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La notifica postale e la prova di consegna: cosa c’è da sapere

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(@angelo-greco)
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Se l’avviso di giacenza viene messo nella cassetta della posta di un’altra persona, il report di spedizione del sito Poste Italiane può dimostrare la notifica?

Le notifiche sono “atti recettizi”: esplicano cioè effetti solo se consegnati al destinatario o da lui conoscibili. Così una raccomandata, un atto giudiziario, una multa, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate sono validi solo se arrivano all’indirizzo di residenza del destinatario stesso.

Al fine di assicurare la regolarità di tale procedura, la legge impone che essa sia eseguita da pubblici ufficiali: il postino l’ufficiale giudiziario.

La prova di consegna della notifica postale è data dall’attestazione del portalettere che è considerato un pubblico ufficiale. L’atto che questi compila quando consegna una raccomandata o immette un avviso di giacenza nella buca delle lettere si considera “atto pubblico” e fa piena prova. La sua validità può essere contestata con una particolare procedura chiamata «querela di falso». La querela di falso serve a privare di validità l’attestazione del postino.

Ma che succede se il postino dichiara di aver compiuto correttamente la procedura quando, in realtà, ha erroneamente inserito l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere di un’altra persona, diversa dal destinatario effettivo? Sarebbe ugualmente valida la notifica? Il mittente – ad esempio il Fisco – potrebbe dimostrare l’avvenuta notifica attraverso la stampa della schermata tratta dal sito di Poste Italiane? La questione è stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte della giurisprudenza. Ecco cosa è stato detto in proposito.

Il report del sito di Poste Italiane prova la notifica?

L’avvenuta notifica a mezzo del servizio postale può essere fornita solo con il cosiddetto avviso di ricevimento, ossia la cartolina compilata dal postino con cui questi dichiara di aver consegnato la raccomandata al destinatario o, in sua assenza, di aver immesso l’avviso di giacenza nella relativa cassetta delle lettere. Nessun’altra documentazione può sostituire tale attestazione.

Dunque, secondo la giurisprudenza (Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, sent. n. 80/1/2023), la stampa del video tratto dal sito di Poste Italiane, ove si traccia la raccomandata e la consegna della stessa, non può servire come prova.

Il caso in esame riguardava un avviso di liquidazione inviato tramite posta, che il destinatario sosteneva di non aver mai ricevuto. Nonostante il report di spedizione dal sito delle Poste Italiane indicasse che l’avviso era stato spedito, il destinatario negava di averlo ricevuto, portando il caso in giudizio.

I giudici hanno chiarito che il solo report di spedizione non è sufficiente a dimostrare che la notifica si sia effettivamente perfezionata. Per essere validi, gli atti notificatori devono essere formalmente documentati e tracciati da un ufficiale pubblico, secondo le normative vigenti.

Quali sono le norme per una corretta notifica postale?

Secondo il Dm 1° ottobre 2008, l’ufficiale postale deve seguire procedure precise per la notifica via posta raccomandata. In caso di assenza del destinatario, deve lasciare un avviso di giacenza nella cassetta postale e depositare il plico presso l’ufficio postale per il ritiro successivo. Lì rimane in giacenza per:

  • 30 giorni se si tratta di raccomandate;
  • 180 giorni se si tratta di atti giudiziari.

Leggi Come funziona la compiuta giacenza?

È valida la notifica se la cartolina viene messa nella buca delle lettere di un altro condomino?

La notifica non è valida se l’avviso di giacenza viene, per errore, immesso nella cassetta di un altro condomino, benché portato all’indirizzo corretto. Ma come fare a dimostrare tale circostanza?

La sentenza in commento ha ritenuto sufficiente la dichiarazione testimoniale scritta del condomino che avrebbe rinvenuto, nella propria buca, un avviso di giacenza indirizzato al vicino di casa.

Pertanto, data l’assenza di una documentazione formale e considerando la suddetta testimonianza, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’atto di notifica e dichiarando illegittimo l’avviso di liquidazione.

 
Pubblicato : 31 Ottobre 2023 10:45