La polizia può perquisire locali condominiali?
Si possono perquisire le parti comuni del condominio? A chi va mostrato il decreto di autorizzazione del magistrato? Chi può opporsi alla perquisizione?
Le forze dell’ordine possono effettuare perquisizioni ogni volta che sono autorizzate dal magistrato oppure quando v’è estrema urgenza di ricercare cose o tracce pertinenti al reato che, altrimenti, andrebbero disperse. Con il presente articolo ci soffermeremo su un aspetto particolare della questione: vedremo cioè se la polizia può perquisire locali condominiali.
Sono comuni gli immobili che appartengono, pro quota, a tutti i condòmini. Pertanto, perquisire un locale comune (la portineria, la sala destinata alle assemblee, ecc.) significa fare ingresso in un immobile di proprietà privata in comunione tra più persone. Per fare ciò, occorrono autorizzazioni particolari? A chi va esibito il mandato? Approfondiamo l’argomento.
In cosa consiste la perquisizione?
La perquisizione è l’attività di ricerca del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, posta in essere dalle forze dell’ordine al ricorrere di determinate condizioni.
Quando si può perquisire?
La perquisizione è legittima solamente se:
- è autorizzata dall’autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) [1];
- ricorrono condizioni d’urgenza che ne rendono indispensabile l’esecuzione anche in assenza del permesso del magistrato competente. È il caso della perquisizione compiuta in occasione dell’arresto in flagranza, di evasione oppure di esecuzione di un provvedimento che dispone la custodia cautelare o la carcerazione [2].
Nei casi d’urgenza, dunque, la polizia può perquisire anche senza mandato, cioè senza il consenso dell’autorità giudiziaria, la quale dovrà però essere tempestivamente avvisata delle operazioni compiute.
Per la precisione, la polizia deve trasmettere entro 48 ore il verbale delle operazioni compiute al pubblico ministero. Il pm, nelle 48 ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.
Si possono perquisire le parti comuni del condominio?
Le parti comuni del condominio appartengono pro quota a tutti i proprietari dell’edificio; è il caso dell’androne, del tetto, del lastrico solare, delle scale, del parcheggio, ecc.
All’interno di questi beni comuni possono anche esservi dei veri e propri locali, come ad esempio quello ove i condòmini si riuniscono per le assemblee, dove c’è la caldaia oppure l’alloggio sfitto del portiere.
È legale la perquisizione nelle parti comuni dell’edificio e, nello specifico, quella all’interno dei locali condominiali?
Sul punto la legge non fa distinzioni di sorta: al ricorrere delle condizioni sopra elencate, la polizia può entrare in qualsiasi luogo di privata dimora, anche nei locali comuni di un edificio condominiale.
Poco importa, quindi, che le parti condominiali siano riconducibili alla proprietà di molteplici persone (i condòmini): la perquisizione è legittima anche se i titolari sono più di uno.
Perquisizione condominio: a chi mostrare il mandato?
Come anticipato, quando non occorre procedere d’urgenza la polizia può effettuare la perquisizione solo se autorizzata dal decreto dell’autorità giudiziaria, il quale deve essere esibito prima di compiere l’operazione.
Cosa succede quando bisogna perquisire una parte comune del condominio? A chi va mostrato il mandato?
Ebbene, secondo la legge [2], all’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione deve essere consegnata all’indagato, se presente, e a chi abbia la disponibilità del luogo.
Se queste persone sono assenti, la copia è consegnata a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
Insomma: se la polizia intende effettuare una perquisizione in un locale condominiale, deve esibire il mandato al condomino indagato oppure, in alternativa:
- a qualunque condomino presente sul posto, in qualità di comproprietario;
- all’amministratore, in qualità di rappresentante legale dell’edificio;
- al portiere dello stabile.
E se nel locale condominiale non vi fosse assolutamente nessuno? Si immagini il caso della polizia che, dovendo perquisire tutto il pianterreno del fabbricato (androne, cortile e scale), riesca a compiere le operazioni senza trovare nessuno, in quanto l’edificio è semi-disabitato e il portone aperto.
Ebbene, l’assenza dei soggetti a cui andrebbe esibito il mandato non potrebbe sicuramente impedire alle forze dell’ordine di eseguire l’accesso, con la conseguenza che, se non c’è nessuno nel locale condominiale, la perquisizione avrebbe comunque luogo.
In questo caso, però, la polizia avrà cura di avvisare l’indagato o, in alternativa, almeno uno dei condòmini oppure l’amministratore della perquisizione già avvenuta.
Condominio: chi può fare opposizione alla perquisizione?
La riforma Cartabia [3] ha previsto che è possibile proporre opposizione contro il decreto con cui il pm autorizza oppure convalida la perquisizione già effettuata dalla polizia giudiziaria (salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro) [4].
Nel caso di perquisizione avvenuta in un locale condominiale si deve ritenere che i soggetti legittimati a proporre opposizione siano:
- il condomino indagato/imputato;
- ogni altro condomino, in qualità di comproprietario della parte comune.
L’opposizione va proposta entro dieci giorni dal momento in cui è stata eseguita la perquisizione oppure, nel caso di attività eseguita d’urgenza dalla polizia, dalla data in cui si è avuta conoscenza del decreto di convalida.
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