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La pandemia ha allungato la prescrizione delle cartelle?

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(@angelo-forte)
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Chiedo, sulla base delle vigenti disposizioni Covid, se il termine di prescrizione delle cartelle notificate prima del 2011 sia stato modificato

L’emergenza provocato dalla pandemia per il Covid 19 ha avuto effetti importanti anche dal punto di vista dei termini per le attività di riscossione dei tributi.

In particolare, e per quello che riguarda direttamente il suo quesito, la legge (cioè l’articolo 68, comma 4 bis, del decreto legge n. 18 del 2020) ha stabilito di prorogare di 24 mesi la prescrizione relativa a tutti i carichi tributari e non tributari affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dall’8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Questo significa che soltanto per i debiti di natura tributaria e non tributaria (ad esempio sanzioni per violazione al Codice della Strada) che sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 la prescrizione è stata “allungata” di 24 mesi rispetto alla durata ordinariamente fissata.

Nel suo caso, quindi, poiché le cartelle di pagamento in base alle quali fu poi iscritta ipoteca nel 2011 sono evidentemente risalenti ad un periodo anteriore al 2011, per le somme che in quelle cartelle erano chieste in pagamento la prescrizione non ha subito alcuna proroga di legge a causa dell’emergenza Covid.

In altri termini, i suoi debiti con il fisco furono affidati all’agente della riscossione molto prima dell’8 marzo 2020 e, perciò, ad essi non si applica la proroga di 24 mesi della durata del periodo di prescrizione stabilita dall’articolo 68, comma 4 bis, del decreto legge n. 18 del 2020.

Si applicheranno, invece, gli ordinari termini di prescrizione senza alcuna proroga.

Pertanto:

  • per quelle cartelle (in base a cui è stata iscritta ipoteca) che si riferivano a tributi statali (Irpef, Ires, Iva) la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dalla notifica dell’ultimo atto con il quale la somma è stata richiesta in pagamento;
  • per quelle cartelle (in base a cui è stata iscritta ipoteca) che si riferivano a tributi locali (Imu e Tari), contributi previdenziali e assistenziali (Inps e Inail) e sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada, la prescrizione si compie con il decorso di cinque anni a partire dalla notifica dell’ultimo atto con il quale la somma è stata richiesta in pagamento;
  • per quelle cartelle (in base a cui è stata iscritta ipoteca) che si riferivano al cosiddetto bollo auto, la prescrizione si compie con il decorso del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della notifica dell’ultimo atto con il quale la somma è stata richiesta in pagamento.

Deve perciò verificare se, dopo la notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, le sono stati notificati altri atti contenenti richiesta di pagamento delle medesime somme indicate nelle cartelle specificate nell’atto di iscrizione ipotecaria (ulteriori atti avrebbero infatti interrotto il termine di prescrizione, facendolo ricominciare da zero).

Se invece, dal 2011 ad oggi, nessun atto interruttivo della prescrizione le è stato notificato con riferimento a quegli importi indicati nelle cartelle in base alle quali fu iscritta ipoteca, allora, essendo decorsi oltre 10 anni dalla notifica dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, tutti quegli importi vanno considerati prescritti.

Aggiungo soltanto che se con riferimento a qualche cartella vi è stato un contenzioso (cioè una causa) conclusa con sentenza, per qualsiasi tributo (statale, locale, bollo auto) la prescrizione per il recupero dell’importo è sempre decennale con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza stessa (ai sensi dell’articolo 2953 del Codice civile).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 25 Marzo 2023 12:00