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La seconda casa è pignorabile?

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(@angelo-forte)
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Se e quando il secondo appartamento di proprietà può essere oggetto di pignoramento da parte del Fisco

Molti di noi, almeno una volta nella vita, hanno avuto a che fare con il peso dei debiti. Un peso non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista psicologico, soprattutto se occorre mantenere una famiglia. Ci si chiede, in questi casi, se i nostri beni potranno essere pignorati ed il pensiero corre subito alla prima casa, cioè alla casa in cui il debitore vive con i propri cari. Ma il problema si pone anche per le cosiddette seconde case che, in tantissimi casi, sono appartamenti acquistati con enormi sacrifici dai genitori per i propri figli. Sorge spontanea allora la domanda: la seconda casa è pignorabile?

La legge [1] stabilisce che il debitore risponde dei propri debiti con tutti i propri beni, presenti e futuri. Questo significa che se la legge stessa non prevede delle eccezioni, allora tutti i tuoi beni (mobili, compresi denaro e crediti, ed immobili) possono essere aggrediti dai creditori, cioè possono essere pignorati e messi all’asta in modo che il creditore possa soddisfarsi sul ricavato della loro vendita.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione:

  • non può pignorare alcun immobile del debitore se il debito non supera i 120.000 euro [2];
  • può pignorare gli immobili di proprietà del debitore, diversi da quello ad uso abitativo, in cui il debitore risiede anagraficamente, se il debito supera i 120.000 euro e dopo aver atteso sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile [3].

Riassumendo: se possiedi una seconda casa oltre a quella in cui abiti ed in cui risiedi anagraficamente, questa potrà essere pignorata solo se:

  • il tuo debito con il Fisco superi i 120.000 euro;
  • non avrai estinto il tuo debito dopo il decorso di sei mesi da quando sulla seconda casa è stata iscritta ipoteca (ipoteca che è obbligatoria se il debito supera i 20.000 euro).

La normativa definisce la procedura che l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve seguire prima di poter pignorare un bene, anche immobile, di proprietà del debitore.

Il creditore deve notificarti un avviso di accertamento, mentre non è più necessaria la notifica della cartella di pagamento tranne che per il versamento:

  • delle violazioni del Codice della Strada;
  • del bollo auto.

Nell’avviso di accertamento c’è l’avvertimento che se non avviene il pagamento del dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica, saranno avviate le procedure esecutive compreso il pignoramento.

Se ti trovi in questa difficile circostanza sappi che:

  • se il tuo debito non supera i 1.000 euro, prima del pignoramento dovrai obbligatoriamente ricevere un altro avviso con posta ordinaria che ti chiederà di metterti in regola e, solo dopo centoventi giorni da questo avviso, potrà essere eseguito il pignoramento dei tuoi beni;
  • in ogni caso (anche quando il tuo debito supera i 1.000 euro), l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà avvisarti di aver preso in carico dal creditore il tuo debito che non sei stato in grado di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
  • puoi sempre evitare il pignoramento chiedendo la rateizzazione delle somme dovute: sarà possibile presentare l’istanza all’Ader dopo che l’ente di riscossione ti avrà inviato l’avviso di presa in carico del tuo debito.

La rateizzazione dei debiti fiscali impedisce il pignoramento

Se il tuo debito fiscale è relativo all’Iva e non supera i 1.000 euro, allora dopo l’avviso di accertamento, e prima di subire il pignoramento, riceverai:

  • un avviso bonario per metterti in regola;
  • poi, un avviso di presa in carico del tuo debito da parte dell’Agenzia della riscossione: dopo quest’ultimo avviso potrai presentare istanza di rateizzazione all’ex Equitalia per evitare il pignoramento.
 
Pubblicato : 20 Marzo 2023 19:00