forum

La parcella dell’av...
 
Notifiche
Cancella tutti

La parcella dell’avvocato è contestabile?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
105 Visualizzazioni
(@angelo-forte)
Post: 323
Prominent Member Registered
Topic starter
 

Il mio avvocato mi ha inviato una parcella che ho contestato. Lui ha chiesto parere di congruità all’ordine che lo ha emesso senza avvisarmi. Poi ha ottenuto un decreto ingiuntivo che solo ora, decorso il termine per opporlo, ho potuto visionare. Come difendermi? Tentativo di conciliazione dinanzi all’ordine? Come opporre il decreto ingiuntivo?

Cominciamo dalla procedura di opinamento richiesta dal suo legale al competente Ordine degli Avvocati.

Il “Regolamento per l’opinamento delle note e rilascio parere di congruità sui compensi professionali e per il tentativo di conciliazione” vigente presso l’Ordine degli Avvocati competente (disponibile sul sito dell’Ordine in questione) prevede all’articolo 3 che, nel caso l’avvocato abbia richiesto al Consiglio dell’Ordine l’emissione del parere di congruità (il cosiddetto opinamento, come è accaduto nel suo caso stando agli elementi da lei forniti nel testo del quesito), al cliente dell’avvocato debbano essere fatte le comunicazioni stabilite dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e cioè la comunicazione di avvio del procedimento.

La comunicazione di avvio del procedimento fatta al cliente dell’avvocato ha poi lo scopo (come chiarisce l’articolo 4 del Regolamento) di rendergli possibile l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 10 della legge n. 241 del 1990 (cioè di prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti) o per presentare osservazioni o istanze al riguardo o richiedere il tentativo di conciliazione.

Il Regolamento non prevede la comunicazione al cliente, a cura del Consiglio dell’Ordine, del parere di congruità emesso.

Il cliente (anche lei quindi) infatti, avendo avuto la comunicazione di avvio del procedimento, è stato messo in grado, secondo le norme di legge, di partecipare al procedimento e comunque conserva anche il diritto, come stabilisce l’articolo 10 della legge n. 241 del 1990, di prendere visione (su richiesta) di tutti gli atti del procedimento e, quindi, anche dell’atto conclusivo, cioè del parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine.

Non c’è quindi stata alcuna violazione delle norme vigenti da parte del Consiglio dell’Ordine nella mancata comunicazione del parere di congruità rilasciato al suo ex avvocato sia perché tale comunicazione non è prevista, sia perché lei ha sempre avuto il diritto di visionare il provvedimento finale emesso (cioè il parere di congruità).

In ogni caso, come stabilisce l’articolo 5 del Regolamento, il tentativo di conciliazione non può essere più avviato con riferimento a parcella per la quale sia già conclusa la procedura di opinamento.

Per quanto invece riguarda il decreto ingiuntivo, l’articolo 650 del Codice di procedura civile stabilisce che:

  • l’intimato (lei nel nostro caso) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto (quaranta giorni) se dimostra di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
  • in questo caso può essere anche chiesta al giudice la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo (per evitare l’avvio delle azioni esecutive, cioè del pignoramento dei beni dell’intimato);
  • l’opposizione non è comunque più consentita se sono trascorsi più di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (se sono trascorsi più di dieci giorni dal pignoramento o da atto equivalente, non sarà comunque più possibile proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo).

Tra i casi che consentono di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo c’è anche l’irregolarità e, quindi, anche la nullità della notificazione dello stesso.

La notificazione del decreto ingiuntivo alla precedente residenza dell’intimato costituisce causa di nullità della notifica (Corte di Cassazione, sentenza n. 4.529 del 15 febbraio 2019) se è dimostrato che la nuova iscrizione anagrafica (cioè la nuova residenza) dello stesso risultava da epoca precedente alla spedizione del decreto ingiuntivo e se la nullità non risulta sanata (ad esempio se l’atto fu ritirato al vecchio indirizzo da un parente convivente).

In ogni caso, l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non può basarsi soltanto sul vizio della notificazione (che comunque viene sanato nel momento stesso in cui l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo viene proposta), ma deve contenere anche contestazioni relative al merito della vicenda, cioè deve includere contestazioni relative agli onorari pretesi dal legale.

Se l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo fosse invece basata solo e soltanto sul vizio della notificazione, l’opposizione verrebbe rigettata e respinta dal giudice (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza prima citata).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 10 Febbraio 2024 06:00