La responsabilità penale dei minorenni
I minori di 18 anni sono imputabili? Come funziona il sistema giudiziario per i giovani che commettono reati? Quando si applicano le misure di sicurezza?
Anche i minorenni rispondono dei propri crimini, purché abbiano compiuto 14 anni. Al di sotto di questa soglia, i minori non sono imputabili, nel senso che non possono essere sottoposti a processo penale. In caso di reati particolarmente gravi è invece sempre possibile condannarli a scontare una misura di sicurezza (libertà vigilata o affidamento in comunità), ma non possono mai andare in carcere. È così che funziona, in estrema sintesi, la responsabilità penale dei minorenni.
Anche quando sono processati perché hanno compiuto 14 anni, la legge prevede che il giudizio si svolga in modo tale da poter arrecare il minor pregiudizio possibile all’imputato. Tanto è dimostrato dalla possibilità di accedere alla messa alla prova per qualsiasi tipo di reato, anche per il più grave, e di poter ottenere il perdono giudiziale. Ma procediamo con ordine.
I minorenni sono imputabili?
L’imputabilità (per tale dovendosi intendere la capacità di intendere e di volere) è alla base di ogni processo penale. Per legge, infatti non può essere condannato chi, al momento del compimento del fatto, non era in grado di comprendere la portata delle proprie azioni.
Si pensi, ad esempio, al malato di mente oppure alla persona che è stata drogata contro la sua volontà: in casi del genere il soggetto non potrebbe essere ritenuto responsabile dell’eventuale crimine commesso.
Secondo la legge, tutti i minorenni che non hanno compiuto i 14 anni non sono imputabili, nel senso che non possono rispondere del reato eventualmente compiuto.
Al contrario, chi ha raggiunto questa fatidica soglia può essere incriminato, ma verrà giudicato da un apposito tribunale (quello “per i minorenni”, appunto) beneficiando, in ogni caso, di uno sconto di pena.
I minorenni sono quindi imputabili, purché abbiano compiuto 14 anni.
Cos’è il Tribunale per i minorenni?
Il Tribunale per i minorenni (o meglio, a seguito della riforma Cartabia, il “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”) è quel giudice “speciale” che si occupa di valutare la responsabilità penale dei minori imputabili che hanno compiuto almeno 14 anni.
Il Tribunale per i minorenni è a composizione “mista”, nel senso che ne fanno parte sia giudici togati (che hanno superato un regolare concorso in magistratura) che onorari, scelti tra esperti di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia.
Il Tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da coloro che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni; ciò significa che la sua competenza permane anche se l’imputato, nel frattempo, è diventato maggiorenne.
Come funziona il processo minorile?
Il processo minorile segue regole un po’ particolari che servono a proteggere l’imputato da condanne che possano pregiudicarlo per tutta la vita.
Per questa ragione, al minore responsabile di un reato è concesso di accedere a un percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale che prende il nome di “messa alla prova”.
In pratica, l’imputato minorenne può chiedere al giudice di sospendere il corso del procedimento per seguire un programma concordato con gli operatori dei servizi sociali minorili al termine del quale, se il tribunale lo riterrà “recuperato”, potrà emettere una sentenza con cui dichiara estinto il reato.
La peculiarità della messa alla prova è che può essere chiesta anche per reati molto gravi, come ad esempio per lo spaccio di droga.
Il processo minorile presenta però altre particolarità favorevoli all’imputato. Il giudice può infatti disporre sentenza di non luogo a procedere tutte le volte in cui:
- il reato, pur essendo stato commesso, è di scarsa importanza (irrilevanza penale del fatto);
- il crimine compiuto è sanzionato con pena non superiore ai due anni, se ritiene che l’imputato si asterrà dal commetterne altri in futuro (perdono giudiziale);
- pur avendo compiuto i 18 anni, viene accertata l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato, ad esempio per via della sua profonda immaturità.
Inoltre, come anticipato in premessa, anche nel caso di condanna l’imputato minorenne ha sempre diritto a uno sconto di pena. Ciò significa che, a parità di reato commesso, egli non potrà mai essere condannato allo stesso modo di un maggiorenne.
Infine, va precisato che nel processo minorile non sono ammessi riti alternativi come quello del patteggiamento e del decreto penale di condanna; nemmeno è possibile che la vittima si costituisca parte civile per chiedere il risarcimento.
La responsabilità penale del minore di 14 anni
Il minore di 14 anni non è imputabile; pertanto, non può essere processato né condannato alla reclusione.
Tuttavia, la legge stabilisce che se il minorenne non imputabile dimostra di essere socialmente pericoloso, può essere costretto a scontare una misura di sicurezza, e cioè un periodo di tempo:
- in libertà vigilata, osservando le prescrizioni impartite dal giudice (ad esempio, non allontanandosi dal Comune di residenza senza avvisare i carabinieri oppure avendo il divieto di frequentare bar e luoghi ove si vendono alcolici);
- in comunità (ex riformatorio giudiziario), ma solo per i reati più gravi. La misura consiste nel ricovero del minore in una struttura pubblica o autorizzata allo scopo di impedirgli la libera circolazione e garantirgli una vigilanza continuativa.
Le misure di sicurezza sono provvedimenti adottati per “rieducare” il minorenne ritenuto socialmente pericoloso, rispondendo così ad esigenze di prevenzione sociale.
Il giudice competente è il magistrato di sorveglianza, che stabilisce durata e modalità dell’esecuzione della misura.
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