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La polizia può geolocalizzare una persona?

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(@angelo-greco)
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Approfondiamo i limiti legali sulla geolocalizzazione e l’autorizzazione del giudice per il pedinamento elettronico.

La geolocalizzazione da parte della polizia giudiziaria solleva importanti questioni in materia di diritti fondamentali e privacy. Una sentenza della Cassazione del 14 aprile affronta questo delibato argomento e spiega se la polizia può geolocalizzare una persona acquisendo i tabulati delle telefonate fatte con il suo cellulare. In questo articolo, analizzeremo i limiti legali imposti sul pedinamento elettronico e il ruolo del giudice nell’autorizzare tale pratica.

La polizia giudiziaria può geolocalizzare un cittadino con il suo cellulare?

No, la polizia giudiziaria non può geolocalizzare un cittadino attraverso il suo cellulare se non ha chiesto prima l’autorizzazione del giudice. Questo perché i diritti fondamentali e la privacy degli individui devono essere tutelati e rispettati.

Quali sono i diritti fondamentali coinvolti nella geolocalizzazione?

I diritti fondamentali coinvolti nella geolocalizzazione includono il diritto alla segretezza delle comunicazioni, sancito dall’articolo 15 della Costituzione, e il diritto alla protezione dei dati personali, che riguarda anche il tempo e il luogo delle comunicazioni.

La violazione di tali diritti implica l’impossibilità di utilizzare le prove così acquisite nel corso del processo penale ai fini di una eventuale condanna dell’imputato. 

Qual è il ruolo del giudice nella geolocalizzazione?

Solo il giudice ha il potere di chiedere i tabulati delle conversazioni telefoniche del soggetto indagato e quindi autorizzare la sua geolocalizzazione. Ma lo deve fare attraverso un decreto motivato. Il suo intervento serve a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e a controllare l’accesso ai dati esterni al traffico telefonico.

Poniamo il caso di Tizio, sospettato di appalti truccati e abuso d’ufficio. La polizia giudiziaria decide di geolocalizzarlo per individuare il suo luogo di presenza durante gli atti incriminati. Tuttavia, la geolocalizzazione avviene senza l’autorizzazione del giudice rendendo le prove raccolte inutilizzabili in un processo.

Quali sono le conseguenze se la polizia giudiziaria geolocalizza senza l’autorizzazione del giudice?

Se la polizia giudiziaria geolocalizza senza l’autorizzazione del giudice, le prove raccolte sono considerate inutilizzabili e non ammissibili in un processo. Nel caso di Tizio, le informazioni ottenute dalla geolocalizzazione non sarebbero utilizzabili per dimostrare la sua colpevolezza.

Cosa stabilisce il decreto legge 132/21 riguardo la geolocalizzazione?

Il decreto legge 132/21 stabilisce che l’acquisizione dei tabulati telefonici, che consentono il pedinamento elettronico, deve essere autorizzata da un decreto motivato del giudice. Questa disposizione protegge gli individui dall’accesso abusivo ai loro dati personali.

La sentenza C-746/18 della Corte di giustizia europea sancisce l’importanza della tutela dei dati personali e della privacy nell’ambito della data retention. Tale sentenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i diritti degli individui e influenza le leggi nazionali, come il decreto legge 132/21, che regolamentano l’acquisizione dei tabulati telefonici e il pedinamento elettronico.

Cosa si intende per “dati esterni al traffico telefonico”?

I dati esterni al traffico telefonico comprendono tutte le informazioni che non riguardano direttamente il contenuto delle comunicazioni, come la posizione geografica del telefono, il tempo e la durata delle chiamate, e le celle telefoniche a cui il dispositivo si collega.

In che modo la geolocalizzazione incide sulla sfera privata dell’individuo?

La geolocalizzazione può incidere sulla sfera privata dell’individuo, in quanto permette di ricostruire i suoi spostamenti, le sue abitudini e, di conseguenza, può rivelare informazioni sulla sua vita privata. È per questo motivo che i dati della geolocalizzazione sono considerati sensibili e richiedono l’autorizzazione del giudice per essere acquisiti.

Immaginiamo il caso di Sempronio, un cittadino che viene pedinato elettronicamente dalla polizia giudiziaria tramite la geolocalizzazione del suo cellulare. Senza il consenso del giudice, l’intervento della polizia violerebbe il diritto alla privacy di Sempronio e qualsiasi informazione raccolta in questo modo sarebbe inammissibile in un’eventuale azione legale.

 
Pubblicato : 18 Aprile 2023 17:30