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La polizia può avvalersi di veggenti e sensitivi?

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(@mariano-acquaviva)
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Visioni, profezie e contatti con gli spiriti dell’aldilà: le forze dell’ordine possono farsi aiutare dai medium nello svolgimento delle investigazioni?

Per portare a termine le indagini la polizia si avvale di numerosi strumenti, come ad esempio di ispezioni, perquisizioni e intercettazioni. Ci sono però delle volte in cui, nonostante i potenti mezzi tecnologici, gli inquirenti brancolano nel buio. In casi del genere, la polizia può avvalersi di veggenti e sensitivi?

Le cronache giudiziarie d’oltreoceano ci restituiscono spesso casi nei quali le forze dell’ordine hanno fatto ricorso ai medium per individuare persone scomparse. Un modo di fare del genere è legale in Italia? Vediamo cosa dice la legge.

Mezzi di prova e di ricerca della prova: differenze

La legge distingue tra i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova: i primi sono le prove in senso stretto (testimonianza, esame delle parti, confronto, perizia tecnica, documenti, ecc.), cioè gli strumenti idonei a dimostrare un fatto o una circostanza; i secondi servono, invece, a “catturare” le prove, cioè a cercarle e a farle entrare nel processo penale: ne sono un tipico esempio la perquisizione e l’intercettazione.

La polizia può ricorrere ai medium?

La legge non fa alcuna menzione di veggenti e sensitivi tra gli “strumenti” di cui può avvalersi la polizia durante lo svolgimento delle investigazioni.

La ragione di tale scelta è piuttosto ovvia: i metodi a cui fanno ricorso i medium non sono scientifici e, pertanto, non possono essere presi in considerazione dalla legge.

Tutt’al più, veggenti e sensitivi possono essere sentiti in qualità di persone informate sui fatti, ad esempio se hanno assistito alla commissione del crimine oppure se possono fornire altre informazioni utili perché presenti personalmente durante un certo evento significativo per le indagini.

In pratica, la legge non contempla il ricorso della polizia a persone dotate di poteri paranormali. Ciò però non significa che sia assolutamente proibito avvalersi delle loro capacità. Vediamo perché.

Cos’è l’atipicità dei mezzi di ricerca della prova?

Sebbene sia previsto espressamente solo per i mezzi di prova, molti giuristi ritengono che anche per quanto riguarda i mezzi di ricerca della prova valga il cosiddetto principio di atipicità. Cosa vuol dire?

Significa che le forze dell’ordine, nello svolgimento delle investigazioni, possono avvalersi anche di strumenti “poco ortodossi”, cioè di mezzi non previsti dalla legge ma comunque idonei a raggiungere lo scopo.

Per la precisione, la legge dice che, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. In queste ipotesi, il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova [1].

Ad esempio, la giurisprudenza [2] ha ritenuto che le videoregistrazioni eseguite dalla polizia in luoghi esposti al pubblico (balconi, terrazze, ecc.) rientrano nella categoria delle prove atipiche.

Ebbene, si ritiene che, così come siano ammissibili prove atipiche, lo siano anche mezzi di ricerca atipici, cioè non previsti dalla legge.

In questo senso, l’aiuto di veggenti e sensitivi potrebbe essere inquadrato all’interno dell’attività d’investigazione atipica, non contemplata dall’ordinamento giuridico ma, non per questo, illegale.

Cosa succede se la polizia si fa aiutare da sensitivi?

Tanto chiarito, bisogna ora capire in che modo veggenti e sensitivi possono essere d’aiuto alle forze dell’ordine.

Sicuramente, non sarebbero valide le informazioni riferite agli inquirenti sulla base di “visioni” o presunti contatti con gli spiriti dell’aldilà: la testimonianza è infatti ammissibile solo se una persona può raccontare ciò che ha visto con i propri occhi.

Sarebbe quindi assolutamente impossibile accusare una persona di aver commesso un reato solamente perché questa è la percezione del medium.

Nemmeno sarebbe possibile chiedere al giudice un decreto di autorizzazione alla perquisizione domiciliare solamente sulla base di quanto asserito dalla profezia di un veggente.

Al contrario, la polizia potrebbe avvalersi dell’ausilio di sensitivi per trovare una persona scomparsa, il cadavere della vittima oppure un importantissimo oggetto che rappresenta il corpo del reato (la pistola con cui è stato esploso il colpo, ad esempio).

In ipotesi del genere non sembra configurarsi alcuna violazione di legge, visto che la polizia acquisirebbe una prova a tutti gli effetti, seppur aiutata da persone non propriamente qualificate.

D’altronde, il medium che aiuta la polizia nella sua attività di ricerca delle prove è sostanzialmente equiparabile a un informatore, cioè al “confidente” che, anche dietro pagamento, fornisce informazioni alle forze dell’ordine.

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo quindi affermare che la polizia può farsi aiutare da veggenti e sensitivi, essendo sostanzialmente libera di svolgere le investigazioni come meglio crede, purché ovviamente non violi la legge ledendo i diritti di altre persone.

Ciò che conta è infatti il risultato; pertanto, se una prova viene rintracciata attraverso i metodi tradizionali d’indagine oppure con l’aiuto di un medium, poco importa.

 
Pubblicato : 3 Settembre 2023 11:00