • è dovuta dal contribuente, in base alla legge n. 147 del 2013 (commi da 641 a 668), quando si ha il possesso di un immobile o di un’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti (il possesso, giuridicamente parlando e ai fini della Tari, sussiste anche quando si è proprietari dell’immobile senza abitarlo e perciò l’imposta è dovuta dal proprietario anche per gli immobili a disposizione non abitati);
  • è dovuta quando esiste un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quando il contribuente, anche solo potenzialmente, se ne può servire sulla base di indici presuntivi (cioè in base all’occupazione di locali ed aree e tenendo conto della quantità e qualità di rifiuti che ordinariamente ed in astratto quei locali e quelle aree possono produrre);
  • è dovuta, nel caso in cui vi siano più proprietari dell’immobile o degli immobili da tassare, in solido tra loro (comma 642 della legge n. 147 del 2013): ciò vuol dire che il singolo comproprietario è tenuto a pagare l’intera imposta sull’immobile tassato e non soltanto l’importo corrispondente alla sua quota di proprietà (quindi nei confronti del comune in cui sono situati i suoi immobili, lei è tenuto a pagare l’intero importo dovuto su tutti gli immobili ed allo stesso modo sua moglie è tenuta a pagare l’intero importo dovuto su tutti gli immobili tassati; immagino quindi che per comodità il comune emetta gli avvisi di pagamento attribuendo il pagamento dell’intero importo di un immobile a lei e l’intero importo del pagamento di altri immobili a sua moglie, ma se lei non pagasse la Tari sull’immobile che il comune ha iscritto in bolletta solo a suo nome, il comune potrebbe poi tranquillamente chiedere il pagamento dell’intero importo anche a sua moglie e viceversa).

Questo vuol dire che la Tari deve essere pagata:

  • anche se il contribuente che ne sia possessore e proprietario non vive stabilmente nell’immobile (come accade per tutti gli immobili tenuti a disposizione e non locati), a condizione che esista un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
  • anche se il contribuente non si serve, per uno o più o per tutti gli immobili posseduti, del servizio di raccolta e smaltimento.

Fatte queste premesse occorre dire che la Tari, come prevede la legge (comma 645 della legge n. 147 del 2013) viene applicata alle singole unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Pertanto nel suo caso (come in tutti i casi del genere) correttamente il comune applica l’imposta non sull’intero edificio, ma sulle singole unità immobiliari che lo costituiscono che sono iscritte in catasto come entità autonome (dotate di numero subalterno differente l’una dall’altra).

Quindi lei e sua moglie non state pagando per un intero edificio abitato da sei persone, ma per le singole unità immobiliari che sono autonomamente e singolarmente tassabili perché ne siete i comproprietari e perché la Tari è dovuta anche per gli immobili a disposizione (infatti il possesso dei locali, che è uno dei presupposti per l’applicazione della Tari, dal punto di vista giuridico esiste anche se il proprietario non abita stabilmente il locale e non vi ha la residenza anagrafica).

Escluso l’immobile in cui risiedete e per cui il comune emette bolletta indicando in due i soggetti occupanti, il problema del numero degli occupanti si pone allora per gli immobili a disposizione (per i quali la presenza di arredi oppure dell’allaccio anche ad una sola delle utenze dei servizi locali, costituiscono per il regolamento del comune di presunzione che vi sia l’occupazione effettiva e l’attitudine a produrre rifiuti).

La legge (comma 659 e 660 della legge n. 147 del 2013) dà facoltà ai comuni di prevedere riduzioni ed esenzioni della tariffa Tari per le unità immobiliari che abbiano un unico occupante e per le abitazioni tenute a disposizione ed eventuali altre riduzioni ed esenzioni.

Questo vuol dire che la legge dà il potere al singolo comune di decidere se concedere o no esenzioni o riduzioni della Tari per le unità immobiliari con unico occupante o tenute a disposizione (cioè non abitate dal contribuente).

Nel calcolo della tariffa Tari relativa agli immobili a disposizione, i comuni non conoscono il numero degli occupanti perché si tratta di immobili in cui il proprietario o i proprietari non hanno la residenza.

Perciò, in questi casi, i comuni applicano una presunzione (e sono autorizzati a farlo come hanno riconosciuto diverse sentenze che si sono pronunciate a riguardo).

Il regolamento Iuc del comune (contenente anche la disciplina della Tari dall’articolo 30 al 45) stabilisce a questo riguardo che:

  • sia la quota fissa che la quota variabile della tariffa Tari per le utenze domestiche è calcolata tenendo conto del numero degli occupanti (articolo 36 del regolamento comunale);
  • per gli immobili tenuti a disposizione dei cittadini residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello risultante dalla tabella riportata nell’articolo 37 del regolamento (la tabella specifica che se la superficie del locale è fino a mq. 49 si presume un occupante, se la superficie è compresa tra 50 e 98 mq si presumono due occupanti e così via).

Il regolamento comunale quindi stabilisce che il numero degli occupanti di un immobile tenuto a disposizione sia quello che il contribuente stesso comunica al comune e, solo se il contribuente non abbia comunicato nulla, si debba applicare la tabella presuntiva contenuta nell’articolo 37.

Quindi, riassumendo:

  • consiglio a lei e a sua moglie di recarvi presso l’ufficio comunale Tari e, sulla base dell’articolo 37 del regolamento comunale, comunicare formalmente (con apposita dichiarazione) il numero degli occupanti degli immobili tenuti a disposizione (cioè quelli in cui non avete la residenza anagrafica); chiaramente il numero non può essere zero perché voi avreste diritto all’esenzione totale dalla Tari solo se gli immobili a disposizione fossero del tutto privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (così stabilisce l’articolo 41 a) del regolamento comunale), né sono previste altre riduzioni di tariffa dal regolamento; perciò il numero di occupanti che potreste dichiarare per gli immobili a disposizione è uno (vi consiglio di esibire, se esistenti, le bollette dei consumi di acqua o energia elettrica o gas che comprovino la vostra dichiarazione): a quel punto il comune potrà o prendere atto della vostra dichiarazione ed emettere i futuri avvisi di pagamento della Tari per le unità immobiliari a disposizione calcolando l’imposta tenendo conto di un occupante per ognuna delle unità a disposizione, oppure non tenerne conto e continuare a presumere, nonostante vostra dichiarazione contraria, che gli occupanti siano due; se così accadesse, e se esistessero prove solide a sostegno della dichiarazione di singolo occupante – le bollette dei consumi come dicevo in precedenza – non rimarrebbe altro da fare che impugnare i futuri avvisi di liquidazione della Tari in modo tale che sia il giudice tributario a valutare se sia corretto nel caso specifico attribuire il numero di due occupanti ad unità immobiliari a disposizione per le quali il contribuente ha dichiarato essere uno l’occupante corredando la dichiarazione da prove documentali idonee.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 9 Settembre 2023 07:00