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La pensione di reversibilità si eredita?

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(@angelo-greco)
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Se la vedova muore, la pensione di reversibilità che prendeva dal marito va ai suoi figli? Chi sono gli eredi della pensione di reversibilità?

Immaginiamo una donna che percepisca la pensione di reversibilità del marito deceduto diversi anni prima. Con la morte della donna, a chi andrà a finire l’assegno dell’Inps? Ne avranno diritto i figli? La pensione di reversibilità si eredità? La questione è stata chiarita dalla Cassazione (ordinanza 22 maggio 2024 n. 14287).

Vediamo innanzitutto a chi spetta la pensione di reversibilità e poi verifichiamo se, alla morte del percettore, i suoi eredi possano ottenerla al suo posto.

Chi sono gli eredi a cui spetta la pensione di reversibilità?

Chiariamo innanzitutto che la pensione di reversibilità non viene attribuita a titolo ereditario. Essa spetta per il semplice rapporto di familiarità col defunto. Dunque ne ha diritto anche chi rinuncia all’eredità.

La legge parla, in generale di pensione ai superstiti e la distingue in due sottocategorie:

  • pensione di reversibilità: è riconosciuta quando il de cuius, al momento del decesso, era già pensionato;
  • pensione indiretta: è riconosciuta quando il de cuius, al decesso, non era pensionato ma aveva perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

La pensione di reversibilità spetta:

  • al coniuge a condizione che non contragga nuovo matrimonio, poiché, in tal caso, avrà soltanto diritto ad un assegno una tantum, pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio;
  • alla parte dell’unione civile;
  • al coniuge separato;
  • al coniuge divorziato solo se titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • ai figli minorenni;
  • ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Che succede se muore il coniuge che percepiva la reversibilità?

Torniamo ora al quesito da cui siamo partiti e verifichiamo se la pensione di reversibilità, una volta percepita da uno degli aventi diritto, si eredita nel caso in cui anche questi dovesse morire.

Secondo la Cassazione, la pensione di reversibilità spettante ad un genitore non può essere ulteriormente attribuita agli eredi di quest’ultimo (ad esempio ai suoi figli). Se così non fosse, si innescherebbe una catena potenzialmente infinita, poiché il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti col defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l’ulteriore trasmissibilità di tale diritto.

Pertanto, alla morte del genitore titolare di pensione diretta, un figlio, se ne ha i presupposti, ha diritto, in concorso con il genitore superstite ad una quota della pensione di riversibilità, dovendosi invece escludere che, alla morte del genitore (nel caso all’esame della Cassazione, la madre), la pensione di riversibilità ad essa spettante venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultima.

Reversibilità al coniuge separato o divorziato

Quanto al coniuge separato con addebito, secondo la Cassazione «il diritto alla pensione di reversibilità spetta al coniuge senza alcuna distinzione tra separato o non separato (con o senza addebito). Ciò in quanto la logica della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga concreto presupposto e condizione della tutela medesima». (Cass., sez. lav., 2 febbraio 2018, n. 2606).

Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha dunque diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o di tipo alimentare.

Dunque, sia al coniuge superstite separato senza addebito sia a quello separato con addebito, è applicabile l’art. 22, della Legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto), per conseguire la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato.

Nel caso in cui il de cuius abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

 
Pubblicato : 27 Maggio 2024 15:45