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La mediazione interrompe l’usucapione?

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(@mariano-acquaviva)
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In che modo si può impedire che il possessore acquisti la proprietà altrui? La diffida interrompe il tempo necessario a usucapire?

La mediazione è quella particolare procedura conciliativa che si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale (il mediatore, appunto) con lo scopo di giungere a una risoluzione pacifica della controversia. La mediazione è condizione di procedibilità in alcune materie, nel senso che, in sua assenza, l’azione giudiziaria non può essere validamente proposta. È in questo contesto che si inserisce la seguente domanda: la mediazione interrompe l’usucapione?

Com’è noto, l’usucapione comporta l’acquisto della proprietà altrui anche contro il volere del titolare. Per ottenere questo effetto, però, c’è bisogno che il possesso del soggetto “usucapiente” si protragga ininterrottamente per molti anni, addirittura per un ventennio se la cosa da usucapire è un bene immobile. Approfondiamo la questione.

In cosa consiste l’usucapione?

Come anticipato, l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si realizza con il possesso prolungato, pacifico, pubblico e ininterrotto del bene altrui.

In estrema pratica, secondo la legge se una persona possiede per molto tempo una cosa altrui finisce per diventarne proprietario in assenza di un intervento del titolare volto a recuperare il proprio bene.

Dopo quanto tempo si usucapisce un bene?

Il tempo necessario a far maturare l’usucapione è diverso a seconda del tipo di bene. Per la precisione, si acquista la proprietà altrui per usucapione ordinaria a seguito di un possesso continuo e pacifico pari a:

  • 20 anni, se si tratta di beni mobili e immobili;
  • 10 anni, se si tratta di beni mobili registrati (come le auto, ad esempio).

L’usucapione può essere abbreviata al ricorrere di alcune particolari circostanze. Per approfondimenti, si legga l’articolo specificamente dedicato all’usucapione.

Come si interrompe l’usucapione?

Il legittimo proprietario può opporsi a un’usucapione rientrando in possesso di ciò che è suo. Per fare ciò può ricorrere a un’azione giudiziaria che prende il nome di rivendicazione: dimostrando di essere il reale titolare del bene, può chiedere al giudice che il suo diritto venga accertato con sentenza, con conseguente restituzione di ciò che è suo.

L’azione di rivendicazione interrompe il possesso che serve a far maturare l’usucapione, con la conseguenza che l’acquisto della proprietà non potrà più avvenire (sempreché non siano già decorsi 20 anni, ovviamente).

L’usucapione non si può interrompere, invece, con una semplice diffida o una messa in mora stragiudiziale: non basta quindi la raccomandata con cui si avverte il possessore che, se non restituirà il bene, si procederà per le vie legali.

L’usucapione non si interrompe nemmeno con una denuncia/querela, ad esempio sporta per segnalare l’illegittima invasione od occupazione di un proprio terreno.

Insomma: solo l’azione giudiziaria idonea a far perdere il potere di fatto sulla cosa costituisce idoneo atto interruttivo del possesso “ad usucapionem”.

La mediazione interrompe l’usucapione?

La domanda di mediazione, in quanto equiparabile alla domanda giudiziale, interrompe il termine utile per l’usucapione [1].

In effetti, la legge stabilisce che ogni azione volta a far valere un diritto reale (quel è la proprietà, appunto) debba necessariamente essere anticipato da un tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità della stessa azione giudiziaria.

Pertanto, chi intende agire in tribunale per ottenere la restituzione della sua proprietà deve necessariamente effettuare un preventivo tentativo di conciliazione davanti a un mediatore; solo in caso di esito negativo potrà agire in giudizio.

La domanda di mediazione, nel momento in cui è notificata alla controparte, interrompe il possesso utile a far maturare l‘usucapione, esattamente come farebbe la domanda giudiziale stessa.

D’altronde, è la stessa legge a equiparare le due azioni, laddove afferma che «la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta» [3].

Peraltro, è appena il caso di specificare che la domanda di mediazione interrompe l’usucapione anche se non è seguita dall’azione giudiziaria vera e propria.

Si può quindi concludere affermando che la mediazione interrompe il possesso necessario a far scattare l’usucapione.

Interruzione usucapione: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

 
Pubblicato : 16 Settembre 2023 12:00